Art. 2.


          Contenimento del costo delle commissioni bancarie


   1.  A  decorrere  dal  1  novembre  2009, la data di valuta per il
beneficiario  per  tutti  i  bonifici, gli assegni circolari e quelli
bancari non puo' mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni
lavorativi  successivi  alla  data  del  versamento.  Per  i medesimi
titoli,  a  decorrere  dal 1 novembre 2009, la data di disponibilita'
economica per il beneficiario non puo' mai superare, rispettivamente,
quattro,  quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del
versamento.  A decorrere dal 1 aprile 2010, la data di disponibilita`
economica  non puo' mai superare i quattro giorni per tutti i titoli.
E'  nulla  ogni  pattuizione  contraria.  Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385.
  2.  Allo  scopo  di  accelerare  e  rendere  effettivi  i  benefici
derivanti   dal   divieto  della  commissione  di  massimo  scoperto,
all'articolo  2-bis,  del  decreto-legge  29  novembre  2008, n. 185,
articolo  1,  convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla fine
del  comma  1  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «L'ammontare del
corrispettivo  onnicomprensivo  di cui al periodo precedente non puo'
comunque  superare  lo  0,5  per  cento,  per trimestre, dell'importo
dell'affidamento,  a  pena di nullita' del patto di remunerazione. Il
Ministro   dell'economia   e   delle  finanze  assicura,  con  propri
provvedimenti,  la  vigilanza  sull'osservanza delle prescrizioni del
presente articolo.».
  3.  Al comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre
2008,  n.  185,  ((  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28
gennaio  2009,  n.  2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ))
«Nel  caso  in  cui  la surrogazione del mutuo (( prevista dal citato
articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 )) non si perfezioni entro
il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della
banca  cessionaria  alla  banca cedente dell'avvio delle procedure di
collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione,
la  banca cedente e' comunque tenuta a risarcire il cliente in misura
pari  all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese
di  ritardo.  Resta  ferma  la  possibilita'  per la banca cedente di
rivalersi  sulla  banca  cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a
cause imputabili a quest'ultima.».
  4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in
vigore  a  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge.
  (( 4-bis. Al fine di consentire la promozione, la prosecuzione e il
sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo
sviluppo  economico  e  sociale del Paese e di favorire la lotta alla
poverta',   nel  quadro  degli  obiettivi  della  strategia  e  degli
strumenti  anticrisi,  in  favore  del  Comitato  nazionale  italiano
permanente  per  il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8,
del   decreto-legge   10   gennaio   2006,   n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, adecorrere dall'anno
2010  e'  autorizzata  la  spesa  annua  di  1,8  milioni  di euro da
destinare  anche  al funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo
onere  si  provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione
del  Fondo  per  interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
))
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 120 del gia'
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
             «Art.  120  (Decorrenza  delle  valute  e  modalita'  di
          calcolo degli interessi). - 1. Gli interessi sui versamenti
          presso  una  banca  di  denaro, di assegni circolari emessi
          dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa
          succursale  presso  la quale viene effettuato il versamento
          sono  conteggiati  con  la  valuta  del  giorno  in  cui e'
          effettuato  il  versamento  e sono dovuti fino a quello del
          prelevamento.».
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 2-bis del gia' citato
          decreto-legge  n. 185 del 2009, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
             «Art.    2-bis   (Ulteriori   disposizioni   concernenti
          contratti   bancari).   -   1.   Sono   nulle  le  clausole
          contrattuali  aventi  ad  oggetto la commissione di massimo
          scoperto  se  il  saldo del cliente risulti a debito per un
          periodo  continuativo  inferiore  a  trenta giorni ovvero a
          fronte  di utilizzi in assenza di fido. Sono altresi' nulle
          le   clausole,   comunque  denominate,  che  prevedono  una
          remunerazione   accordata   alla   banca  per  la  messa  a
          disposizione  di  fondi  a  favore  del cliente titolare di
          conto     corrente     indipendentemente     dall'effettivo
          prelevamento   della   somma,   ovvero  che  prevedono  una
          remunerazione   accordata   alla   banca  indipendentemente
          dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte
          del  cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di
          messa   a  disposizione  delle  somme  sia  predeterminato,
          unitamente  al  tasso  debitore per le somme effettivamente
          utilizzate,  con patto scritto non rinnovabile tacitamente,
          in  misura  onnicomprensiva  e  proporzionale all'importo e
          alla  durata  dell'affidamento richiesto dal cliente, e sia
          specificatamente  evidenziato e rendicontato al cliente con
          cadenza  massima  annuale  con l'indicazione dell'effettivo
          utilizzo   avvenuto   nello  stesso  periodo,  fatta  salva
          comunque  la  facolta'  di  recesso  del  cliente  in  ogni
          momento.  L'ammontare  del corrispettivo omnicomprensivo di
          cui    al   periodo   precedente,   ivi   compreso   quanto
          eventualmente  richiesto  a  titolo di corrispettivo per lo
          sconfinamento   oltre  l'affidamento  richiesto,  non  puo'
          comunque   superare   lo  0,5  per  cento,  per  trimestre,
          dell'importo dell'affidamento, a pena di nullita' del patto
          di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze
          assicura,    con   propri   provvedimenti,   la   vigilanza
          sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo.
