Art. 18.


                          Tesoreria statale


  1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura
non   regolamentare   sono  fissati,  per  le  societa'  non  quotate
totalmente  possedute  dallo  Stato, direttamente o indirettamente, e
per  gli  enti  pubblici  nazionali  inclusi  (( nell'elenco adottato
dall'ISTAT  ai  sensi  dell'articolo  1,  ))  comma 5, della legge 30
dicembre  2004,  n.  311  i criteri, le modalita' e la tempistica per
l'utilizzo  delle  disponibilita'  esistenti  sui  conti di Tesoreria
dello  Stato,  assicurando  che  il  ricorso  a  qualsiasi  forma  di
indebitamento  avvenga  solo  in  assenza  di  disponibilita'  e  per
effettive esigenze di spesa.
  2.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro dell'economia e delle
finanze  di  natura  non  regolamentare  puo'  essere stabilito che i
soggetti   indicati   al   comma   1   devono   detenere  le  proprie
disponibilita'  finanziarie  in  appositi  conti  correnti  presso la
Tesoreria   dello  Stato.  Con  gli  stessi  decreti  sono  stabiliti
l'eventuale   tasso   di  interesse  da  riconoscere  sulla  predetta
giacenza, per la parte non proveniente dal bilancio dello Stato, e le
altre  modalita'  tecniche  per  l'attuazione  del presente comma. Il
tasso  d'interesse non puo' superare quello riconosciuto sul conto di
disponibilita' del Tesoro.
  3. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura
non  regolamentare  sono  fissati  i  criteri  per l'integrazione dei
flussi  informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato,
al  fine di ottimizzare i flussi di cassa, in entrata ed in uscita, e
di consentire una riduzione dei costi associati a tale gestione.
  4.  Con separati decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
di natura non regolamentare i provvedimenti di cui ai commi (( da 1 a
3   ))   possono   essere  estesi  alle  Amministrazioni  incluse  ((
nell'elenco  ))  richiamato  al  comma  1  con  esclusione degli enti
previdenziali  di  diritto  privato,  delle  regioni,  delle province
autonome,   degli   enti,  di  rispettiva  competenza,  del  Servizio
sanitario  nazionale,  degli  enti  locali  e  degli enti del settore
camerale,   della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  delle
Autorita'  indipendenti  nonche'  degli Organi costituzionali e degli
Organi a rilevanza costituzionale.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Per il riferimento al comma 5 dell'art. 1 della legge
          n. 311 del 2004 si vedano le note all'art. 9.