Art. 21.


           (( Rilascio di concessioni in materia di giochi


  1.  Per  garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle
attivita'  di  raccolta  del  gioco,  qualora  attribuite  a soggetti
estranei   alla  pubblica  amministrazione,  la  gestione  di  queste
attivitae'  sempre  affidata  in concessione attribuita, nel rispetto
dei  principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una
pluralita'  di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive
e  non  discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresi' la
maggiore  concorrenzialita', economicita' e capillarita' distributiva
della  raccolta  delle  lotterie nazionali ad estrazione istantanea e
differita,  in  previsione  della  prossima  scadenza  della  vigente
concessione  per  l'esercizio  di  tale  forma di gioco, entro trenta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, il
Ministero  dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei
monopoli  di  Stato  avvia  le  procedure  occorrenti  per conseguire
tempestivamente  l'aggiudicazione  della  concessione, relativa anche
alla raccolta a distanza delle predette lotterie, ai piu' qualificati
operatori  di  gioco,  nazionali  e comunitari, individuati in numero
comunque  non  superiore  a  quattro  e muniti di idonei requisiti di
affidabilita' morale, tecnica ed economica.
  2.  La  concessione di cui al comma 1 prevede un aggio, comprensivo
del compenso dell'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie
ad  estrazione  istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e
valori  medi  di  restituzione della raccolta in vincite, per ciascun
concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.
  3.   La   selezione   concorrenziale   per  l'aggiudicazione  della
concessione  e'  basata sul criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario e' attribuito
ai seguenti criteri:
   a)  rialzo  delle  offerte  rispetto  ad  una base predefinita che
assicuri,  comunque,  entrate  complessivamente  non  inferiori a 500
milioni  di  euro  nell'anno  2009  e a 300 milioni di euro nell'anno
2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;
   b)  offerta  di  standard  qualitativi  che  garantiscano  la piu'
completa  sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilita' e
non  imitabilita'  dei biglietti, nonche' di sicurezza del sistema di
pagamento delle vincite;
   c)  capillarita'  della distribuzione attraverso una rete su tutto
il  territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da
un  numero non inferiore a 10.000 punti vendita, da attivare entro il
31  dicembre  2010, fermo restando il divieto, a pena di nullita', di
clausole  contrattuali  che  determinino  restrizioni  alla  liberta'
contrattuale dei fornitori di beni o servizi.
  4.  Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per
non  piu'  di  una  volta,  hanno  la  durata  massima  di nove anni,
suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La
prosecuzione  della concessione per il secondo periodo e' subordinata
alla  positiva  valutazione  dell'andamento  della  gestione da parte
dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre
del quinto anno di concessione.
  5.  Per  garantire il mantenimento dell'utile erariale, le lotterie
ad   estrazione   istantanea   indette   in  costanza  della  vigente
concessione  continuano  ad  essere  distribuite dalla rete esclusiva
dell'attuale  concessionario,  che le gestisce, comunque non oltre il
31  gennaio  2012,  secondo  le  regole  vigenti,  a  condizione  che
quest'ultimo   sia   risultato   aggiudicatario   anche  della  nuova
concessione.
  6. La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione
differita restano in ogni caso riservati al Ministero dell'economia e
delle  finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi
provvede   direttamente,   ovvero  mediante  una  societa'  a  totale
partecipazione pubblica.