             2.  Gli  interessi,  le  commissioni  e  le  provvigioni
          derivanti   dalle   clausole,   comunque   denominate,  che
          prevedono   una   remunerazione,   a  favore  della  banca,
          dipendente  dall'effettiva  durata  dell'utilizzazione  dei
          fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto, sono
          comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815
          del  codice civile, dell'art. 644 del codice penale e degli
          articoli  2  e  3  della  legge  7  marzo  1996, n. 108. Il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentita la Banca
          d'Italia,   emana  disposizioni  transitorie  in  relazione
          all'applicazione  dell'art.  2 della legge 7 marzo 1996, n.
          108,  per  stabilire che il limite previsto dal terzo comma
          dell'art.  644  del  codice  penale,  oltre  il  quale  gli
          interessi  sono  usurari,  resta  regolato dalla disciplina
          vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione  del presente decreto fino a che la rilevazione
          del  tasso  effettivo  globale  medio non verra' effettuata
          tenendo conto delle nuove disposizioni.
             3.  I  contratti in corso alla data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  sono
          adeguati  alle  disposizioni  del  presente  articolo entro
          centocinquanta  giorni dalla medesima data. Tale obbligo di
          adeguamento  costituisce  giustificato  motivo agli effetti
          dell'art.  118,  comma  1,  del  testo unico delle leggi in
          materia   bancaria   e   creditizia,   di  cui  al  decreto
          legislativo   1°  settembre  1993,  n.  385,  e  successive
          modificazioni.».
             - Si riporta il testo del comma 5-quater dell'art. 2 del
          gia'  citato  decreto-legge  n.  185  del  2008, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
             «5-quater.   A   decorrere  dal  1°  gennaio  2009,  per
          l'inosservanza  delle  disposizioni  di  cui all'art. 8 del
          decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  2  aprile  2007,  n. 40, come
          modificato  dal  comma  450  dell'art.  2  della  legge  24
          dicembre  2007, n. 244, si applicano le sanzioni pecuniarie
          di  cui  all'art. 144, comma 4, del testo unico delle leggi
          in  materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
          legislativo  1°  settembre 1993, n. 385. Nel caso in cui la
          surrogazione  del  mutuo prevista dal citato articolo 8 del
          decreto-legge  n.  7  del  2007  non si perfezioni entro il
          termine  di  trenta  giorni  dalla  data della richiesta da
          parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio
          delle  procedure  di  collaborazione  interbancarie ai fini
          dell'operazione   di  surrogazione,  la  banca  cedente  e'
          comunque  tenuta  a  risarcire  il  cliente  in misura pari
          all'1%  del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di
          mese  di  ritardo. Resta ferma la possibilita' per la banca
          cedente  di  rivalersi  sulla banca cessionaria nel caso il
          ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 8 dell'art. 4-bis del
          decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per
          i   settori   dell'agricoltura,  dell'agroindustria,  della
          pesca,   nonche'   in  materia  di  fiscalita'  d'impresa),
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
          n. 81:
             «8.  In  conformita'  a  quanto  previsto dall'Assemblea
          generale  delle  Nazioni  Unite  nelle risoluzioni 531197 e
          581221,   per  consentire  lo  sviluppo  del  programma  di
          microfinanza,  al  fine  di  incentivare la costituzione di
          microimprese,  anche  nel  settore  agricolo,  il  Comitato
          nazionale  italiano  per  il 2005 - anno internazionale del
          Microcredito e' trasformato nel Comitato nazionale italiano
          permanente  per il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per
          l'erario. I componenti del Comitato, gia' costituito presso
          il  Ministero degli affari esteri, durano in carica quattro
          anni e possono essere rinnovati una sola volta.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 10 del
          decreto-legge   29  novembre  2004,  n.  282  (Disposizioni
          urgenti   in   materia  fiscale  e  di  finanza  pubblica),
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27 dicembre
          2004, n. 307:
             «5.   Al   fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica, anche mediante interventi
          volti  alla  riduzione della pressione fiscale, nello stato
          di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
          e'   istituito  un  apposito  “Fondo  per  interventi
          strutturali   di   politica   economica”,   alla  cui
          costituzione  concorrono  le  maggiori entrate, valutate in
          2.215,5  milioni  di  euro  per  l'anno 2005, derivanti dal
          comma 1.».