Art. 17.


         Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti


  1.  All'articolo  26  del  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel
comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  nel secondo periodo le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;
   b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: (( «Il termine
di  cui  al  secondo  periodo  ))  si intende comunque rispettato con
l'approvazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri degli schemi
dei regolamenti di riordino.».
  2.  All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
le  parole:  «30  giugno  2009»  sono  sostituite dalle seguenti: «31
ottobre  2009»  e  le  parole  da  «su  proposta  del Ministro per la
pubblica   amministrazione   e   l'innovazione»   fino   a  «Ministri
interessati»   sono  sostituite  dalle  seguenti:  «su  proposta  del
Ministro  o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per
la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  il  Ministro per la
semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma
di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze».
  3.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia e delle finanze, di
concerto   con   il  Ministero  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione,  da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data di
pubblicazione   del  presente  decreto,  a  ciascuna  amministrazione
vigilante  sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree
di  riferimento,  nonche' degli effetti derivanti dagli interventi di
contenimento  della  spesa  di  cui  ai successivi commi 5, 6 e 7 del
presente  articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire
a  decorrere  dall'anno  2009, nella misura complessivamente indicata
dall'articolo  1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le
amministrazioni  vigilanti  competenti  trasmettono tempestivamente i
rispettivi  piani  di  razionalizzazione  con  indicazione degli enti
assoggettati a riordino.
  4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui
al  comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota
delle  risorse  disponibili  delle  unita'  previsionali  di base del
bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3,
del   decreto-legge   25   giugno   2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge   6  agosto  2008,  n.  133,  ai  fini
dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica
amministrazione.
  ((  4-bis.  Gli  schemi  dei  provvedimenti  di cui al comma 4 sono
trasmessi  alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
competenti  per  i  profili  di  carattere finanziario. I pareri sono
espressi  entro  trenta  giorni  dalla  data di trasmissione. Decorsi
inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono
essere comunque adottati. ))
  5.  Le  amministrazioni  vigilanti,  previa verifica delle economie
gia'   conseguite  dagli  enti  ed  organismi  pubblici  vigilati  in
relazione   ai   rispettivi   provvedimenti   di  riordino,  adottano
interventi  di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti
e  organismi  pubblici,  ulteriori  rispetto a quelli gia' previsti a
legislazione  vigente,  idonei  a garantire l'integrale conseguimento
dei risparmi di cui al comma 3.
  6.  All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
sono aggiunte le seguenti lettere:
   «h)  la  riduzione  del numero degli uffici dirigenziali esistenti
presso  gli  enti  con  corrispondente  riduzione  degli organici del
personale  dirigenziale  e  non dirigenziale ed il contenimento delle
spese relative alla logistica ed al funzionamento;
   i)  la  riduzione  da  parte  delle  amministrazioni vigilanti del
numero  dei  propri  uffici dirigenziali con corrispondente riduzione
delle   dotazioni   organiche   del   personale  dirigenziale  e  non
dirigenziale  nonche' il contenimento della spesa per la logistica ed
il funzionamento.».
  7.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al
conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a
ciascuna  amministrazione  ai sensi del comma 3, le amministrazioni e
gli  enti  interessati  dall'attuazione  del  comma  3  del  presente
articolo  non  possono  procedere  a  nuove assunzioni di personale a
tempo   determinato   e   indeterminato,  ivi  comprese  quelle  gia'
autorizzate  e quelle previste da disposizioni di carattere speciale.
Sono  fatte  salve le assunzioni (( del personale diplomatico, )) dei
corpi  di  polizia  ((  e delle amministrazioni preposte al controllo
delle  frontiere,  ))  delle  forze  armate,  del Corpo nazionale dei
Vigili  del  fuoco,  delle  universita',  degli  enti di ricerca, del
personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti
dalla  normativa  vigente.  ((  Per  le  finalita'  di cui al comma 4
dell'articolo  34-bis  del  decreto-legge  30  dicembre 2008, n. 207,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,
sono  altresi'  fatte  salve  le assunzioni dell'Agenzia italiana del
farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente. ))
  8.  Entro  il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3
comunicano,   per  il  tramite  dei  competenti  uffici  centrali  di
bilancio,  al  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello  Stato  ed  al  Dipartimento della
funzione  pubblica  le  economie  conseguite  in  via  strutturale in
riferimento  alle  misure  relative  agli  enti ed organismi pubblici
vigilati  ed,  eventualmente, alle spese relative al proprio apparato
organizzativo.  Le  economie  conseguite  dagli enti pubblici che non
ricevono  contributi  a  carico  dello  Stato, inclusi nell'(( elenco
adottato  dall'ISTAT  ai  sensi  )) del comma 5 dell'articolo 1 della
legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  ad  eccezione  delle  Autorita'
amministrative  indipendenti,  sono rese indisponibili fino a diversa
determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto
con  i  Ministri interessati. Ove gli obiettivi di contenimento della
spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano
stati conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal
comma  7,  trova  applicazione  la  clausola  di  salvaguardia di cui
all'articolo 2, comma 641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle
suddette  economie  di  cui  al  comma  8,  con  decreto del Ministro
dell'economia  e delle finanze, (( di concerto )) con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri interessati,
e'  determinata  la  quota  da  portare  in  riduzione degli stati di
previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in
termini  di  indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai
sensi  del  comma  3,  in  esito  alla  conclusione  o  alla  mancata
attivazione   del   processo   di   riordino,   di  trasformazione  o
soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici
vigilati,  previsto  dall'articolo  2,  comma  634,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, come (( modificato )) dal presente articolo.
  10.  Nel  triennio  2010-2012,  le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  nel  rispetto  della  programmazione  triennale  del fabbisogno
nonche'  dei  vincoli  finanziari previsti dalla normativa vigente in
materia  di  assunzioni  e  di  contenimento della spesa di personale
secondo  i  rispettivi  regimi  limitativi  fissati  dai documenti di
finanza  pubblica,  e  per  le  amministrazioni  interessate,  previo
espletamento  della  procedura  di  cui all'articolo 35, comma 4, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
modificazioni,  possono  bandire  concorsi  per le assunzioni a tempo
indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento
dei  posti  messi  a  concorso,  per il personale non dirigenziale in
possesso  dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della
legge  27  dicembre  2006,  n.  296 (( e all'articolo 3, comma 90, ))
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (( Tale percentuale puo' essere
innalzata  fino  al  50  per  cento  dei posti messi a concorso per i
comuni  che,  allo  scopo  di  assicurare un'efficace esercizio delle
funzioni   e   di   tutti  i  servizi  generali  comunali  in  ambiti
territoriali   adeguati,  si  costituiscono  in  un'unione  ai  sensi
dell'articolo  32  del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti  locali,  di  cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
fino al raggiungimento di ventimila abitanti. ))
  11.  Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10,
nel  rispetto  della  programmazione triennale del fabbisogno nonche'
dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di
assunzioni  e  di  contenimento  della  spesa  di personale secondo i
rispettivi   regimi  limitativi  fissati  dai  documenti  di  finanza
pubblica  e,  per le amministrazioni interessate, previo espletamento
della  procedura  di  cui  all'articolo  35,  comma  4,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive modificazioni,
possono  altresi'  bandire  concorsi  pubblici  per  titoli ed esami,
finalizzati   a   valorizzare  con  apposito  punteggio  l'esperienza
professionale  maturata dal personale di cui al comma 10 del presente
articolo (( nonche' dal personale di cui )) all'articolo 3, comma 94,
lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  12.  Per  il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma
10,  nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari  previsti  in materia di
assunzioni  e  di  contenimento  della  spesa di personale, secondo i
rispettivi   regimi  limitativi  fissati  dai  documenti  di  finanza
pubblica,  possono  assumere,  limitatamente  alle  qualifiche di cui
all'articolo  16  della  legge  28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni,  il  personale in possesso dei requisiti di anzianita'
previsti  dal  comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime
qualifiche   e   nella   stessa  amministrazione.  Sono  a  tal  fine
predisposte  da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa
prova  di  idoneita' ove non gia' svolta all'atto dell'assunzione. Le
predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.
  13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10
possono   destinare   il  40  per  cento  delle  risorse  finanziarie
disponibili  ((  ai  sensi  della  normativa )) vigente in materia di
assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i
rispettivi   regimi  limitativi  fissati  dai  documenti  di  finanza
pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali
bandite ai sensi dei commi 10 e 11.
  14. (( (Soppresso). ))
  15.  Il  termine  per  procedere  alle stabilizzazioni di personale
relative   alle   cessazioni  verificatesi  nell'anno  2007,  di  cui
all'articolo  1,  comma  526  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
successive  modificazioni,  e'  prorogato  al  31  dicembre 2010 e le
relative  autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre
2009.
  16.  Il  termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato  di  cui  all'articolo  1,  comma  527  della  legge 27
dicembre  2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre  2010  e  le relative autorizzazioni possono essere concesse
entro il 31 dicembre 2009.
  17.  Il  termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato  relative  alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008,
di  cui  all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre
2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
marzo 2010.
  18.  Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative
alle  cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66,
(( comma 13, del decreto-legge )) 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010.
  19.  ((  L'efficacia delle graduatorie )) dei concorsi pubblici per
assunzioni  a  tempo  indeterminato,  relative  alle  amministrazioni
pubbliche   soggette   a   limitazioni  delle  assunzioni,  approvate
successivamente  al  (( 30 settembre 2003, e' prorogata fino al )) 31
dicembre 2010.
  20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
le  parole:  «due  membri»,  ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «tre membri».
  21.  All'articolo  4,  comma  2,  del  decreto  legislativo  ((  12
 febbraio  1993,  n. 39, )) in fine, e' aggiunto il seguente periodo:
«Ai fini delle deliberazioni (( dell'Autorita', )) in caso di parita'
di voti, prevale quello (( del presidente» )) .
  22.  L'articolo  2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
e' abrogato.
  (( 22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli
organi   sociali   delle   societa'   controllate,   direttamente   o
indirettamente,  da  un  singolo  ente locale, affidatarie di servizi
pubblici  o di attivita' strumentali, puo' essere disposta, entro sei
mesi  dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e
di  controllo  e  degli  organismi  di vigilanza in carica, a seguito
dell'adozione  di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del
numero dei componenti o dei loro emolumenti.
  22-ter.  La  revoca  disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli
estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del
codice  civile  e  non  comporta, pertanto, il diritto dei componenti
revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione. ))
  23.  All'articolo  71  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  il  comma  1-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «1-bis. (( A
decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, ))
limitatamente  alle  assenze  per  malattia  di  cui  al  comma 1 del
personale  del  comparto sicurezza e difesa nonche' del personale del
Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco, gli emolumenti di carattere
continuativo   correlati  allo  specifico  status  e  alle  peculiari
condizioni   di   impiego   di  tale  personale  sono  equiparati  al
trattamento economico fondamentale»;
   b)   al  comma  2  dopo  le  parole:  «mediante  presentazione  di
certificazione  medica  rilasciata  da  struttura sanitaria pubblica»
sono  aggiunte  le  seguenti:  «o  da  un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale»;
   c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo;
   d)  il  comma  5  e'  abrogato.  Gli  effetti  di tale abrogazione
concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto;
   e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
    «5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal
servizio  per  malattia  effettuati dalle aziende sanitarie locali su
richiesta  delle  Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei
compiti    istituzionali    del    Servizio    sanitario   nazionale;
conseguentemente  i  relativi  oneri  restano comunque a carico delle
aziende sanitarie locali.
    5-ter.  A  decorrere  dall'anno  2010  in  sede  di riparto delle
risorse  per  il  finanziamento  del  Servizio sanitario nazionale e'
individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al
comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto (( del numero dei
dipendenti   pubblici  presenti  nei  rispettivi  territori;  ))  gli
accertamenti (( di cui al medesimo comma 5-bis )) sono effettuati nei
limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.».
  ((  24.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione delle disposizioni
introdotte  dal comma 23, lettera a), pari a 14,1 milioni di euro per
l'anno 2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010,
si  provvede,  quanto  a  5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo  7-quinquies,  comma  1,  del  decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n.  33,  e,  quanto a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2009,  mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
relativa  al  Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di  cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.

