(( Art. 16-bis Riassegnazione dei fondi per le infrastrutture irrigue 1. A valere sulle economie realizzate sui fondi assegnati fino alla data del 31 dicembre 2008 al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, gravano gli oneri accessori alla prosecuzione delle attivita' di competenza del suddetto commissario, in particolare per il completamento dei programmi infrastrutturali irrigui che devono essere approvati dal CIPE; la definizione amministrativa delle opere ultimate; gli interventi di forestazione nelle aree a rischio idrogeologico della Campania avviati ai sensi della delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999; le attivita' di cui all'articolo 1-ter, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, nonche' gli oneri relativi ai provvedimenti di adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale nel limite del 3 per cento delle economie realizzate. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 19 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 (Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104: «5. Per le opere della gestione separata e per i progetti speciali di cui al comma 4, nonche' per quelli trasferiti dal commissario liquidatore ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede mediante un commissario ad acta, riferendo trimestralmente al CIPE sul suo operato. Il commissario ad acta esercita i poteri e osserva le procedure di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. Gli oneri per i compensi del commissario ad acta, e per non piu' di due consulenti giuridici per la definizione del contenzioso in atto, da definire con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono a carico della quota del fondo di cui all'art. 19, comma 5, del d.lgs. 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni; assegnata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali». - La delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999 recante «Progetto speciale promozionale delle aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici. Progetto speciale per interventi di forestazione protettiva e produttiva nelle aree a rischio idrogeologico della Campania» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - n. 255 del 29 ottobre 1999 - Supplemento Ordinario n. 189. - Si riporta il testo dell'art. 1-ter del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231: «Art. 1-ter (Ulteriori interventi del commissario ad acta ex-Agensud). - 1. Nell'ambito delle disponibilita' esistenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, il commissario ad acta opera anche attraverso specifiche convenzioni con l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) e con l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia al fine di fare fronte, consentendo il funzionamento degli enti medesimi, alle situazioni di crisi dei rispettivi settori di intervento. 2. Il commissario ad acta di cui al comma 1, nell'ambito delle disponibilita' esistenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, opera anche attraverso specifiche convenzioni con: a) le regioni interessate su tutto il territorio nazionale al fine di contrastare l'espandersi della patologia della flavescenza dorata; b) la regione Calabria, per il superamento delle problematiche del settore vitivinicolo; c) gli organismi di valorizzazione e tutela di produzioni agricole di qualita' per iniziative volte a favorire l'aggregazione dei produttori e ad accrescere la conoscenza delle peculiarita' delle produzioni agricole mediterranee, e in particolare siciliane.».