  7.  Per garantire l'esito positivo della concreta sperimentazione e
dell'avvio  a  regime  di  sistemi  di gioco costituiti dal controllo
remoto  del  gioco  attraverso videoterminali di cui all'articolo 12,
comma  1,  lettera  l),  del  decreto-legge  28  aprile  2009, n. 39,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 24 giugno 2009, n. 77,
entro  il  15  settembre  2009  il  Ministero  dell'economia  e delle
finanze-Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  avvia le
procedure  occorrenti  per  un nuovo affidamento in concessione della
rete   per   la   gestione   telematica  del  gioco  lecito  prevista
dall'articolo  14-bis,  comma  4,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  640,  e successive modificazioni,
prevedendo:
   a)  l'affidamento della concessione agli attuali concessionari che
ne  facciano  richiesta  entro  il 20 novembre 2009 e che siano stati
autorizzati  all'installazione  dei  videoterminali,  con conseguente
prosecuzione della stessa senza alcuna soluzione di continuita';
   b)  l'affidamento  della  concessione  ad  ulteriori  operatori di
gioco,  nazionali  e comunitari, di dimostrata qualificazione morale,
tecnica   ed   economica,   mediante   una  selezione  aperta  basata
sull'accertamento   dei   requisiti   definiti   dall'Amministrazione
concedente  in  coerenza  con quelli gia' richiesti e posseduti dagli
attuali concessionari. Gli operatori di cui alla presente lettera, al
pari  dei  concessionari  di  cui  alla  lettera a), sono autorizzati
all'installazione  dei  videoterminali  fino  a un massimo del 14 per
cento  del  numero di nulla osta gia' posseduti per apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive  modificazioni,  e  a fronte del versamento di euro 15.000
per ciascun terminale;
   c)   la   durata   delle   autorizzazioni   all'installazione  dei
videoterminali,  previste  dall'articolo  12,  comma  1,  lettera l),
numero  4),  del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  24  giugno 2009, n. 77, fino al termine
delle  concessioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma. La
perdita  di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo
110,  comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno  1931,  n.  773,  e successive modificazioni, non determina la
decadenza dalle autorizzazioni acquisite.
  8.  All'articolo  12,  comma  1,  lettera  l), del decreto-legge 28
aprile  2009,  n.  39,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, il numero 5) e' sostituito dal seguente:
  «5)  le  modalita'  con cui le autorizzazioni all'installazione dei
videoterminali  di  cui  al  numero  4)  possono  essere cedute tra i
soggetti  affidatari  della  concessione e possono essere prestate in
garanzia   per   operazioni  connesse  al  finanziamento  della  loro
acquisizione e delle successive attivita' di installazione; ».
  9.  All'articolo  4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il
comma 5 e' sostituito dai seguenti:
  «5.  Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione
di   contrasto   dell'illegalita'   e   dell'evasione   fiscale,  con
particolare   riferimento   al  settore  del  gioco  pubblico,  anche
attraverso   l'intensificazione  delle  attivita'  di  controllo  sul
territorio, e di utilizzare le risorse ordinariamente previste per la
formazione  del  personale  dell'amministrazione  finanziaria  a cura
della Scuola di cui al presente articolo, ferme restando le riduzioni
degli   assetti   organizzativi   stabilite   dall'articolo   74  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008, n. 133, e successive modificazioni, le
dotazioni  organiche  dell'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di
Stato  e  delle  agenzie  fiscali  possono  essere  rideterminate con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri, diminuendo, in
misura  equivalente  sul piano finanziario, la dotazione organica del
Ministero  dell'economia  e delle finanze. Il personale del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  transita prioritariamente nei ruoli
dell'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato e nelle agenzie
interessate  dalla  rideterminazione delle dotazioni organiche di cui
al  primo  periodo  del  presente  comma,  anche  mediante  procedure
selettive.
  5-bis.  Agli eventuali oneri derivanti dal transito di cui al comma
5  si  provvede a valere nei limiti delle risorse di cui all'articolo
1,  comma  14,  del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; le predette
risorse  sono  utilizzate secondo le modalita' previste dall'articolo
1,  comma  530,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296. Il personale
interessato  dal  transito  di  cui  al comma 5 e' destinatario di un
apposito  programma  di riqualificazione da effettuare a valere e nei
limiti delle risorse destinate alla formazione a cura della Scuola di
cui al presente articolo.».
  10.  All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
dopo la lettera p) e' aggiunta la seguente:
  «p-bis)  disporre,  in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010,
che,  nell'ambito  del  gioco del Bingo, istituito dal regolamento di
cui  al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le
somme  giocate  vengano  destinate per almeno il 70 per cento a monte
premi,  per  l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a
compenso  dell'affidatario  del  controllo  centralizzato  del gioco,
prevedendo, inoltre, la possibilita' per il concessionario di versare
il  prelievo  erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e
fino  a  sessanta  giorni  dal ritiro delle stesse, ferma restando la
garanzia    della    copertura   fideiussoria   gia'   prestata   dal
concessionario,  eventualmente  integrata  nel  caso in cui la stessa
dovesse risultare incapiente.».