  25.  L'articolo  64,  comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n.
133,  si  interpreta  nel senso che il piano programmatico si intende
perfezionato  con  l'acquisizione  dei pareri previsti dalla medesima
disposizione  e  all'eventuale  recepimento dei relativi contenuti si
provvede  con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui
all'articolo  64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008
si  intende  comunque  rispettato  con  l'approvazione preliminare da
parte  del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di cui
al medesimo articolo. ))
  26.  All'articolo  36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole «somministrazione
di  lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui
alla  lettera  d),  del  comma  1,  dell'articolo  70 (( del medesimo
decreto legislativo n. 276 del 2003, )) e successive modificazioni ed
integrazioni»;

   b)  il  comma  3  e' (( sostituito dal seguente: )) «3. Al fine di
combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31
dicembre  di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con
Direttiva   del   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione  e
l'innovazione, le amministrazioni redigono, (( senza nuovi o maggiori
oneri  per  la finanza pubblica, )) un analitico rapporto informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro
il  31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi
di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286,   nonche'   alla   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale
al   Parlamento.   Al   dirigente   responsabile   di   irregolarita'
nell'utilizzo  del  lavoro  flessibile  non  puo'  essere  erogata la
retribuzione di risultato.»;
   c)  il  comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni
pubbliche  comunicano,  nell'ambito del rapporto di cui al precedente
comma  3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.»;
   d)  dopo  il  comma  5  e'  aggiunto (( il seguente: «5-bis. )) Le
disposizioni  previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e
4-sexies  del  decreto  legislativo  6  settembre  2001,  n.  368  si
applicano  esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure
((  di  cui  all'articolo  35,  comma  1,  lettera  b),  del presente
decreto».))
  27. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Si applicano
le  disposizioni  previste  dall'articolo  36,  comma 3, del presente
decreto.».
  28. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n.  82,  recante  il  Codice  dell'amministrazione  digitale, dopo la
lettera c) e' inserita la seguente:
   «c-bis)   ovvero  quando  l'autore  e'  identificato  dal  sistema
informatico  attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza
personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis
del   decreto-legge   29   novembre  2008,  n.  185,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
  29. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e' inserito il seguente:
  «Art.    57-bis    (Indice    degli   indirizzi   delle   pubbliche
amministrazioni).  -  1.  Al  fine di assicurare la trasparenza delle
attivita'  istituzionali  e' istituito l'indice degli indirizzi delle
amministrazioni  pubbliche,  nel  quale  sono  indicati  la struttura
organizzativa,   l'elenco  dei  servizi  offerti  e  le  informazioni
relative  al  loro  utilizzo,  gli  indirizzi di posta elettronica da
utilizzare  per  le  comunicazioni e per lo scambio di informazioni e
per  l'invio  di  documenti  a  tutti  gli  effetti  di  legge fra le
amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
  2.  Per  la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le
regole  tecniche  di  cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  31  ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  n.  272  del  21  novembre  2000.  La  realizzazione e la
gestione dell'indice e' affidato al (( CNIPA. ))
  3.  Le  amministrazioni  aggiornano  gli  indirizzi  ed i contenuti
dell'indice  con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione
del  CNIPA.  La  mancata  comunicazione  degli  elementi necessari al
completamento  dell'indice  e  del  loro aggiornamento e' valutata ai
fini  della  responsabilita'  dirigenziale  e dell'attribuzione della
retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».
  30.  All'articolo  3,  comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
   «f-bis)  atti  e  contratti  di  cui  all'articolo 7, comma 6, del
decreto   legislativo   ((  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni; ))
   f-ter)  atti  e  contratti  concernenti  studi e consulenze di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; ».
  ((  30-bis.  Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:

  «1-bis.  Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del
comma  1 e' competente in ogni caso la sezione centrale del controllo
di legittimita'».

  30-ter.  Le  procure  regionali  della  Corte  dei conti esercitano
l'azione   per   il   risarcimento   del  danno  all'immagine  subito
dall'amministrazione  nei  soli  casi  previsti dall'articolo 7 della
legge  27  marzo 2001, n. 97. Per danno erariale perseguibile innanzi
alle  sezioni  giurisdizionali  della  Corte  dei  conti  si  intende
l'effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno
degli organi previsti dall'articolo 114 della Costituzione o ad altro
organismo  di  diritto  pubblico,  illecitamente  cagionato  ai sensi
dell'articolo  2043  del  codice civile. L'azione e' esercitabile dal
pubblico  ministero  contabile,  a  fronte di una specifica e precisa
notizia  di  danno,  qualora  il danno stesso sia stato cagionato per
dolo o colpa grave. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in
essere  in  violazione  delle  disposizioni di cui al presente comma,
salvo  che  sia  stata gia' pronunciata sentenza anche non definitiva
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del
presente  decreto,  e' nullo e la relativa nullita' puo' essere fatta
valere  in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla
competente  sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide
nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.

  30-quater.  All'articolo  1  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a)  al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In
ogni  caso e' esclusa la gravita' della colpa quando il fatto dannoso
tragga  origine  dall'emanazione  di  un atto vistato e registrato in
sede di controllo preventivo di legittimita'.»;

   b)  al  comma  1-bis,  dopo le parole: «dall'amministrazione» sono
inserite le seguenti: «di appartenenza, o da altra amministrazione,».

  30-quinquies.  All'articolo  10-bis, comma 10, del decreto-legge 30
settembre  2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre  2005,  n.  248,  dopo  le  parole: «procedura civile,» sono
inserite le seguenti: «non puo' disporre la compensazione delle spese
del giudizio e».))

  31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attivita' svolta
dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia
di  coordinamento  della  finanza  pubblica,  anche  in  relazione al
federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima puo' disporre
che  le  sezioni  riunite  adottino pronunce di orientamento generale
sulle  questioni  risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali
di controllo nonche' sui casi che presentano una questione di massima
di  particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si
conformano  alle  pronunce  di  orientamento  generale adottate dalle
sezioni riunite.
  32.  All'articolo  2  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il
comma 46, e' aggiunto il seguente comma:
  «46-bis.   Nelle   more  dell'emanazione  del  regolamento  di  cui
all'articolo  62,  comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
regioni   di  cui  al  comma  46  sono  autorizzate,  ove  sussistano
eccezionali   condizioni  economiche  e  dei  mercati  finanziari,  a
ristrutturare   le   operazioni   derivate  in  essere.  La  predetta
ristrutturazione,  finalizzata  esclusivamente  alla salvaguardia del
beneficio  e  della  sostenibilita'  delle  posizioni finanziarie, si
svolge  con il supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito
del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del
Ministero dell'economia e delle finanze.».
  33.   Fermo  restando  quanto  previsto  dall'((  articolo  45  del
regolamento  di  cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio  2003, n. 97, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)
e'  autorizzato ad utilizzare la parte dell'avanzo di amministrazione
derivante  da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi
a  destinazione  vincolata,  per far fronte a spese di investimento e
per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza.
  34.  Entro  il  31  luglio  2009,  l'ENAC  comunica l'entita' delle
risorse  individuate  ai sensi del comma 33 relative all'anno 2008 al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti che individua, con
proprio  decreto  gli  investimenti  da  finanziare  a  valere  sulle
medesime risorse.
  ((   34-bis.   Al   fine   di   incentivare   l'adeguamento   delle
infrastrutture  di  sistemi  aeroportuali  di rilevanza nazionale con
traffico  superiore a 10 milioni di passeggeri annui, nel caso in cui
gli  investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del
gestore,   l'Ente   nazionale   per   l'aviazione  civile  (ENAC)  e'
autorizzato  a  stipulare  contratti  di  programma  in  deroga  alla
normativa  vigente  in  materia, introducendo sistemi di tariffazione
pluriennale  che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei,
siano  orientati  ai  costi  delle  infrastrutture  e  dei servizi, a
obiettivi  di  efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli
investimenti  e  dei  capitali, con modalita' di aggiornamento valide
per  l'intera  durata  del  rapporto.  In  tali  casi il contratto e'
approvato  con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, e puo'
graduare  le  modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere,
per    gli    anni   necessari   ad   un   riequilibrio   del   piano
economico-finanziario della societa' di gestione. ))

  35.  Gli  interventi  di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 2 della
legge  22  dicembre  2008,  n. 203, sono sostituiti, nel limite delle
risorse  non  utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per
la  prosecuzione  delle  misure  di  cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione
ambientale   e   per  la  sicurezza  della  circolazione,  anche  con
riferimento  agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture. A
tal  fine,  le  risorse  accertate  disponibili  sono  riassegnate ai
pertinenti capitoli di bilancio.
  ((  35-bis.  Per  il  personale delle agenzie fiscali il periodo di
tirocinio e' prorogato fino al 31 dicembre 2009.

  35-ter.  Al  fine  di assicurare l'operativita' del Corpo nazionale
dei  vigili  del  fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso
all'emergenza  sismica  nella  regione  Abruzzo,  e' autorizzata, per
l'anno  2009,  la  spesa  di  8  milioni di euro per la manutenzione,
l'acquisto  di  mezzi  e  la relativa gestione, in particolare per le
colonne  mobili regionali. In ragione della dichiarazione dello stato
di  emergenza  di  cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei
ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del
7  aprile  2009,  gli  acquisti  sono effettuati anche in deroga alle
procedure  previste  dal  codice  dei  contratti  pubblici relativi a
lavori,  servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.

  35-quater.  Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari a 8 milioni
di  euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite
alle  amministrazioni  statali,  di cui all'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge  3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

  35-quinquies.  Al  fine  di  riconoscere  la  piena  valorizzazione
dell'attivita'  di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e  di  proseguire nel processo di
riallineamento  dei  trattamenti economici del medesimo personale nei
confronti di quello dei comparti sicurezza e difesa, anche in ragione
della  riconosciuta  specificita'  dei  compiti e delle condizioni di
impiego del comparto soccorso pubblico unitariamente con quelli della
sicurezza  e  della  difesa,  di  cui  all'articolo  4,  comma 3, del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  a decorrere
dall'anno  2010,  e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui
da  destinare  alla  speciale indennita' operativa per il servizio di
soccorso  tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui all'articolo
4, comma 3-bis, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008.

  35-sexies.  In  relazione  alla straordinaria necessita' di risorse
umane  da  impiegare  in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza
sismica  e  alla  successiva  fase  di  ricostruzione  e  al  fine di
mantenere, nel contempo, la piena operativita' su tutto il territorio
nazionale  del  sistema  del  soccorso  pubblico  e della prevenzione
incendi,  e'  autorizzata  l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre
2009,  di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse
di   cui   al  comma  35-septies,  da  effettuare  nell'ambito  delle
graduatorie  di  cui al comma 4 dell'articolo 23 del presente decreto
e,  ove le stesse non fossero capienti, nell'ambito della graduatoria
degli idonei formata ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

  35-septies.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  35-sexies,  e'
autorizzata  la  spesa  di  4 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15
milioni  di  euro  annui  a  decorrere dall'anno 2010, a valere sulle
risorse  riferite alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1,
comma  14,  del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

  35-octies.  Atteso  il  progressivo  ampliamento delle attribuzioni
dell'Istituto  superiore  per  la  protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA),  di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n.
133,  per  assicurare  un piu' efficace e qualificato esercizio delle
funzioni  demandate  all'organo  di  revisione interno, senza nuovi o
maggiori  oneri  a  carico  della finanza pubblica, nell'ambito delle
risorse   finanziarie   destinate   al   funzionamento  degli  organi
collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato
con  decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare ed e' formato da tre componenti effettivi e due supplenti.
Uno   dei  componenti  effettivi,  con  funzioni  di  presidente,  e'
designato  dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti
di  livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle
finanze  e  gli altri due sono designati dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno
e'  scelto  tra  i  dirigenti  di  livello  dirigenziale generale del
Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
collocare  fuori  ruolo  per  la  durata del mandato, con contestuale
indisponibilita'  di  posti  di funzione dirigenziale equivalenti sul
piano finanziario effettivamente ricoperti.

  35-novies. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

  «11.  Per  gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni
di  cui  all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  e successive modificazioni, possono, a decorrere dal
compimento  dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni del
personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5
del   citato   decreto   legislativo   n.  165  del  2001,  risolvere
unilateralmente  il  rapporto  di  lavoro e il contratto individuale,
anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo
restando  quanto  previsto  dalla  disciplina  vigente  in materia di
decorrenza  dei  trattamenti  pensionistici. Con appositi decreti del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da  emanare entro novanta
giorni  dalla  data  di  entrata  vigore della presente disposizione,
previa  delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per  la  pubblica  amministrazione e l'innovazione, di concerto con i
Ministri  dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e
degli  affari  esteri,  sono  definiti  gli  specifici  criteri  e le
modalita'  applicative  dei  principi  della  disposizione  di cui al
presente  comma  relativamente  al  personale dei comparti sicurezza,
difesa   ed  esteri,  tenendo  conto  delle  rispettive  peculiarita'
ordinamentali.  Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche   nei   confronti   dei   soggetti   che   abbiano  beneficiato
dell'articolo  3,  comma  57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive  modificazioni.  Le  disposizioni di cui al presente comma
non  si  applicano  ai  magistrati,  ai  professori universitari e ai
dirigenti medici responsabili di struttura complessa».

  35-decies.  Restano  fermi  tutte  le  cessazioni  dal servizio per
effetto  della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa
del compimento dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni,
decise  dalle  amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n. 165, e successive
modificazioni,  in  applicazione  dell'articolo  72,  comma  11,  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima della data
di  entrata  in  vigore  della  legge  4 marzo 2009, n. 15, nonche' i
preavvisi  che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima
data  in  ragione del compimento dell'anzianita' massima contributiva
di  quaranta  anni  e  le  conseguenti cessazioni dal servizio che ne
derivano.
  35-undecies.   I  contributi  alle  imprese  di  autotrasporto  per
l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi
70  milioni  di  euro, previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  dicembre 2007, n. 273, sono fruiti
mediante  credito  d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi
dell'articolo  17  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive  modificazioni,  salvo  che  i  destinatari  non  facciano
espressa  dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal
fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei
limiti   delle   risorse   disponibili,  al  versamento  delle  somme
occorrenti  all'Agenzia  delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima
le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in
via  telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari
da utilizzare in compensazione.

