(( Art. 16-bis


       Riassegnazione dei fondi per le infrastrutture irrigue


  1. A valere sulle economie realizzate sui fondi assegnati fino alla
data  del 31 dicembre 2008 al commissario ad acta di cui all'articolo
19,  comma  5,  del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive
modificazioni,  gravano  gli  oneri accessori alla prosecuzione delle
attivita'  di competenza del suddetto commissario, in particolare per
il  completamento  dei  programmi infrastrutturali irrigui che devono
essere  approvati dal CIPE; la definizione amministrativa delle opere
ultimate;  gli  interventi  di  forestazione  nelle  aree  a  rischio
idrogeologico  della Campania avviati ai sensi della delibera CIPE n.
132  del 6 agosto 1999; le attivita' di cui all'articolo 1-ter, comma
2,   lettera   c),  del  decreto-legge  9  settembre  2005,  n.  182,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231,
nonche'  gli oneri relativi ai provvedimenti di adeguamento operativo
e funzionale della struttura commissariale nel limite del 3 per cento
delle economie realizzate. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 19 del
          decreto-legge  8 febbraio 1995, n. 32 (Disposizioni urgenti
          per  accelerare  la  concessione  delle  agevolazioni  alle
          attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione
          dello  sviluppo  del  Mezzogiorno,  per la sistemazione del
          relativo  personale,  nonche'  per  l'avvio dell'intervento
          ordinario  nelle  aree  depresse del territorio nazionale),
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995,
          n. 104:
             «5.  Per  le  opere  della  gestione  separata  e  per i
          progetti  speciali  di  cui  al comma 4, nonche' per quelli
          trasferiti  dal  commissario liquidatore ai sensi dell'art.
          19  del  d.lgs.  3  aprile  1993,  n. 96, il Ministro delle
          risorse  agricole, alimentari e forestali provvede mediante
          un  commissario  ad acta, riferendo trimestralmente al CIPE
          sul suo operato. Il commissario ad acta esercita i poteri e
          osserva  le  procedure  di  cui  all'articolo 9 del decreto
          legislativo   3   aprile   1993,   n.   96,   e  successive
          modificazioni  e integrazioni. Gli oneri per i compensi del
          commissario  ad  acta,  e  per  non  piu' di due consulenti
          giuridici  per  la  definizione del contenzioso in atto, da
          definire  con  decreto del Ministro delle risorse agricole,
          alimentari  e  forestali,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro, sono a carico della quota del fondo di cui all'art.
          19,  comma 5, del d.lgs. 3 aprile 1993, n. 96, e successive
          modificazioni  e integrazioni; assegnata al Ministero delle
          risorse agricole, alimentari e forestali».
             -  La  delibera  CIPE  n.  132 del 6 agosto 1999 recante
          «Progetto  speciale  promozionale  delle  aree  interne del
          Mezzogiorno  per  la  valorizzazione  dei prodotti agricoli
          tipici.  Progetto  speciale  per interventi di forestazione
          protettiva  e produttiva nelle aree a rischio idrogeologico
          della Campania» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - n.
          255 del 29 ottobre 1999 - Supplemento Ordinario n. 189.
             -  Si riporta il testo dell'art. 1-ter del decreto-legge
          9 settembre 2005, n. 182 (Interventi urgenti in agricoltura
          e  per  gli  organismi  pubblici  del  settore, nonche' per
          contrastare  andamenti  anomali  dei  prezzi  nelle filiere
          agroalimentari), convertito, con modificazioni, dalla legge
          11 novembre 2005, n. 231:
             «Art.  1-ter  (Ulteriori  interventi  del commissario ad
          acta  ex-Agensud).   -  1. Nell'ambito delle disponibilita'
          esistenti  sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
          1-bis,  il  commissario  ad  acta  opera  anche  attraverso
          specifiche   convenzioni   con   l'Unione   nazionale   per
          l'incremento delle razze equine (UNIRE) e con l'Ente per lo
          sviluppo  dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in
          Puglia,   Lucania   e  Irpinia  al  fine  di  fare  fronte,
          consentendo  il  funzionamento  degli  enti  medesimi, alle
          situazioni di crisi dei rispettivi settori di intervento.
             2. Il commissario ad acta di cui al comma 1, nell'ambito
          delle disponibilita' esistenti sull'autorizzazione di spesa
          di   cui   all'articolo   1-bis,   opera  anche  attraverso
          specifiche convenzioni con:
              a)  le  regioni  interessate  su  tutto  il  territorio
          nazionale   al   fine  di  contrastare  l'espandersi  della
          patologia della flavescenza dorata;
              b)  la  regione  Calabria,  per  il  superamento  delle
          problematiche del settore vitivinicolo;
              c)   gli   organismi  di  valorizzazione  e  tutela  di
          produzioni  agricole  di  qualita'  per  iniziative volte a
          favorire  l'aggregazione  dei produttori e ad accrescere la
          conoscenza  delle  peculiarita'  delle  produzioni agricole
          mediterranee, e in particolare siciliane.».