  11.  Al fine di consentire la parita' di trattamento tra i soggetti
che parteciperanno alle selezioni previste dall'articolo 12, comma 1,
lettera  l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  24  giugno  2009,  n.  77,  nonche' dal
presente   articolo,   qualora   il  nuovo  aggiudicatario  sia  gia'
concessionario  dello specifico gioco, il trasferimento in proprieta'
all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato di tutti i beni
materiali  e  immateriali  costituenti  la  rete distributiva fisica,
previsto  dalle  concessioni  in  essere,  e' differito alla scadenza
della  convenzione di concessione sottoscritta all'esito delle citate
procedure di selezione.
  12.  Relativamente  al  gioco  istituito  dal regolamento di cui al
decreto  del  Ministro  delle  finanze  31  gennaio  2000,  n. 29, e'
possibile    adottare   ulteriori   formule   di   gioco   derivabili
dall'estrazione  fino  ad  un  massimo  di 100 numeri, dall'1 al 100,
ambedue  inclusi,  e stabilire, per tali formule di gioco, l'aliquota
del  prelievo erariale in misura pari all'11 per cento delle cartelle
acquistate,  la  percentuale delle somme da distribuire in vincite in
misura non inferiore al 70 per cento della raccolta di ogni partita e
il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco in
misura pari allo 0,80 per cento del valore delle cartelle acquistate.
  13.  Il  termine  di  pagamento  dell'imposta unica sulle scommesse
ippiche  e  sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli
e'  stabilito,  per  l'anno  2009,  al  31  ottobre  con  riferimento
all'imposta   unica   dovuta  per  il  periodo  da  aprile  dell'anno
precedente  a  settembre dell'anno in corso e, per l'anno 2010, al 30
aprile  e al 31 ottobre, rispettivamente, con riferimento all'imposta
unica  dovuta  per il periodo da ottobre dell'anno precedente a marzo
dell'anno  in  corso  e  per  quella  dovuta  da  aprile  a settembre
dell'anno in corso. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -   Il  testo  del  comma  1  dell'art.  12  del  citato
          decreto-legge   n.  39/2008,  per  il  testo  del  comma  4
          dell'art. 14-bis del citato D.P.R. n. 640 del 1972 e per il
          testo  del  comma  6  dell'articolo  110  del  citato regio
          decreto n. 773 del 1931, si vedano le note all'art. 15-bis.
             -   Si   riporta   il   testo  dell'art.  4-septies  del
          decreto-legge   3  giugno  2008,  n.  97,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 2 agosto 2008, n. 129, recante
          «Disposizioni   urgenti   in   materia  di  monitoraggio  e
          trasparenza  dei  meccanismi  di  allocazione  della  spesa
          pubblica,  nonche'  in  materia  fiscale  e  di  proroga di
          termini», come modificato dalla presente legge:
             «Art.   4-septies  (Disposizioni  relative  alla  Scuola
          superiore  dell'economia  e  delle  finanze) - 1. La Scuola
          superiore dell'economia e delle finanze non puo' promuovere
          la  partecipazione  a societa' e consorzi ne' partecipare a
          societa'  e  consorzi  gia' costituiti. Conseguentemente le
          partecipazioni  societarie  detenute dalla Scuola superiore
          dell'economia  e  delle  finanze  alla  data  di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto sono
          trasferite  a  titolo gratuito al Ministero dell'economia e
          delle finanze - Dipartimento del tesoro.
             2.  Il ruolo dei professori ordinari di cui all'articolo
          5,  comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro
          delle  finanze  28  settembre  2000,  n. 301, e' soppresso.
          L'articolo  19,  comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n.