  35-duodecies.  Il credito d'imposta di cui al comma 35-undecies non
e'  rimborsabile,  non  concorre  alla  formazione  del  valore della
produzione  netta  di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non
rileva  ai  fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del TUIR, e successive modificazioni. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto-legge 25
          giugno  2008,  n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
          economico,   la   semplificazione,  la  competitivita',  la
          stabilizzazione  della  finanza  pubblica e la perequazione
          tributaria),  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6
          agosto  2008,  n. 133, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
             «Art.  26  (Taglia-enti).  -  1.  Gli  enti pubblici non
          economici  con  una  dotazione  organica  inferiore alle 50
          unita',  con  esclusione  degli ordini professionali e loro
          federazioni,  delle  federazioni  sportive e degli enti non
          inclusi  nell'elenco  ISTAT  pubblicato  in  attuazione del
          comma  5  dell'articolo  1 della legge 30 dicembre 2004, n.
          311,   degli   enti   la   cui   funzione   consiste  nella
          conservazione  e  nella  trasmissione  della  memoria della
          Resistenza  e  delle  deportazioni,  anche  con riferimento
          alleleggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata
          della  memoria,  e  30  marzo  2004,  n. 92, istitutiva del
          Giorno del ricordo, nonche' delle Autorita' portuali, degli
          enti  parco  e  degli  enti  di  ricerca, sono soppressi al
          novantesimo  giorno  dalla  data di entrata in vigore della
          legge  di conversione del presente decreto, ad eccezione di
          quelli  confermati con decreto dei Ministri per la pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione  e per la semplificazione
          normativa,  da  emanarsi  entro  il predetto termine. Sono,
          altresi',  soppressi tutti gli enti pubblici non economici,
          per  i  quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano
          stati  emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma
          634  dell'articolo  2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
          Il  termine  di  cui al secondo periodo si intende comunque
          rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
          Ministri  degli  schemi  dei  regolamenti  di riordino. Nei
          successivi  novanta  giorni i Ministri vigilanti comunicano
          ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione
          e  per  la semplificazione normativa gli enti che risultano
          soppressi ai sensi del presente comma.
             2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono
          attribuite  all'amministrazione  vigilante ovvero, nel caso
          di   pluralita'  di  amministrazioni  vigilanti,  a  quella
          titolare  delle maggiori competenze nella materia che ne e'
          oggetto.  L'amministrazione  cosi'  individuata  succede  a
          titolo  universale  all'ente  soppresso,  in ogni rapporto,
          anche  controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie,
          strumentali  e  di  personale. I rapporti di lavoro a tempo
          determinato,    alla   prima   scadenza   successiva   alla
          soppressione  dell'ente,  non  possono  essere  rinnovati o
          prorogati.
             3.  Il  comma  636  dell'articolo 2 e l'allegato A della
          legge  24  dicembre  2007, n. 244, nonche' i commi da 580 a
          585  dell'articolo  1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
          sono abrogati.
             4.  All'alinea  del  comma  634  del medesimo articolo 2
          della  predetta  legge  n.  244  del 2007 sono apportate le
          seguenti modificazioni:
              a) le parole: «Ministro per le riforme e le innovazioni
          nella   pubblica  amministrazione»  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  «Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione,   del   Ministro   per   la  semplificazione
          normativa»;
              b)  le  parole: «amministrative pubbliche statali» sono
          sostituite dalle seguenti: «pubbliche statali o partecipate
          dallo Stato, anche in forma associativa,»;
              c) le parole: «termine di centottanta giorni dalla data
          di  entrata in vigore della presente legge» sono sostituite
          dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
             5.  All'art.  1, comma 4, della legge 27 settembre 2007,
          n. 165, le parole: «e con il Ministro dell'economia e delle
          finanze»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «, il Ministro
          dell'economia   e  delle  finanze  e  il  Ministro  per  la
          semplificazione normativa».
             6. L'Unita' per il monitoraggio, istituita dall'articolo
          1,  comma  724,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, e'
          soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          legge  di  conversione  del  presente decreto e la relativa
          dotazione  finanziaria,  pari  a due milioni di euro annui,
          comprensiva  delle  risorse  gia'  stanziate, confluisce in
          apposito  fondo  da  istituire  nel bilancio autonomo della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri.
             7.  Con  successivo decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  su proposta del Ministro per i rapporti con
          le regioni, sono determinate le finalita' e le modalita' di
          utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 634 dell'art. 2 della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)
          (legge  finanziaria  2008),  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
             «634.  Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
          e   crescita,  di  ridurre  il  complesso  della  spesa  di
          funzionamento    delle    amministrazioni   pubbliche,   di
          incrementare  l'efficienza  e di migliorare la qualita' dei
          servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
          ottobre  2009,  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della
          legge  23  agosto  1988, n. 400, su proposta del Ministro o
          dei  Ministri  interessati, di concerto con il Ministro per
          la  pubblica  amministrazione  e l'innovazione, il Ministro
          per   la   semplificazione   normativa,   il  Ministro  per
          l'attuazione   del  programma  di  Governo  e  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze, sentite le organizzazioni
          sindacali  in  relazione  alla  destinazione del personale,
          sono   riordinati,  trasformati  o  soppressi  e  messi  in
          liquidazione,  enti  ed organismi pubblici statali, nonche'
          strutture  pubbliche  statali  o  partecipate  dallo Stato,
          anche  in  forma  associativa,  nel  rispetto  dei seguenti
          principi e criteri direttivi:
              a)  fusione  di  enti,  organismi e strutture pubbliche
          comunque  denominate  che  svolgono  attivita'  analoghe  o
          complementari,   con   conseguente  riduzione  della  spesa
          complessiva   e  corrispondente  riduzione  del  contributo
          statale di funzionamento;
              b)  trasformazione degli enti ed organismi pubblici che
          non  svolgono  funzioni  e  servizi  di rilevante interesse
          pubblico   in   soggetti   di   diritto   privato,   ovvero
          soppressione  e  messa in liquidazione degli stessi secondo
          le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
          e  successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
          dalla  lettera e) del presente comma, nonche' dall'articolo
          9,  comma  1-bis,  lettera  c), del decreto-legge 15 aprile
          2002,  n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          giugno 2002, n. 112;
              c)  fusione,  trasformazione  o soppressione degli enti
          che  svolgono attivita' in materie devolute alla competenza
          legislativa  regionale ovvero attivita' relative a funzioni
          amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
              d)   razionalizzazione   degli   organi   di  indirizzo
          amministrativo,  di  gestione  e consultivi e riduzione del
          numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
          per  cento,  con  salvezza della funzionalita' dei predetti
          organi;
              e)  previsione  che,  per gli enti soppressi e messi in
          liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
          dell'attivo  della singola liquidazione in conformita' alle
          norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
              f)   abrogazione  delle  disposizioni  legislative  che
          prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
          del   bilancio  dello  Stato  o  di  altre  amministrazioni
          pubbliche,  degli  enti  ed  organismi pubblici soppressi e
          posti  in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
          privato ai sensi della lettera b);
              g)   trasferimento,   all'amministrazione  che  riveste
          preminente  competenza  nella  materia,  delle  funzioni di
          enti, organismi e strutture soppressi.
              h)  la  riduzione  del numero degli uffici dirigenziali
          esistenti  presso  gli  enti  con  corrispondente riduzione
          degli   organici   del   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale  ed  il contenimento delle spese relative alla
          logistica ed al funzionamento;
              i)   la   riduzione   da  parte  delle  amministrazioni
          vigilanti  del  numero  dei  propri uffici dirigenziali con
          corrispondente  riduzione  delle  dotazioni  organiche  del
          personale   dirigenziale  e  non  dirigenziale  nonche'  il
          contenimento   della   spesa   per   la   logistica  ed  il
          funzionamento.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 483 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 296 del 2006:
             «483.  Dall'attuazione  del  comma  482 deve derivare un
          miglioramento  dell'indebitamento netto non inferiore a 205
          milioni  di euro per l'anno 2007, a 310 milioni di euro per
          l'anno  2008  e a 415 milioni di euro a decorrere dall'anno
          2009.  A  tal  fine, entro il 30 settembre 2007, il Governo
          da'  conto dei provvedimenti adottati in apposito documento
          allegato alla relazione di cui al comma 480.».
             -  Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 60 del gia'
          citato decreto-legge n. 112 del 2008:
             «3.   Fermo  restando  quanto  previsto  in  materia  di
          flessibilita'  con  la  legge  annuale  di bilancio, in via
          sperimentale,    limitatamente    al   prossimo   esercizio
          finanziario,   nella   legge   di  bilancio,  nel  rispetto
          dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica
          e  dell'obiettivo  di  pervenire  ad  un consolidamento per
          missioni  e  per programmi di ciascuno stato di previsione,
          possono  essere  rimodulate  tra  i  programmi le dotazioni
          finanziarie  di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione
          per  le  spese  di  natura  obbligatoria,  per  le spese in
          annualita'  e  a  pagamento differito. Le rimodulazioni tra
          spese   di   funzionamento  e  spese  per  interventi  sono
          consentite  nel  limite  del  10  per  cento  delle risorse
          stanziate   per   gli  interventi  stessi.  Resta  precluso
          l'utilizzo  degli  stanziamenti  di spesa in conto capitale
          per  finanziare  spese  correnti.  In  apposito  allegato a
          ciascuno  stato  di  previsione della spesa sono esposte le
          autorizzazioni   legislative   ed  i  relativi  importi  da
          utilizzare per ciascun programma.».
             -  Si  riporta il testo del comma 4 dell'art. 34-bis del
          decreto-legge  30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini
          previsti   da   disposizioni   legislative  e  disposizioni
          finanziarie  urgenti), convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14:
             «Nell'ambito  del  processo  di  riorganizzazione  della
          Agenzia  italiana del farmaco (AIFA), al fine di consentire
          il  necessario adeguamento strutturale per l'ottimizzazione
          dei processi registrativi, ispettivi e di farmacovigilanza,
          nonche'  per l'armonizzazione delle procedure di competenza
          agli   standard  quantitativi  e  qualitativi  delle  altre
          Agenzie  regolatorie  europee, la pianta organica dell'AIFA
          e' fissata dal 1° gennaio 2009 nel numero di 450 unita'.».
             -  Per il riferimento al comma 5 dell'art. 1 della legge
          n. 311 del 2004 si vedano le note all'art. 9.
             -  Si  riporta  il testo del comma 641 dell'art. 2 della
          gia' citata legge n. 244 del 2007:
             «641.  A  decorrere  dalla  data  di  cui  al comma 640,
          dall'attuazione delle norme previste dai commi da 634 a 642
          deve  derivare il miglioramento dell'indebitamento netto di
          cui  all'articolo  1,  comma  483,  della legge 27 dicembre
          2006,  n.  296, tenuto conto anche degli effetti in termini
          di  risparmio di spesa derivanti dai regolamenti emanati in
          applicazione dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001,
          n.  448.  In  caso  di  accertamento  di  minori  economie,
          rispetto    ai    predetti   obiettivi   di   miglioramento
          dell'indebitamento  netto, si applica il comma 621, lettera
          a), dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  2 dell'art. 1 del
          decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche):
             «2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
             -  Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 35 del gia'
          citato  decreto  legislativo  n. 165 del 2001, e successive
          modificazioni:
             «4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
          reclutamento  sono  adottate  da ciascuna amministrazione o
          ente   sulla   base   della  programmazione  triennale  del
          fabbisogno  di  personale deliberata ai sensi dell'articolo
          39  della  legge  27  dicembre  1997,  n. 449, e successive
          modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
          Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie, ivi
          compresa  l'Agenzia  autonoma per la gestione dell'albo dei
          segretari  comunali  e  provinciali,  gli enti pubblici non
          economici  e  gli  enti  di ricerca, con organico superiore
          alle  200  unita',  l'avvio  delle procedure concorsuali e'
          subordinato   all'emanazione   di   apposito   decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare su
          proposta  del Ministro per la funzione pubblica di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
             -  Si  riporta  il testo dei commi 519 e 558 dell'art. 1
          della gia' citata legge n. 296 del 2006:
             «519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del
          fondo di cui al comma 513 e' destinata alla stabilizzazione
          a  domanda  del  personale  non  dirigenziale in servizio a
          tempo   determinato   da   almeno   tre   anni,  anche  non
          continuativi,  o  che  consegua tale requisito in virtu' di
          contratti   stipulati   anteriormente   alla  data  del  29
          settembre  2006  o che sia stato in servizio per almeno tre
          anni,  anche  non  continuativi,  nel quinquennio anteriore
          alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne
          faccia   istanza,   purche'   sia  stato  assunto  mediante
          procedure  selettive  di  natura  concorsuale o previste da
          norme  di  legge.  Alle  iniziative  di stabilizzazione del
          personale  assunto  a  tempo determinato mediante procedure
          diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.
          Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di
          cui  al presente comma, e prioritariamente del personale di
          cui  all'articolo  23,  comma  1, del decreto legislativo 8
          maggio   2001,  n.  215,  e  successive  modificazioni,  in
          servizio  al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione
          delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente
          comma,  la  stabilizzazione  del  personale  volontario del
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e' consentita al
          personale  che  risulti iscritto negli appositi elenchi, di
          cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
          139,  da  almeno  tre  anni ed abbia effettuato non meno di
          centoventi  giorni  di  servizio.  Con decreto del Ministro
          dell'interno,  fermo  restando  il  possesso  dei requisiti
          ordinari  per  l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco
          previsti  dalle  vigenti  disposizioni,  sono  stabiliti  i
          criteri,   il   sistema  di  selezione,  nonche'  modalita'
          abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui
          al  presente comma sono autorizzate secondo le modalita' di
          cui  all'articolo  39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre
          1997, n. 449, e successive modificazioni.».
             (Omissis).
             «558.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando
          il  rispetto  delle regole del patto di stabilita' interno,
          possono  procedere,  nei  limiti  dei  posti disponibili in
          organico,    alla   stabilizzazione   del   personale   non
          dirigenziale  in servizio a tempo determinato da almeno tre
          anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito
          in  virtu'  di  contratti stipulati anteriormente alla data
          del  29  settembre  2006  o  che  sia stato in servizio per
          almeno  tre  anni,  anche non continuativi, nel quinquennio
          anteriore  alla  data  di  entrata in vigore della presente
          legge,  nonche' del personale di cui al comma 1156, lettera
          f),  purche' sia stato assunto mediante procedure selettive
          di  natura  concorsuale  o previste da norme di legge. Alle
          iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo
          determinato  mediante  procedure diverse si provvede previo
          espletamento di prove selettive.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 90 dell'art. 3 della
          gia' citata legge n. 244 del 2007:
             «90.   Fermo  restando  che  l'accesso  ai  ruoli  della
          pubblica    amministrazione    e'    comunque   subordinato
          all'espletamento   di   procedure   selettive   di   natura
          concorsuale  o  previste da norme di legge e fatte salve le
          procedure  di  stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma
          519,  della  legge  27  dicembre 2006, n. 296, per gli anni
          2008 e 2009:
              a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo,  le  agenzie,  incluse  le agenzie fiscali di cui
          agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici
          non  economici  e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
          comma  4,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
          successive  modificazioni, possono ammettere alla procedura
          di  stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296, anche il personale che
          consegua i requisiti di anzianita' di servizio ivi previsti
          in  virtu'  di  contratti stipulati anteriormente alla data
          del 28 settembre 2007;
              b)   le  amministrazioni  regionali  e  locali  possono
          ammettere   alla   procedura   di  stabilizzazione  di  cui
          all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296,  anche  il  personale  che  consegua  i  requisiti  di
          anzianita'  di servizio ivi previsti in virtu' di contratti
          stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.».
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  32  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali):
             «Art.  32  (Unioni  di comuni). - 1. Le unioni di comuni
          sono  enti  locali costituiti da due o piu' comuni di norma
          contermini,  allo  scopo  di  esercitare congiuntamente una
          pluralita' di funzioni di loro competenza.
             2.  L'atto  costitutivo  e  lo  statuto dell'unione sono
          approvati  dai  consigli  dei  comuni  partecipanti  con le
          procedure  e  la  maggioranza  richieste  per  le modifiche
          statutarie.  Lo  statuto individua gli organi dell'unione e
          le  modalita' per la loro costituzione e individua altresi'
          le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
             3.  Lo  statuto  deve  comunque  prevedere il presidente
          dell'unione  scelto  tra i sindaci dei comuni interessati e
          deve prevedere che altri organi siano formati da componenti
          delle   giunte   e   dei  consigli  dei  comuni  associati,
          garantendo la rappresentanza delle minoranze.
             4.  L'unione ha potesta' regolamentare per la disciplina
          della  propria  organizzazione,  per  lo  svolgimento delle
          funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari
          con i comuni.
             5.  Alle  unioni  di  comuni  si  applicano,  in  quanto
          compatibili,  i  principi  previsti  per  l'ordinamento dei
          comuni.  Si  applicano, in particolare, le norme in materia
          di  composizione  degli  organi  dei  comuni; il numero dei
          componenti degli organi non puo' comunque eccedere i limiti
          previsti  per  i comuni di dimensioni pari alla popolazione
          complessiva  dell'ente.  Alle unioni competono gli introiti
          derivanti  dalle  tasse, dalle tariffe e dai contributi sui
          servizi ad esse affidati.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 94 dell'art. 3 della
          gia' citata legge n. 244 del 2007:
             «94.  Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi
          dei commi 558 e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
          2006,  n.  296, prima della data di entrata in vigore della
          presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'articolo  1,  comma  2, del decreto
          legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
          modificazioni,  predispongono,  sentite  le  organizzazioni
          sindacali,  nell'ambito  della programmazione triennale dei
          fabbisogni  per  gli  anni  2008, 2009 e 2010, piani per la
          progressiva  stabilizzazione  del  seguente  personale  non
          dirigenziale,   tenuto   conto   dei  differenti  tempi  di
          maturazione dei presenti requisiti:
              a)  in  servizio  con contratto a tempo determinato, ai
          sensi  dei  commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui
          all'articolo  1,  commi  519 e 558, della legge 27 dicembre
          2006, n. 296;
              b)  gia'  utilizzato  con  contratti  di collaborazione
          coordinata  e  continuativa, in essere alla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  e che alla stessa data
          abbia  gia'  espletato  attivita' lavorativa per almeno tre
          anni,  anche  non continuativi, nel quinquennio antecedente
          al  28  settembre  2007,  presso la stessa amministrazione,
          fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e
          560,  della  legge  27  dicembre  2006, n. 296. E' comunque
          escluso  dalle  procedure  di  stabilizzazione  di cui alla
          presente  lettera  il  personale  di diretta collaborazione
          degli  organi  politici presso le amministrazioni pubbliche
          di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
          marzo  2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' il
          personale  a contratto che svolge compiti di insegnamento e
          di ricerca nelle universita' e negli enti di ricerca.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  16  della legge 28
          febbraio  1987,  n.  56,  e successive modificazioni (Norme
          sull'organizzazione del mercato del lavoro):
             «Art.  16  (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti
          pubblici).  -  1.  Le Amministrazioni dello Stato, anche ad
          ordinamento  autonomo,  gli  enti  pubblici non economici a
          carattere nazionale, e quelli che svolgono attivita' in una
          o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie
          locali   effettuano   le   assunzioni   dei  lavoratori  da
          inquadrare  nei  livelli retributivo-funzionali per i quali
          non  e'  richiesto  il  titolo di studio superiore a quello
          della   scuola   dell'obbligo,   sulla  base  di  selezioni
          effettuate  tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed
          in  quelle  di  mobilita',  che abbiano la professionalita'
          eventualmente   richiesta   e   i  requisiti  previsti  per
          l'accesso   al   pubblico   impiego.   Essi   sono  avviati
          numericamente   alla   sezione   secondo   l'ordine   delle
          graduatorie  risultante  dalle  liste  delle circoscrizioni
          territorialmente competenti.
             2.  I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la
          loro   iscrizione  presso  altra  circoscrizione  ai  sensi
          dell'articolo  1,  comma 4. L'inserimento nella graduatoria
          nella  nuova  sezione  circoscrizionale avviene con effetto
          immediato.
             3.  Gli  avviamenti  vengono effettuati sulla base delle
          graduatorie  circoscrizionali,  ovvero, nel caso di enti la
          cui   attivita'   si   esplichi   nel  territorio  di  piu'
          circoscrizioni,  con  riferimento  alle  graduatorie  delle
          circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
          si   esplichi   nell'intero   territorio   regionale,   con
          riferimento  alle  graduatorie  di  tutte le circoscrizioni
          della  regione,  secondo  un  sistema integrato definito ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          di cui al comma 4.
             4.  Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le
          modalita'  e  i  criteri  delle  selezioni tra i lavoratori
          avviati  sono  determinati  con  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  ministri,  da emanarsi entro sei mesi dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, sentite le
          confederazioni  sindacali  maggiormente rappresentative sul
          piano nazionale.
             5.  Le  Amministrazioni  centrali  dello Stato, gli enti
          pubblici  non  economici a carattere nazionale e quelli che
          svolgono   attivita'  in  piu'  regioni,  per  i  posti  da
          ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
          lavoratori  di cui al comma 1 mediante selezione sulla base
          della    graduatoria   delle   domande   presentate   dagli
          interessati.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  4  sono
          stabiliti  i  criteri  per  la formazione della graduatoria
          unica   nonche'   i   criteri   e   le   modalita'  per  la
          informatizzazione delle liste.
             6.   Le  offerte  di  lavoro  da  parte  della  pubblica
          Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
          la  cadenza  dei  bandi, secondo le direttive impartite dal
          Ministro per la funzione pubblica.
             7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore
          di  principio  e  di  indirizzo  per  la legislazione delle
          regioni a statuto ordinario.
             8.  Sono  escluse dalla disciplina del presente articolo
          le  assunzioni  presso  le  Forze  armate  e i corpi civili
          militarmente ordinati.
             9. (Omissis).».
             -  Si  riporta  il testo dei commi 523 e 643 dell'art. 1
          della  gia'  citata  legge  n.  296  del 2006, e successive
          modificazioni:
             «523.  Per  l'anno  2008 le amministrazioni dello Stato,
          anche  ad  ordinamento  autonomo,  ivi  compresi i Corpi di
          polizia  ed  il  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco, le
          agenzie,  incluse  le  agenzie fiscali di cui agli articoli
          62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici
          e  gli  enti  pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  possono procedere, per il medesimo anno, ad
          assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
          un contingente di personale complessivamente corrispondente
          ad  una  spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle
          cessazioni  avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui
          al  presente  comma  si  applica  anche alle assunzioni del
          personale  di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30
          marzo   2001,   n.  165,  e  successive  modificazioni.  Le
          limitazioni  di cui al presente comma non si applicano alle
          assunzioni   di   personale   appartenente  alle  categorie
          protette  e  a quelle connesse con la professionalizzazione
          delle  Forze  armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n.
          331,  al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla
          legge  23  agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto
          dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004.».
             «643.  Per  gli  anni  2008  e  2009 gli enti di ricerca
          pubblici  possono  procedere ad assunzioni di personale con
          rapporto  di  lavoro  a tempo indeterminato entro il limite
          dell'80   per   cento   delle   proprie   entrate  correnti
          complessive,   come   risultanti  dal  bilancio  consuntivo
          dell'anno precedente, purche' entro il limite delle risorse
          relative  alla  cessazione  dei  rapporti di lavoro a tempo
          indeterminato  complessivamente  intervenute nel precedente
          anno.».
             -  Si  riporta  il testo dei commi 526 e 527 dell'art. 1
          della  gia'  citata  legge  n.  296  del 2006, e successive
          modificazioni:
             «526.  Le  amministrazioni  di  cui al comma 523 possono
          altresi'  procedere,  per  l'anno  2008,  nel  limite di un
          contingente  di personale non dirigenziale complessivamente
          corrispondente  ad una spesa pari al 40 per cento di quella
          relativa  alle  cessazioni  avvenute  nell'anno precedente,
          alla  stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale,
          in  possesso  dei requisiti di cui al comma 519. Nel limite
          del  predetto  contingente,  per avviare anche per il Corpo
          nazionale   dei  vigili  del  fuoco  la  trasformazione  in
          rapporti    a    tempo   indeterminato   delle   forme   di
          organizzazione  precaria  del  lavoro,  e'  autorizzata una
          stabilizzazione  del  personale  volontario,  di  cui  agli
          articoli  6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
          139,  che,  alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto
          negli  appositi  elenchi  di cui al predetto articolo 6 del
          decreto  legislativo  8  marzo  2006, n. 139, da almeno tre
          anni  ed  abbia effettuato non meno di centoventi giorni di
          servizio.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno, fermo
          restando  il  possesso dei requisiti ordinari per l'accesso
          alla  qualifica  di vigile del fuoco previsti dalle vigenti
          disposizioni,  sono  stabiliti  i  criteri,  il  sistema di
          selezione,  nonche'  modalita'  abbreviate  per il corso di
          formazione.
             527.  Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma
          523  possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale
          a  tempo  indeterminato, previo effettivo svolgimento delle
          procedure  di  mobilita',  nel  limite  di  un  contingente
          complessivo  di personale corrispondente ad una spesa annua
          lorda  pari  a  75  milioni di euro a regime. A tal fine e'
          istituito  un  apposito fondo nello stato di previsione del
          Ministero  dell'economia  e delle finanze pari a 25 milioni
          di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere
          dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse
          secondo  le  modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter,
          della   legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni.».
             -  Si riporta il testo dei commi 3, 5, 13 e 14 dell'art.
          66  del  gia'  citato  decreto-legge  n.  112  del  2008, e
          successive modificazioni:
             «Art. 66 (Turn over). - 1.(Omissis).
             2. (Omissis).
             3.Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo
          1,  comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono
          procedere,  previo effettivo svolgimento delle procedure di
          mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
          nel  limite di un contingente di personale complessivamente
          corrispondente  ad una spesa pari al 10 per cento di quella
          relativa  alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In
          ogni  caso  il numero delle unita' di personale da assumere
          non  puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per
          cento delle unita' cessate nell'anno precedente.
             4. (Omissis).
             5.   Per   l'anno   2009   le   amministrazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296  possono procedere alla stabilizzazione di personale in
          possesso  dei  requisiti  ivi  richiamati  nel limite di un
          contingente di personale complessivamente corrispondente ad
          una  spesa  pari  al  10  per cento di quella relativa alle
          cessazioni  avvenute  nell'anno precedente. In ogni caso il
          numero  delle  unita' di personale da stabilizzare non puo'
          eccedere,  per  ciascuna  amministrazione,  il 10 per cento
          delle unita' cessate nell'anno precedente.
             6.-12. (Omissis).
             13.  Per  il triennio 2009-2011, le universita' statali,
          fermi  restando  i limiti di cui all'articolo 1, comma 105,
          della  legge  30  dicembre 2004, n. 311, possono procedere,
          per  ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di
          un   contingente   corrispondente  ad  una  spesa  pari  al
          cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo
          indeterminato   complessivamente   cessato   dal   servizio
          nell'anno  precedente.  Ciascuna  universita'  destina tale
          somma   per  una  quota  non  inferiore  al  60  per  cento
          all'assunzione   di   ricercatori  a  tempo  indeterminato,
          nonche' di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14,
          della  legge  4  novembre 2005, n. 230, e per una quota non
          superiore  al  10  per  cento  all'assunzione di professori
          ordinari.  Sono  fatte  salve le assunzioni dei ricercatori
          per  i  concorsi  di  cui  all'articolo 1, comma 648, della
          legge  27  dicembre  2006, n. 296, nei limiti delle risorse
          residue  previste  dal  predetto articolo 1, comma 650. Nei
          limiti  previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno
          2009,   anche   il   personale   oggetto  di  procedure  di
          stabilizzazione   in  possesso  degli  specifici  requisiti
          previsti  dalla  normativa  vigente.  Nei  confronti  delle
          universita'  per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal
          comma  9.  Le  limitazioni  di cui al presente comma non si
          applicano  alle  assunzioni  di personale appartenente alle
          categorie  protette.  In  relazione  a  quanto previsto dal
          presente   comma,   l'autorizzazione   legislativa  di  cui
          all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre
          1993,  n.  537,  concernente  il fondo per il finanziamento
          ordinario  delle universita', e' ridotta di 63,5 milioni di
          euro  per  l'anno  2009,  di 190 milioni di euro per l'anno
          2010,  di  316  milioni  di  euro  per  l'anno 2011, di 417
          milioni  di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a
          decorrere dall'anno 2013.
             14.  Per  il  triennio  2010-2012  gli  enti  di ricerca
          possono   procedere,  previo  effettivo  svolgimento  delle
          procedure  di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo
          indeterminato  nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo  12  febbraio  1993, n. 39 (Norme in materia di
          sistemi  informativi  automatizzati  delle  amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421), cosi' come modificato dalla
          presente legge:
             «Art.  4.  - 1.  E'  istituito  il  Centro nazionale per
          l'informatica  nella  pubblica  amministrazione,  che opera
          presso   la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  per
          l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione
          e   le   tecnologie,  con  autonomia  tecnica,  funzionale,
          amministrativa,  contabile e finanziaria e con indipendenza
          di giudizio.
             2.  L'Autorita'  e'  organo  collegiale  costituito  dal
          presidente  e  da  tre membri, scelti tra persone dotate di
          alta  e  riconosciuta  competenza  e  professionalita' e di
          indiscussa  moralita'  e  indipendenza.  Il  presidente  e'
          nominato  con  decreto  del  presidente  del  Consiglio dei
          Ministri,  previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
          Entro  quindici  giorni  dalla  nomina  del  presidente, su
          proposta  di  quest'ultimo, il Presidente del Consiglio dei
          Ministri  nomina  con proprio decreto, previa deliberazione
          del   Consiglio   dei   Ministri,  gli  altri  tre  membri.
          L'autorevolezza e l'esperienza del presidente e di ciascuno
          dei  tre membri dell'Autorita' sono comprovate dal relativo
          curriculum  di  cui  e'  disposta  la  pubblicazione  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, in allegato
          ai   suddetti   decreti.   Ai   fini   delle  deliberazioni
          dell'Autorita',  in caso di parita' di voti, prevale quello
          del presidente.
             3. Il presidente e i tre membri durano in carica quattro
          anni  e  possono  essere  confermati  una  sola  volta. Per
          l'intera  durata dell'incarico essi non possono esercitare,
          a  pena  di  decadenza, alcuna attivita' professionale e di
          consulenza,  ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura,
          essere  imprenditori  o  dirigenti  d'azienda; nei due anni
          successivi   alla   cessazione  dell'incarico  non  possono
          altresi' operare nei settori produttivi dell'informatica. I
          dipendenti  statali ed i docenti universitari, per l'intera
          durata   dell'incarico,  sono  collocati,  rispettivamente,
          nella posizione di fuori ruolo e di aspettativa.
             4.   Al   funzionamento   degli  uffici  e  dei  servizi
          dell'Autorita',  al  fine  della  corretta esecuzione delle
          deliberazioni adottate dall'Autorita' medesima, sovrintende
          un  direttore  generale,  che  ne  risponde  al  presidente
          dell'Autorita'  ed e' nominato dal Presidente del Consiglio
          dei   Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, su designazione del presidente dell'Autorita'. Il
          direttore  generale  dura  in  carica tre anni, puo' essere
          confermato,  anche  piu'  di una volta, ed e' soggetto alle
          disposizioni di cui al comma 3.
             5.   Con   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,   su  proposta  del  Ministro  del  tesoro,  sono
          determinate  le  indennita' da corrispondere al Presidente,
          ai tre membri ed al direttore generale.».
             Il comma 602 dell'art. 2 della citata legge n. 244/2007,
          abrogato   dalla   presente   legge,   citava  disposizioni
          transitorie.
             - Si riporta il testo dell'art. 2383 del codice civile:
             «Art. 2383. Nomina e revoca degli amministratori.
             La  nomina  degli  amministratori  spetta all'assemblea,
          fatta  eccezione  per  i  primi  amministratori,  che  sono
          nominati  nell'atto  costitutivo, e salvo il disposto degli
          articoli 2351, 2449 e 2450.
             Gli  amministratori  non  possono essere nominati per un
          periodo  superiore  a  tre  esercizi,  e  scadono alla data
          dell'assemblea  convocata  per  l'approvazione del bilancio
          relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
             Gli  amministratori  sono  rieleggibili,  salvo  diversa
          disposizione    dello    statuto,    e    sono   revocabili
          dall'assemblea   in  qualunque  tempo,  anche  se  nominati
          nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore
          al  risarcimento  dei  danni,  se  la  revoca avviene senza
          giusta causa.
             Entro  trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli
          amministratori  devono  chiederne l'iscrizione nel registro
          delle  imprese  indicando per ciascuno di essi il cognome e
          il  nome,  il luogo e la data di nascita, il domicilio e la
          cittadinanza,  nonche'  a  quali  tra essi e' attribuita la
          rappresentanza della societa', precisando se disgiuntamente
          o congiuntamente.
             Le  cause  di  nullita' o di annullabilita' della nomina
          degli  amministratori  che  hanno  la  rappresentanza della
          societa'  non  sono  opponibili ai terzi dopo l'adempimento
          della  pubblicita'  di  cui  al  quarto comma, salvo che la
          societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  71 del gia' citato
          decreto-legge  n. 112 del 2008, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
             «Art. 71 (Assenze per malattia e per permesso retribuito
          dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. Per i
          periodi  di  assenza  per malattia, di qualunque durata, ai
          dipendenti  delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
          1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          nei  primi  dieci  giorni  di  assenza  e'  corrisposto  il
          trattamento  economico  fondamentale con esclusione di ogni
          indennita'   o   emolumento,  comunque  denominati,  aventi
          carattere  fisso  e  continuativo,  nonche'  di  ogni altro
          trattamento  accessorio.  Resta  fermo  il trattamento piu'
          favorevole  eventualmente previsto dai contratti collettivi
          o  dalle specifiche normative di settore per le assenze per
          malattia  dovute  ad  infortunio  sul  lavoro  o a causa di
          servizio,  oppure  a ricovero ospedaliero o a day hospital,
          nonche'  per  le  assenze  relative  a  patologie gravi che
          richiedano   terapie   salvavita.   I   risparmi  derivanti
          dall'applicazione del presente comma costituiscono economie
          di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono
          per  gli  enti  diversi  dalle  amministrazioni  statali al
          miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono
          essere   utilizzate   per   incrementare  i  fondi  per  la
          contrattazione integrativa.
             1-bis.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  limitatamente alle assenze per malattia
          di  cui  al  comma 1 del personale del comparto sicurezza e
          difesa nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili
          del   fuoco,   gli  emolumenti  di  carattere  continuativo
          correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni
          di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento
          economico fondamentale.
             2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un
          periodo  superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il
          secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene
          giustificata   esclusivamente   mediante  presentazione  di
          certificazione  medica  rilasciata  da  struttura sanitaria
          pubblica  o  da  un  medico  convenzionato  con il Servizio
          sanitario nazionale.
             3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla
          sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di
          assenza  di  un  solo  giorno,  tenuto conto delle esigenze
          funzionali e organizzative.
             4.  La  contrattazione  collettiva  ovvero le specifiche
          normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle
          assenze  per  permesso  retribuito previsti dalla normativa
          vigente,  definiscono i termini e le modalita' di fruizione
          delle    stesse,    con    l'obbligo   di   stabilire   una
          quantificazione  esclusivamente  ad  ore delle tipologie di
          permesso  retribuito, per le quali la legge, i regolamenti,
          i  contratti  collettivi  o gli accordi sindacali prevedano
          una  fruizione  alternativa in ore o in giorni. Nel caso di
          fruizione   dell'intera  giornata  lavorativa,  l'incidenza
          dell'assenza  sul  monte ore a disposizione del dipendente,
          per  ciascuna  tipologia,  viene  computata con riferimento
          all'orario   di  lavoro  che  il  medesimo  avrebbe  dovuto
          osservare nella giornata di assenza.
             5. (Abrogato).
             5-bis.  Gli  accertamenti  medico-legali  sui dipendenti
          assenti  dal servizio per malattia effettuati dalle aziende
          sanitarie   locali   su   richiesta  delle  Amministrazioni
          pubbliche  interessate  rientrano nei compiti istituzionali
          del   Servizio   sanitario  nazionale;  conseguentemente  i
          relativi  oneri  restano  comunque  a  carico delle aziende
          sanitarie locali.
             5-ter.  A  decorrere  dall'anno  2010 in sede di riparto
          delle  risorse  per il finanziamento del Servizio sanitario
          nazionale   e'   individuata  una  quota  di  finanziamento
          destinata  agli  scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra
          le   regioni   tenendo   conto  dell'incidenza  sui  propri
          territori  di  dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui
          al  comma  1  sono  effettuati  nei  limiti delle ordinarie
          risorse disponibili a tale scopo.
             6.  Le  disposizioni del presente articolo costituiscono
          norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.».
             -  Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7-quinquies
          del  decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a
          sostegno   dei   settori   industriali  in  crisi,  nonche'
          disposizioni   in   materia   di   produzione   lattiera  e
          rateizzazione  del  debito  nel settore lattiero-caseario),
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
          n. 33:
             «1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi
          urgenti   e  indifferibili,  con  particolare  riguardo  ai
          settori  dell'istruzione  e  agli  interventi organizzativi
          connessi ad eventi celebrativi, e' istituito un fondo nello
          stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
          finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni
          di euro».
             -  Per  il  riferimento al comma 5 dell'art. 10 del gia'
          citato  decreto-legge  n.  282  del  2004 si vedano le Note
          all'art. 16.
             -  Si  riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 64 del
          gia' citato decreto-legge n. 112 del 2008:
             «3.  Per  la  realizzazione delle finalita' previste dal
          presente    articolo,    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'   e  della  ricerca  di  concerto  con  il
          Ministro   dell'economia   e   delle  finanze,  sentita  la
          Conferenza   Unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997, n. 281 e previo parere delle
          Commissioni  Parlamentari  competenti  per materia e per le
          conseguenze  di  carattere  finanziario,  predispone, entro
          quarantacinque  giorni  dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  un  piano  programmatico  di interventi
          volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
          risorse  umane  e strumentali disponibili, che conferiscano
          una   maggiore   efficacia   ed   efficienza   al   sistema
          scolastico».
             «4.  Per  l'attuazione  del piano di cui al comma 3, con
          uno  o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla
          data  di  entrata in vigore del presente decreto ed in modo
          da  assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di
          cui  al  comma  3, in relazione agli interventi annuali ivi
          previsti,  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2, della legge 23
          agosto   1988,   n.   400,   su   proposta   del   Ministro
          dell'istruzione,   dell'universita'   e  della  ricerca  di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          sentita  la  Conferenza  unificata di cui al citato decreto
          legislativo  28  agosto  1997, n. 281, anche modificando le
          disposizioni   legislative  vigenti,  si  provvede  ad  una
          revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