          448,  nonche'  i  commi  4-bis  e 5-bis dell'articolo 5 del
          citato decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, sono
          abrogati. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze
          puo'   continuare   ad   avvalersi   di  personale  docente
          collocato,   per  un  periodo  non  superiore  a  tre  anni
          eventualmente   rinnovabile,   in   posizione  di  comando,
          aspettativa o fuori ruolo.
             3.  All'articolo  12,  comma  3,  secondo periodo, della
          legge  18  ottobre  2001,  n.  383, dopo le parole: «previa
          autorizzazione,» sono inserite le seguenti: «per un periodo
          non superiore a due anni suscettibile di rinnovo,».
             4.  I  professori  ordinari  inquadrati nel ruolo di cui
          all'articolo 5, comma 5, del citato decreto ministeriale 28
          settembre  2000,  n.  301,  ed  i  ricercatori della Scuola
          superiore  dell'economia  e  delle finanze in servizio alla
          data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
          presente   decreto  sono  inseriti  in  appositi  ruoli  ad
          esaurimento.  Qualora essi esercitino il diritto di opzione
          per   il   rientro   nei  ruoli  delle  amministrazioni  di
          provenienza,  anche  ad  ordinamento  militare,  le risorse
          finanziarie  per la corresponsione del relativo trattamento
          retributivo   sono   trasferite   dalla   Scuola  superiore
          dell'economia    e    delle   finanze   all'amministrazione
          interessata.  In tal caso, entro trenta giorni dal rientro,
          il  militare  ha  diritto  alla  ricostruzione di carriera,
          anche   con   eventuale   collocamento   in   posizione  di
          soprannumero.   La   ricostruzione   di   carriera  avviene
          conferendo   le   promozioni   con   la  stessa  decorrenza
          attribuita  al  primo  dei militari promossi che lo seguiva
          nel  ruolo  di  provenienza.  Ai fini del posizionamento in
          ruolo,    il   dipendente   e'   collocato   in   posizione
          immediatamente  antecedente  a  quella  conseguita dal pari
          grado  promosso  che  ha ottenuto il miglior posizionamento
          nella  graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di
          provenienza.  Per  il  conseguimento  del  grado vertice il
          militare   e'  sottoposto  al  giudizio  della  Commissione
          superiore di avanzamento.
             5.  Al  fine  di incrementare l'efficienza e l'efficacia
          dell'azione  di  contrasto  all'illegalita'  e all'evasione
          fiscale,  con  particolare riferimento al settore del gioco
          pubblico,   anche   attraverso   l'intensificazione   delle
          attivita'  di  controllo sul territorio, e di utilizzare le
          risorse  ordinariamente  previste  per  la  formazione  del
          personale  dell'amministrazione  finanziaria  a  cura della
          Scuola  di  cui  al  presente  articolo,  ferme restando le
          riduzioni    degli    assetti    organizzativi    stabilite
          dall'articolo  74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
          n.  133, e successive modificazioni, le dotazioni organiche
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle
          agenzie  fiscali  possono  essere rideterminate con decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei ministri, diminuendo, in
          misura  equivalente  sul  piano  finanziario,  la dotazione
          organica  del  Ministero  dell'economia e delle finanze. Il
          personale  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          transita  prioritariamente  nei  ruoli dell'Amministrazione
          autonoma  dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate
          dalla  rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al
          primo  periodo del presente comma, anche mediante procedure
          selettive.
             5-bis.  Agli  eventuali  oneri derivanti dal transito di
          cui  al  comma  5  si  provvede  a  valere nei limiti delle
          risorse  di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge
          3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  24 novembre 2006, n. 286; le predette risorse
          sono utilizzate secondo le modalita' previste dall'articolo
          1,  comma  530,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296. Il
          personale  interessato  dal  transito  di cui al comma 5 e'
          destinatario  di  un apposito programma di riqualificazione
          da effettuare a valere e nei limiti delle risorse destinate
          alla  formazione  a  cura  della  Scuola di cui al presente
          articolo.».
             - Il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000,
          n. 29 reca «Regolamento recante norme per l'istituzione del
          “Bingo”  ai  sensi  dell'art. 16 della legge 13
          maggio 1999, n. 133.».