          e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
          criteri:
              a.  razionalizzazione  ed  accorpamento delle classi di
          concorso,  per  una maggiore flessibilita' nell'impiego dei
          docenti;
              b.  ridefinizione  dei  curricoli  vigenti  nei diversi
          ordini  di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
          piani   di   studio   e  dei  relativi  quadri  orari,  con
          particolare    riferimento    agli   istituti   tecnici   e
          professionali;
              c.   revisione   dei  criteri  vigenti  in  materia  di
          formazione delle classi;
              d.  rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica
          della   scuola   primaria   ivi   compresa   la  formazione
          professionale  per  il  personale  docente  interessato  ai
          processi   di   innovazione   ordinamentale   senza   oneri
          aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
              e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
          determinazione della consistenza complessiva degli organici
          del   personale   docente   ed   ATA,  finalizzata  ad  una
          razionalizzazione degli stessi;
              f.  ridefinizione  dell'assetto organizzativo-didattico
          dei  centri  di  istruzione  per gli adulti, ivi compresi i
          corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
              f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita' per la
          determinazione     e     articolazione    dell'azione    di
          ridimensionamento   della   rete   scolastica   prevedendo,
          nell'ambito   delle   risorse  disponibili  a  legislazione
          vigente,   l'attivazione  di  servizi  qualificati  per  la
          migliore fruizione dell'offerta formativa;
              f-ter.  nel  caso  di  chiusura  o  accorpamento  degli
          istituti  scolastici  aventi  sede  nei  piccoli comuni, lo
          Stato,  le  regioni  e  gli  enti  locali possono prevedere
          specifiche  misure  finalizzate  alla riduzione del disagio
          degli utenti.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  36 del gia' citato
          decreto  legislativo n. 165 del 2001, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «Art. 36 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). -
          1.  Per  le  esigenze  connesse  con  il proprio fabbisogno
          ordinario    le    pubbliche    amministrazioni    assumono
          esclusivamente  con contratti di lavoro subordinato a tempo
          indeterminato   seguendo   le   procedure  di  reclutamento
          previste dall'art. 35.
             2.  Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali
          le  amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme
          contrattuali  flessibili  di  assunzione  e  di impiego del
          personale  previste  dal  codice  civile  e dalle leggi sui
          rapporti  di  lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto
          delle  procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la
          competenza    delle    amministrazioni   in   ordine   alla
          individuazione  delle  necessita' organizzative in coerenza
          con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i
          contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la
          materia  dei  contratti  di lavoro a tempo determinato, dei
          contratti  di  formazione  e  lavoro,  degli altri rapporti
          formativi   e   della   somministrazione   di   lavoro,  in
          applicazione  di  quanto previsto dal decreto legislativo 6
          settembre  2001,  n.  368, dall'art. 3 del decreto-legge 30
          ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
          legge   19   dicembre   1984,  n.  863,  dall'art.  16  del
          decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,  convertito  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1994, n. 451, dal
          decreto  legislativo  10 settembre 2003, n. 276, per quanto
          riguarda   la  somministrazione  di  lavoro  ed  il  lavoro
          accessorio  di  cui alla lettera d), del comma 1, dell'art.
          70  del  medesimo  decreto  legislativo  n. 276 del 2003, e
          successive  modificazioni  ed integrazioni, nonche' da ogni
          successiva  modificazione  o  integrazione  della  relativa
          disciplina   con   riferimento   alla   individuazione  dei
          contingenti  di  personale  utilizzabile.  Non e' possibile
          ricorrere  alla  somministrazione di lavoro per l'esercizio
          di funzioni direttive e dirigenziali.
             3.  Al  fine  di  combattere gli abusi nell'utilizzo del
          lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla
          base  di  apposite  istruzioni  fornite  con  Direttiva del
          Ministro  per  la pubblica amministrazione e l'innovazione,
          le  amministrazioni  redigono  senza nuovi o maggiori oneri
          per  la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo
          sulle   tipologie   di   lavoro  flessibile  utilizzate  da
          trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
          di  valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al
          decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 286, nonche' alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione  pubblica  che  redige  una  relazione  annuale al
          Parlamento.  Al  dirigente  responsabile  di  irregolarita'
          nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
          la retribuzione di risultato.
             4.  Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito
          del  rapporto  di  cui  al  precedente  comma  3,  anche le
          informazioni    concernenti   l'utilizzo   dei   lavoratori
          socialmente utili.
             5.   In   ogni   caso,  la  violazione  di  disposizioni
          imperative   riguardanti   l'assunzione   o   l'impiego  di
          lavoratori,  da  parte delle pubbliche amministrazioni, non
          puo'  comportare  la  costituzione  di rapporti di lavoro a
          tempo    indeterminato    con    le    medesime   pubbliche
          amministrazioni,  ferma  restando  ogni  responsabilita'  e
          sanzione.   Il   lavoratore   interessato   ha  diritto  al
          risarcimento  del  danno  derivante  dalla  prestazione  di
          lavoro   in   violazione  di  disposizioni  imperative.  Le
          amministrazioni  hanno  l'obbligo  di  recuperare  le somme
          pagate   a   tale   titolo   nei  confronti  dei  dirigenti
          responsabili,  qualora  la  violazione  sia dovuta a dolo o
          colpa  grave.  I  dirigenti che operano in violazione delle
          disposizioni  del  presente art. sono responsabili anche ai
          sensi  dell'articolo  21  del  presente  decreto.  Di  tali
          violazioni   si   terra'   conto  in  sede  di  valutazione
          dell'operato del dirigente ai sensi dell'art. 5 del decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
             5-bis.  Le  disposizioni  previste  dall'art.  5,  commi
          4-quater,  4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6
          settembre  2001,  n.  368  si  applicano  esclusivamente al
          personale  reclutato  secondo  le procedure di cui all'art.
          35, comma 1, lettera b), del presente decreto.».
             -  Si  riporta il testo del comma 6 dell'art. 7 del gia'
          citato  decreto  legislativo  n.  165  del 2001, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
             «6.   Per  esigenze  cui  non  possono  far  fronte  con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire  incarichi  individuali,  con contratti di lavoro
          autonomo,    di   natura   occasionale   o   coordinata   e
          continuativa,   ad  esperti  di  particolare  e  comprovata
          specializzazione   anche  universitaria,  in  presenza  dei
          seguenti presupposti di legittimita':
             a)  l'oggetto  della prestazione deve corrispondere alle
          competenze  attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
          conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
          e  deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita'
          dell'amministrazione conferente;
              b)   l'amministrazione   deve   avere   preliminarmente
          accertato   l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare  le
          risorse umane disponibili al suo interno;
              c)  la  prestazione  deve essere di natura temporanea e
          altamente qualificata;
              d)  devono  essere  preventivamente determinati durata,
          luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
             Si    prescinde    dal    requisito   della   comprovata
          specializzazione  universitaria  in caso di stipulazione di
          contratti   di   collaborazione  di  natura  occasionale  o
          coordinata  e continuativa per attivita' che debbano essere
          svolte  da  professionisti  iscritti in ordini o albi o con
          soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
          dei   mestieri  artigianali  o  dell'attivita'  informatica
          nonche'  a  supporto dell'attivita' didattica e di ricerca,
          per  i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e
          di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
          legislativo  10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi
          o  maggiori  oneri  a  carico della finanza pubblica, ferma
          restando  la necessita' di accertare la maturata esperienza
          nel settore.
             Il  ricorso  a  contratti di collaborazione coordinata e
          continuativa  per  lo  svolgimento  di funzioni ordinarie o
          l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
          causa  di  responsabilita'  amministrativa per il dirigente
          che  ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'art.
          1,  comma  9,  del  decreto-legge  12  luglio 2004, n. 168,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004,
          n. 191, e' soppresso.
             Si  applicano  le  disposizioni  previste  dall'art. 36,
          comma 3, del presente decreto.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 65 del
          decreto   legislativo   7   marzo   2005,   n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale), cosi' come modificato dalla
          presente legge:
             «Art.   65  (Istanze  e  dichiarazioni  presentate  alle
          pubbliche  amministrazioni  per  via  telematica).  - 1. Le
          istanze   e  le  dichiarazioni  presentate  alle  pubbliche
          amministrazioni  per  via telematica ai sensi dell'art. 38,
          commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 2000, n. 445, sono valide:
              a)  se  sottoscritte mediante la firma digitale, il cui
          certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato;
              b)  ovvero, quando l'autore e' identificato dal sistema
          informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o
          della  carta  nazionale  dei  servizi, nei limiti di quanto
          stabilito   da  ciascuna  amministrazione  ai  sensi  della
          normativa vigente;
              c)  ovvero  quando l'autore e' identificato dal sistema
          informatico  con  i  diversi  strumenti di cui all'art. 64,
          comma  2,  nei  limiti  di  quanto  stabilito  da  ciascuna
          amministrazione  ai  sensi  della normativa vigente e fermo
          restando il disposto dell'art. 64, comma 3.
             c-bis)   ovvero  quando  l'autore  e'  identificato  dal
          sistema  informatico  attraverso  le credenziali di accesso
          relative   all'utenza   personale   di   posta  elettronica
          certificata  di  cui  all'art.  16-bis del decreto-legge 29
          novembre  2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
             - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio
          1994,  n.  20  (Disposizioni  in materia di giurisdizione e
          controllo  della  Corte  dei  conti), cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «Art.  3  (Norme in materia di controllo della Corte dei
          conti).  - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
          Corte  dei  conti  si  esercita esclusivamente sui seguenti
          atti non aventi forza di legge:
              a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del
          Consiglio dei Ministri;
              b)  atti  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri e
          atti  dei  Ministri  aventi ad oggetto la definizione delle
          piante  organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
          dirigenziali  e le direttive generali per l'indirizzo e per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa;
              c)   atti   normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie;
              d)  provvedimenti  dei  comitati  interministeriali  di
          riparto  o  assegnazione  di  fondi  ed altre deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
              e)  [autorizzazioni  alla  sottoscrizione dei contratti
          collettivi,   secondo  quanto  previsto  dall'art.  51  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29];
              f)  provvedimenti  di  disposizione  del  demanio e del
          patrimonio immobiliare;
              f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, e successive
          modificazioni;
              f-ter)  atti e contratti concernenti studi e consulenze
          di  cui  all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005,
          n. 266;
              g)    decreti    che    approvano    contratti    delle
          amministrazioni  dello  Stato, escluse le aziende autonome:
          attivi,  di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
          quali   ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo  comma
          dell'art.  19  del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
          di  appalto  d'opera,  se di importo superiore al valore in
          ECU    stabilito    dalla    normativa    comunitaria   per
          l'applicazione   delle   procedure  di  aggiudicazione  dei
          contratti  stessi;  altri  contratti passivi, se di importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato;
              h)  decreti  di variazione del bilancio dello Stato, di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi;
              i)  atti  per il cui corso sia stato impartito l'ordine
          scritto del Ministro;
              l)  atti  che  il Presidente del Consiglio dei Ministri
          richieda   di   sottoporre   temporaneamente   a  controllo
          preventivo   o   che   la   Corte  dei  conti  deliberi  di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo  in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.».
             1-bis.  Per  i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
          f-ter)  del  comma  1 e' competente in ogni caso la sezione
          centrale del controllo di legittimita'.
             2.  I  provvedimenti  sottoposti al controllo preventivo
          acquistano  efficacia se il competente ufficio dl controllo
          non  ne  rimetta  l'esame  alla  sezione  del controllo nel
          termine  dl  trenta  giorni  dal ricevimento. Il termine e'
          interrotto  se  l'ufficio  richiede  chiarimenti o elementi
          integrativi   dl   giudizio.   Decorsi  trenta  giorni  dal
          ricevimento  delle controdeduzioni dell'amministrazIone, il
          provvedimento   acquista  efficacia  se  l'ufficio  non  ne
          rimetta  l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
          controllo  si  pronuncia  sulla  conformita'  a legge entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.   Decorso   questo   termine  i  provvedimenti
          divengono esecutivi.
             3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con
          deliberazione  motivata,  stabilire  che  singoli  atti  di
          notevole  rilievo finanziario, individuati per categorie ed
          amministrazioni  statali,  siano sottoposti all'esame della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame   degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla  loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame    alla   Corte   del   conti,   che   ove   rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
             4.  La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio  e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
          nonche'  sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi di
          provenienza  comunitaria,  verificando la legittimita' e la
          regolarita'  delle  gestioni,  nonche' il funzionamento dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche  in base all'esito dl altri controlli, la rispondenza
          dei  risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
          stabiliti  dalla  legge,  valutando comparativamente costi,
          modi  e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
          La  Corte  definisce annualmente i programmi e i criteri di
          riferimento   del  controllo  sulla  base  delle  priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari  a  norma  del  rispettivi  regolamenti, anche
          tenendo  conto, ai fini di referto per il coordinamento del
          sistema  di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
          organi,  collegiali  o monocratici, che esercitano funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'   amministrative   indipendenti   o   societa'  a
          prevalente capitale pubblico.
             5.  Nei  confronti  delle  amministrazioni regionali, il
          controllo  della  gestione  concerne il perseguimento degli
          obiettivi   stabiliti   dalle   leggi  di  principio  e  di
          programma.
             6.  La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
          Parlamento   ed   ai   consigli  regionali  sull'esito  del
          controllo  eseguito, Le relazioni della Corte sono altresi'
          inviate  alle  amministrazioni  interessate,  alle quali la
          Corte  formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le proprie
          osservazioni.  Le  amministrazioni comunicano alla Corte ed
          agli   organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data  di
          ricevimento  della  relazione, le misure conseguenzialmente
          adottate.
             7.  Restano  ferme,  relativamente  agli enti locali, le
          disposizioni  di  cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982,  n.  51,  e successive modificazioni ed integrazioni,
          nonche',  relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
          in  via  ordinaria,  le  disposizioni  della legge 21 marzo
          1958,  n.  259.  Le  relazioni della Corte contengono anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
             8.  Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
          articolo,   la   Corte   del  conti  puo'  richiedere  alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno  qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare e
          disporre  ispezioni  e  accertamenti diretti. Si applica Il
          comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
          n.  453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
          territoriali  il  riesame  dl  atti ritenuti non conformi a
          legge.  Le  amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
          seguito  del  riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
          illegittimita',   ne  da'  avviso  all'organo  generale  di
          direzione.  E'  fatta  salva,  in quanto compatibile con le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di  controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
          febbraio  1993,  n.  29 , e successive modificazioni, e dal
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
             9.  Per  l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
          applicano,  in quanto compatibili con le disposizioni della
          presente  legge, le norme procedurali di cui al testo unico
          delle  leggi  sulla  Corte  del  conti, approvato con regio
          decreto   12   luglio   1934,   n.   1214,   e   successive
          modificazioni.
             10.  La sezione del controllo e' composta dal presidente
          della  Corte  dei  conti che la presiede, dai presidenti di
          sezione  preposti  al coordinamento e da tutti i magistrati
          assegnati  a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
          annualmente  in  quattro  collegi dei quali fanno parte, in
          ogni  caso,  il  presidente  della  Corte  del  conti  e  i
          presidenti  di sezione preposti al coordinamento. I collegi
          hanno  distinta competenza per tipologia di controllo o per
          materia  e  deliberano  con  un  numero  minimo  di  undici
          votanti.  L'adunanza  plenaria e' presieduta dal presidente
          della  Corte  dei  conti  ed  e' composta dal presidenti dl
          sezione   preposti   al  coordinamento  e  da  trentacinque
          magistrati  assegnati  a funzioni dl controllo, individuati
          annualmente  dal  Consiglio  di  presidenza  in  ragione di
          almeno  tre  per  ciascun  collegio della sezione e uno per
          ciascuna  delle  sezioni di controllo sulle amministrazioni
          delle  regioni a statuto speciale e delle province autonome
          di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
          numero minimo di ventuno votanti.
             10-bis.  La  sezione  del controllo in adunanza plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze  dei  collegi,  nonche'  i  criteri  per la loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
             11.  Ferme  restando  le ipotesi di deferimento previste
          dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
          dei  conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
          1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
          caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
          circa  la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
          a  far  parte  in  qualita'  di  relatore il magistrato che
          deferisce la questione alla sezione.
             12.  I magistrati addetti al controllo successivo di cui
          al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
          da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
          ragioni,  in  relazione  a  situazioni  e provvedimenti che
          richiedono  tempestivi  accertamenti  e  verifiche, dandone
          notizia alla sezione del controllo.
             13.  Le  disposizioni  del comma 1 non si applicano agli
          atti  ed  ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 7 della legge 27 marzo
          2001,  n.  97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e
          procedimento  disciplinare  ed effetti del giudicato penale
          nei   confronti   dei   dipendenti   delle  amministrazioni
          pubbliche):
             «Art.  7  (Responsabilita'  per danno erariale). - 1. La
          sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti
          dei dipendenti indicati nell'art. 3 per i delitti contro la
          pubblica  amministrazione previsti nel capo I del titolo II
          del  libro  secondo  del  codice  penale  e'  comunicata al
          competente  procuratore  regionale  della  Corte  dei conti
          affinche'   promuova   entro   trenta   giorni  l'eventuale
          procedimento  di  responsabilita'  per  danno  erariale nei
          confronti  del  condannato.  Resta  salvo  quanto  disposto
          dall'art. 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e
          transitorie  del  codice di procedura penale, approvate con
          decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».
             - Si riporta il testo dell'art. 2043 del Codice civile:
             «Art.   2043   (Risarcimento   per  fatto  illecito).  -
          Qualunque  fatto  doloso o colposo, che cagiona ad altri un
          danno  ingiusto,  obbliga  colui che ha commesso il fatto a
          risarcire il danno».
             - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 14 gennaio
          1994,  n.  20  (Disposizioni  in materia di giurisdizione e
          controllo  della  Corte  dei  conti), cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «Art.   1   (Azione   di   responsabilita').   -  1.  La
          responsabilita'  dei soggetti sottoposti alla giurisdizione
          della  Corte  dei conti in materia di contabilita' pubblica
          e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi
          con    dolo    o    con   colpa   grave,   ferma   restando
          l'insindacabilita'  nel  merito delle scelte discrezionali.
          In  ogni  caso e' esclusa la gravita' della colpa quando il
          fatto  dannoso  tragga  origine  dall'emanazione di un atto
          vistato  e  registrato  in  sede di controllo preventivo di
          legittimita'.  Il  relativo  debito si trasmette agli eredi
          secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento
          del  dante  causa  e  di conseguente indebito arricchimento
          degli eredi stessi.
             1-bis.  Nel  giudizio di responsabilita', fermo restando
          il  potere  di  riduzione,  deve tenersi conto dei vantaggi
          comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o
          da altra amministrazione, o dalla comunita' amministrata in
          relazione  al  comportamento  degli  amministratori  o  dei
          dipendenti     pubblici    soggetti    al    giudizio    di
          responsabilita'.
             1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la
          responsabilita' si imputa esclusivamente a coloro che hanno
          espresso  voto  favorevole.  Nel caso di atti che rientrano
          nella   competenza   propria   degli   uffici   tecnici   o
          amministrativi   la   responsabilita'  non  si  estende  ai
          titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano
          approvati   ovvero  ne  abbiano  autorizzato  o  consentito
          l'esecuzione.
             1-quater.  Se  il  fatto  dannoso  e'  causato  da  piu'
          persone,   la   Corte   dei   conti,  valutate  le  singole
          responsabilita',  condanna  ciascuno per la parte che vi ha
          preso.
             1-quinquies.  Nel  caso  di cui al comma 1-quater i soli
          concorrenti    che    abbiano    conseguito   un   illecito
          arricchimento  o  abbiano  agito con dolo sono responsabili
          solidalmente.  La  disposizione di cui al presente comma si
          applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in
          giudicato  pronunciata  in  giudizio  pendente alla data di
          entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248.
          In  tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si
          estende  la  responsabilita' solidale e' effettuata in sede
          di ricorso per revocazione.
             2.  Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in
          ogni  caso  in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si
          e'   verificato  il  fatto  dannoso,  ovvero,  in  caso  di
          occultamento   doloso  del  danno,  dalla  data  della  sua
          scoperta.
             2-bis.   Per   i  fatti  che  rientrano  nell'ambito  di
          applicazione  dell'art.  1,  comma  7, del decreto-legge 27
          agosto  1993,  n. 324, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  27  ottobre  1993, n. 423, la prescrizione si compie
          entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima
          del 31 dicembre 1996.
             2-ter.  Per i fatti verificatisi anteriormente alla data
          del  15  novembre  1993  e  per  i quali stia decorrendo un
          termine  di  prescrizione  decennale,  la  prescrizione  si
          compie  entro  il  31  dicembre 1998, ovvero nel piu' breve
          termine dato dal compiersi del decennio.
             3.  Qualora  la prescrizione del diritto al risarcimento
          sia  maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia
          del  fatto,  rispondono  del  danno erariale i soggetti che
          hanno  omesso  o  ritardato  la  denuncia.  In  tali  casi,
          l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data in cui
          la prescrizione e' maturata.
             4.  La  Corte  dei  conti  giudica sulla responsabilita'
          amministrativa  degli  amministratori e dipendenti pubblici
          anche    quando   il   danno   sia   stato   cagionato   ad
          amministrazioni  o  enti  pubblici  diversi  da  quelli  di
          appartenenza,  per  i  fatti  commessi successivamente alla
          data di entrata in vigore della presente legge.».
             -  Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 10-bis del
          decreto-legge   30   settembre  2005,  n.  203  (Misure  di
          contrasto  all'evasione  fiscale  e disposizioni urgenti in
          materia   tributaria   e   finanziaria),   convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  2 dicembre 2005, n. 248, come
          modificato dalla presente legge:
             «10.  Le  disposizioni  dell'art.  3,  comma  2-bis, del
          decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  543, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  20  dicembre  1996, n. 639, e
          dell'art.  18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n.
          67,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 23 maggio
          1997,  n.  135,  si  interpretano  nel senso che il giudice
          contabile,  in caso di proscioglimento nel merito, e con la
          sentenza  che  definisce  il  giudizio,  ai  sensi e con le
          modalita'  di  cui  all'art.  91  del  codice  di procedura
          civile,  non puo' disporre la compensazione delle opere del
          giudizio  e  liquida  l'ammontare  degli  onorari e diritti
          spettanti  alla  difesa  del  prosciolto, fermo restando il
          parere   di   congruita'  dell'Avvocatura  dello  Stato  da
          esprimere    sulle    richieste    di   rimborso   avanzate
          all'amministrazione di appartenenza».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 4 della gia' citata
          legge  n. 20 del 1994, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
             «Art. 4 (Autonomia finanziaria). - 1. La Corte dei conti
          delibera    con    regolamento    le    norme   concernenti
          l'organizzazione,   il   funzionamento,  la  struttura  dei
          bilanci e la gestione delle spese.
             2.  A  decorrere  dall'anno  1995,  la  Corte  dei conti
          provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti di un
          fondo   iscritto  in  un  unico  capitolo  dello  stato  di
          previsione  della  spesa della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri.  Il  bilancio  preventivo  e  il rendiconto della
          gestione  finanziaria  sono  trasmessi  ai Presidenti della
          Camera  dei  deputati  e del Senato della Repubblica e sono
          pubblicati   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana.
             2-bis. Al fine di rafforzare l'attivita' parlamentare di
          controllo   della   finanza   pubblica   e   di   garantire
          l'indipendenza   della   Corte   dei  conti  in  attuazione
          dell'art.  100  della  Costituzione,  il  Presidente  della
          Corte,  entro  il  30  maggio  di ogni anno, trasmette alle
          Camere  una  relazione  in  merito  allo  svolgimento delle
          funzioni istituzionali e alle connesse esigenze finanziarie
          della Corte, evidenziando separatamente i costi di gestione
          e   i   piani   di   sviluppo.  Nella  relazione  sono,  in
          particolare,  illustrate  le  spese  connesse alle funzioni
          della  Corte  quale  organo  ausiliario del Parlamento, con
          particolare    riferimento   all'attivita'   di   controllo
          parlamentare   sui   conti  pubblici  e  sulla  qualita'  e
          razionalizzazione  della  spesa.  La  relazione  individua,
          distintamente rispetto alle spese obbligatorie e d'ordine e
          a    quelle    legate   all'espletamento   delle   funzioni
          giurisdizionali,  le  esigenze  direttamente  ricollegabili
          allo  svolgimento  delle  funzioni di organo ausiliario del
          Parlamento,  con  particolare  riferimento  alle  attivita'
          finalizzate   alla  relazione  annuale  al  Parlamento  sul
          rendiconto  generale  dello  Stato,  nonche' alle attivita'
          volte   al   perseguimento  delle  priorita'  indicate  dal
          Parlamento  in  ordine allo svolgimento dei controlli sulla
          gestione,  ai  sensi  dell'art.  3, comma 4, della presente
          legge,    ivi    comprese    le    attivita'    conseguenti
          all'applicazione  dei  commi  53,  60,  62,  64,  65  e  70
          dell'art.  3  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche'
          dell'art.  11 della legge 4 marzo 2009, n. 15. I Presidenti
          delle   Camere,   acquisito   il  parere  delle  competenti
          Commissioni parlamentari sulla relazione, la trasmettono al
          Ministro dell'economia e delle finanze».



             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  45 del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  27  febbraio  2003,  n.  97
          (Regolamento    concernente    l'amministrazione    e    la
          contabilita'  degli  enti  pubblici di cui alla L. 20 marzo
          1975, n. 70):
             «Art.   45  (La  situazione  amministrativa).  -  1.  La
          situazione  amministrativa  (Allegato  n.  15), allegata al
          conto del bilancio, evidenzia:
              la  consistenza  di  cassa  iniziale,  gli  incassi e i
          pagamenti  complessivamente  fatti nell'esercizio, in conto
          competenza  e  in  conto  residui,  il  saldo alla chiusura
          dell'esercizio;
              il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere
          (residui  attivi)  e  di  quelle rimaste da pagare (residui
          passivi);
              il risultato finale di amministrazione.
             2.  La  situazione  amministrativa deve tener distinti i
          fondi  non  vincolati,  da  quelli  vincolati  e  dai fondi
          destinati  al  finanziamento delle spese in conto capitale.
          Tale  ripartizione  e'  illustrata  in  calce  al prospetto
          dimostrativo della situazione amministrativa.
             3. L'avanzo di amministrazione, puo' essere utilizzato:
              a)  per  i  provvedimenti necessari per la salvaguardia
          degli  equilibri  di  bilancio di cui all'art. 5, comma 11,
          ove  non  possa  provvedersi  con  mezzi  ordinari,  per il
          finanziamento  delle  spese di funzionamento non ripetitive
          in  qualsiasi  periodo  dell'esercizio e per le altre spese
          correnti solo in sede di assestamento;
              b) per il finanziamento di spese di investimento.
             4.  Nel  corso  dell'esercizio al bilancio di previsione
          puo' essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo
          di  amministrazione  accertato  in un ammontare superiore a
          quello  presunto  rinveniente dall'esercizio immediatamente
          precedente per la realizzazione delle finalita' di cui alle
          lettere  a)  e  b)  del  comma  3.  Tale utilizzazione puo'
          avvenire  solo  dopo  l'approvazione  del  conto consuntivo
          dell'esercizio precedente.
             5.  L'eventuale  disavanzo di amministrazione, accertato
          ai sensi del comma 1 e' applicato al bilancio di previsione
          nei  modi  e  nei  termini  di  cui all'art. 5, comma 9, in
          aggiunta  alle  quote  vincolate e non disponibili comprese
          nel risultato contabile di amministrazione.».
             -  Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante
          «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture   in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e
          2004/18/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
          2006, n. 100, S.O.
             -  Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 1 del gia'
          citato decreto-legge n. 262 del 2006:
             «14.  Gli organismi preposti all'attivita' di controllo,
          accertamento   e  riscossione  dei  tributi  erariali  sono
          impegnati  ad  orientare  le  attivita'  operative  per una
          significativa  riduzione  della base imponibile evasa ed al
          contrasto  dell'impiego  del lavoro non regolare, del gioco
          illegale  e  delle frodi negli scambi intracomunitari e con
          Paesi  esterni  al  mercato comune europeo. Una quota parte
          delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per un
          ammontare  non  superiore  a  10 milioni di euro per l'anno
          2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008,
          e'  destinata  ad un apposito fondo destinato a finanziare,
          nei    confronti    del    personale   dell'Amministrazione
          economico-finanziaria,  per  meta'  delle  risorse, nonche'
          delle  amministrazioni statali, per la restante meta' delle
          risorse,   la   concessione   di  incentivi  all'esodo,  la
          concessione   di  incentivi  alla  mobilita'  territoriale,
          l'erogazione   di  indennita'  di  trasferta,  nonche'  uno
          specifico programma di assunzioni di personale qualificato.
          Le   modalita'   di  attuazione  del  presente  comma  sono
          stabilite in sede di contrattazione integrativa».
             -  Si  riportano i testi dei commi 3 e 3-bis dell'art. 4
          del gia' citato decreto-legge n. 185 del 2008:
             «3.  Nell'anno  2009, nel limite complessivo di spesa di
          60  milioni  di  euro, al personale del comparto sicurezza,
          difesa  e  soccorso pubblico, in ragione della specificita'
          dei  compiti  e  delle condizioni di stato e di impiego del
          comparto,   titolare   di  reddito  complessivo  di  lavoro
          dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, e'
          riconosciuta,   in   via   sperimentale,   sul  trattamento
          economico   accessorio,   una  riduzione  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali
          e  comunali.  La  misura  della  riduzione  e  le modalita'
          applicative  della  stessa  saranno individuate con decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
          Ministri  interessati,  di  concerto con il Ministro per la
          pubblica  amministrazione e l'innovazione e con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare entro trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione del presente decreto.
             3-bis. Le risorse del fondo istituito dall'art. 1, comma
          1328,  secondo  periodo,  della  legge 27 dicembre 2006, n.
          296,  alimentato dalle societa' aeroportuali in proporzione
          al  traffico generato, destinate al Dipartimento dei vigili
          del  fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del
          Ministero dell'interno, sono utilizzate, a decorrere dal 1°
          gennaio  2009,  per il 40 per cento al fine dell'attuazione
          di  patti per il soccorso pubblico da stipulare, di anno in
          anno,  tra  il  Governo  e  le organizzazioni sindacali del
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco per assicurare il
          miglioramento  della  qualita'  del  servizio  di  soccorso
          prestato  dal  personale  del  medesimo Corpo nazionale dei
          vigili  del  fuoco,  e  per  il  60  per  cento  al fine di
          assicurare la valorizzazione di una piu' efficace attivita'
          di  soccorso  pubblico  del  Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco,   prevedendo  particolari  emolumenti  da  destinare
          all'istituzione di una speciale indennita' operativa per il
          servizio    di    soccorso    tecnico   urgente   espletato
          all'esterno».
             -  Si riporta il testo del comma 519, art. 1, della gia'
          citata legge n. 296 del 2006:
             «519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del
          fondo di cui al comma 513 e' destinata alla stabilizzazione
          a  domanda  del  personale  non  dirigenziale in servizio a
          tempo   determinato   da   almeno   tre   anni,  anche  non
          continuativi,  o  che  consegua tale requisito in virtu' di
          contratti   stipulati   anteriormente   alla  data  del  29
          settembre  2006  o che sia stato in servizio per almeno tre
          anni,  anche  non  continuativi,  nel quinquennio anteriore
          alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne
          faccia   istanza,   purche'   sia  stato  assunto  mediante
          procedure  selettive  di  natura  concorsuale o previste da
          norme  di  legge.  Alle  iniziative  di stabilizzazione del
          personale  assunto  a  tempo determinato mediante procedure
          diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.
          Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di
          cui  al presente comma, e prioritariamente del personale di
          cui  all'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio
          2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31
          dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure
          di  stabilizzazione.  Nei  limiti  del  presente  comma, la
          stabilizzazione   del   personale   volontario   del  Corpo
          nazionale  dei  vigili del fuoco e' consentita al personale
          che   risulti  iscritto  negli  appositi  elenchi,  di  cui
          all'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da
          almeno  tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi
          giorni  di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno,
          fermo  restando  il  possesso  dei  requisiti  ordinari per
          l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle
          vigenti  disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema
          di  selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di
          formazione.  Le  assunzioni  di  cui al presente comma sono
          autorizzate  secondo le modalita' di cui all'art. 39, comma
          3-ter,  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
          modificazioni».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  28 del gia' citato
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112:
             «Art.  28  (Misure per garantire la razionalizzazione di
          strutture  tecniche  statali).  - 1. E' istituito, sotto la
          vigilanza  del  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del
          territorio   e   del  mare,  l'Istituto  superiore  per  la
          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
             2.  L'ISPRA  svolge le funzioni, con le inerenti risorse
          finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la
          protezione  dell'Ambiente  e  per  i servizi tecnici di cui
          all'art.  38  del  decreto legislativo n. 300 del 30 luglio
          1999  e  successive  modificazioni, dell'Istituto Nazionale
          per  la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992,
          n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale
          per  la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
          di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
          496,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
          1994,   n.   61,   i  quali,  a  decorrere  dalla  data  di
          insediamento  dei commissari di cui al comma 5 del presente
          articolo, sono soppressi.
             3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del  territorio  e del mare, da adottare di concerto con il
          Ministro   dell'economia   e   delle  finanze,  sentite  le
          Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,
          che   si   esprimono  entro  venti  giorni  dalla  data  di
          assegnazione,  sono  determinati, in coerenza con obiettivi
          di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
          amministrazione  e  controllo,  la  sede,  le  modalita' di
          costituzione  e  di  funzionamento,  le  procedure  per  la
          definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
          l'utilizzo   del  personale,  nel  rispetto  del  contratto
          collettivo  nazionale  di lavoro del comparto degli enti di
          ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione
          delle  risorse  dell'ISPRA.  In sede di definizione di tale
          decreto  si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime
          per effetto della riduzione degli organi di amministrazione
          e  controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti alla
          razionalizzazione   delle  funzioni  amministrative,  anche
          attraverso  l'eliminazione delle duplicazioni organizzative
          e  funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali
          e logistiche.
             4.   La   denominazione   «Istituto   superiore  per  la
          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)» sostituisce, ad
          ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia
          per  la  protezione  dell'Ambiente  e per i servizi tecnici
          (APAT)», «Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)»
          e   «Istituto   Centrale   per  la  Ricerca  scientifica  e
          tecnologica applicata al mare (ICRAM)».
             5.   Per  garantire  l'ordinaria  amministrazione  e  lo
          svolgimento  delle  attivita'  istituzionali fino all'avvio
          dell'ISPRA,  il  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
          territorio  e  del  mare,  con proprio decreto, da emanarsi
          entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
          presente    decreto,    nomina   un   commissario   e   due
          subcommissari.
             6.  Dall'attuazione  dei  commi  da  1  a 5 del presente
          articolo,  compresa  l'attivita'  dei  commissari di cui al
          comma  precedente,  non  devono  derivare  nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.
             6-bis.  L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la
          rappresentanza  e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e
          passivi   avanti   le   Autorita'  giudiziarie,  i  collegi
          arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
             7.   La  Commissione  istruttoria  per  l'IPPC,  di  cui
          all'art.   10   del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  14  maggio  2007,  n. 90, e'
          composta  da  ventitre  esperti,  provenienti  dal  settore
          pubblico    e    privato,    con   elevata   qualificazione
          giuridico-amministrativa,  di  cui  almeno  tre  scelti fra
          magistrati  ordinari,  amministrativi  e  contabili, oppure
          tecnico-scientifica.
             8.  Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti
          con elevata qualificazione tecnico-scientifica.
             9.   Il   Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare procede, con proprio decreto, alla
          nomina  dei  ventitre  esperti,  in  modo  da  adeguare  la
          composizione  dell'organo alle prescrizioni di cui al comma
          7.  Sino  all'adozione  del  decreto  di  nomina  dei nuovi
          esperti,  lo  svolgimento  delle attivita' istituzionali e'
          garantito  dagli  esperti in carica alla data di entrata in
          vigore del presente decreto.
             10.  La  Commissione di valutazione degli investimenti e
          di supporto alla programmazione e gestione degli interventi
          ambientali  di  cui  all'art.  2  del regolamento di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
          90,  e'  composta  da ventitre membri di cui dieci tecnici,
          scelti   fra  ingegneri,  architetti,  biologi,  chimici  e
          geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti
          di  comprovata  esperienza,  di  cui  almeno tre scelti fra
          magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
             11.  I  componenti  sono  nominati ai sensi dell'art. 2,
          comma  3,  del regolamento di cui al decreto del Presidente
          della   Repubblica   14   maggio   2007,   n.   90,   entro
          quarantacinque  giorni  dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto-legge.
             12.  La  Commissione  continua  ad  esercitare  tutte le
          funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui
          al  decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
          n.  90,  provvedendovi,  sino  all'adozione  del decreto di
          nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data
          di entrata in vigore del presente decreto.
             13.  Dall'attuazione  dei  commi  da 7 a 12 del presente
          articolo  non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 57 dell'art. 3 della
          legge  24  dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2004):
             «57.  Il  pubblico  dipendente che sia stato sospeso dal
          servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia
          chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a
          seguito  di  un procedimento penale conclusosi con sentenza
          definitiva di proscioglimento perche' il fatto non sussiste
          o  l'imputato  non  lo  ha  commesso  o  se  il  fatto  non
          costituisce  reato o non e' previsto dalla legge come reato
          ovvero  con decreto di archiviazione per infondatezza della
          notizia  di  reato, anche se pronunciati dopo la cessazione
          dal  servizio,  e, comunque, nei cinque anni antecedenti la
          data  di  entrata  in vigore della presente legge, anche se
          gia' collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore
          della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria
          richiesta,    dall'amministrazione   di   appartenenza   il
          prolungamento  o  il  ripristino  del  rapporto di impiego,
          anche oltre i limiti di eta' previsti dalla legge, comprese
          eventuali  proroghe,  per  un  periodo  pari a quello della
          durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e
          del  periodo  di  servizio  non  espletato per l'anticipato
          collocamento  in  quiescenza,  cumulati  tra loro, anche in
          deroga  ad  eventuali  divieti di riassunzione previsti dal
          proprio  ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico
          ed  economico  a cui avrebbe avuto diritto in assenza della
          sospensione.  Alle  sentenze  di  proscioglimento di cui al
          presente   comma   sono   equiparati  i  provvedimenti  che
          dichiarano  non  doversi  procedere per una causa estintiva
          del  reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del
          dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche'
          non  lo  ha  commesso o se il fatto non costituisce reato o
          non  e'  previsto  dalla  legge come reato. Ove la sentenza
          irrevocabile   di   proscioglimento   sia   stata   emanata
          anteriormente  ai  cinque  anni  antecedenti  alla  data di
          entrata   in  vigore  della  presente  legge,  il  pubblico
          dipendente  puo'  chiedere  il  riconoscimento del migliore
          trattamento  pensionistico  derivante  dalla  ricostruzione
          della  carriera  con  il computo del periodo di sospensione
          dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non
          espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza».
             -  Si  riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del gia'
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
             «2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300».
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
          2007,  n.  273 recante «Regolamento recante la modalita' di
          erogazione  del Fondo per il proseguimento degli interventi
          a  favore  dell'autotrasporto  per l'acquisto di veicoli di
          ultima  generazione,  a norma dell'art. 1, comma 919, della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2008, n. 36.
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei  redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni):
             «Art.   17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'INPS  e  delle  altre somme a favore dello Stato, delle
          regioni   e   degli   enti   previdenziali,  con  eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data  di  presentazione  della dichiarazione successiva. La
          compensazione  del  credito  annuale  o  relativo a periodi
          inferiori  all'anno  dell'imposta  sul valore aggiunto, per
          importi   superiori   a  10.000  euro  annui,  puo'  essere
          effettuata  a partire dal giorno sedici del mese successivo
          a   quello   di   presentazione   della   dichiarazione   o
          dell'istanza da cui il credito emerge.
             2.  Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi:
              a)  alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
          e  alle  ritenute  alla  fonte riscosse mediante versamento
          diretto  ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973,
          n. 602 ; per le ritenute di cui al secondo comma del citato
          art.  3  resta  ferma la facolta' di eseguire il versamento
          presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello
          Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione;
              b)  all'imposta  sul  valore  aggiunto  dovuta ai sensi
          degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ,
          e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto;
              d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera
          a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662;
              d-bis);
              e)  ai  contributi  previdenziali dovuti da titolari di
          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative;
              f)  ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
          dai  datori  di  lavoro e dai committenti di prestazioni di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa di cui all'art.
          49,  comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
          redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
              g)  ai  premi  per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
          testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'art. 20;
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992,
          n. 394, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 novembre
          1992,  n.  461,  e  del  contributo  al  Servizio sanitario
          nazionale  di cui all'art. 31 della L. 28 febbraio 1986, n.
          41,  come  da  ultimo  modificato  dall'art.  4 del D.L. 23
          febbraio  1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
          L. 22 marzo 1995, n. 85;
              h-ter)  alle  altre entrate individuate con decreto del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
          con i Ministri competenti per settore;
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche;
             2-bis. (Abrogato).».
             -  Il  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446
          recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
          produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle aliquote e
          delle   detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di  una
          addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche' riordino
          della  disciplina  dei  tributi locali» e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  61  e del comma 5,
          dell'art  109,  del Decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917(Approvazione del testo unico delle
          imposte sui redditi):
             «Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi
          inerenti  all'esercizio  d'impresa  sono  deducibili per la
          parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi
          e  altri  proventi  che  concorrono  a  formare  il reddito
          d'impresa  o  che  non  vi  concorrono  in quanto esclusi e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
             2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi
          del  comma  1  del  presente  articolo non da' diritto alla
          detrazione  dall'imposta  prevista alle lettere a) e b) del
          comma 1 dell'art. 15».
             «5.  Le  spese  e  gli altri componenti negativi diversi
          dagli   interessi   passivi,   tranne  gli  oneri  fiscali,
          contributivi  e  di  utilita' sociale, sono deducibili se e
          nella  misura  in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
          cui  derivano  ricavi  o  altri  proventi  che concorrono a
          formare  il  reddito  o  che  non  vi  concorrono in quanto
          esclusi.  Se  si riferiscono indistintamente ad attivita' o
          beni  produttivi  di  proventi computabili e ad attivita' o
          beni  produttivi  di  proventi  non  computabili  in quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la  parte  corrispondente  al  rapporto tra l'ammontare dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa  o  che  non  vi  concorrono  in quanto esclusi e
          l'ammontare  complessivo  di  tutti i ricavi e proventi. Le
          plusvalenze  di  cui  all'art.  87,  non  rilevano  ai fini
          dell'applicazione  del  periodo  precedente. Fermo restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni  alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
          bevande,  diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95,
          sono deducibili nella misura del 75 per cento».