Art. 22.


                          Settore sanitario


  1.  All'articolo  79,  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112,
convertito  dalla  legge  6  agosto  2008,  n. 133, sono apportate le
seguenti modifiche:
   a)  al  comma  1-bis  le  parole:  «entro il 31 ottobre 2008» sono
sostituite dalle seguenti: (( «entro il 15 ottobre 2009»)) ;
   b)  al  comma  1-ter  le  parole  «entro  il 31 ottobre 2008» sono
sostituite  dalle seguenti: (( «entro il 15 ottobre 2009 si applicano
comunque  l'articolo 120 della Costituzione, nonche' le norme statali
di  attuazione  e  di  applicazione dello stesso, e la legge 5 maggio
2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale; inoltre».))
  2. E' istituito un fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010, destinato ad interventi relativi al settore
sanitario,  da  definirsi  con decreto del Ministro del lavoro, della
salute  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, sentita la (( Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento  e di Bolzano. Con intesa da stipulare, ai sensi dell'articolo
3  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  insede  di
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome di Trento e di Bolzano, a valere sulle risorse del
fondo  di cui al presente comma, sono definiti gli importi, in misura
non inferiore a 50 milioni di euro, da destinare a programmi dedicati
alle  cure  palliative,  ivi  comprese quelle relative alle patologie
degenerative neurologiche croniche invalidanti. ))
  3.  Il  fondo  di  cui  al  comma  2  e'  alimentato dalle economie
conseguenti  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  13,  comma 1,
lettera  b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  24  giugno 2009, n. 77, e all'attivita'
amministrativa dell'Agenzia italiana del farmaco nella determinazione
del prezzo dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1,
del  ((  decreto-legge  18  settembre  2001,  n. 347, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  16  novembre 2001, n. 405, e successive
modificazioni.  ))  A  tal  fine  il  tetto di spesa per l'assistenza
farmaceutica  territoriale  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29 novembre 2007, n. 222, e' rideterminato in riduzione
in  valore assoluto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010
e  in termini percentuali nella misura del 13,3 per cento a decorrere
dal medesimo anno 2010. Conseguentemente il livello del finanziamento
a  cui  concorre ordinariamente lo Stato e' ridotto di 800 milioni di
euro  a decorrere dall'anno 2010. (( In sede di stipula del Patto per
la salute e' determinata la quota che le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano riversano all'entrata del
bilancio  dello  Stato  per  il  finanziamento del Servizio sanitario
nazionale.
  3-bis.  All'articolo  5,  comma  3,  lettera a), primo periodo, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29 novembre 2007, n. 222, le parole da: «tenendo conto»
fino  a:  «spesa  complessiva»  sono  sostituite dalle seguenti: «con
l'eccezione  della  quota  di  sforamento  imputabile  alla spesa per
farmaci  acquistati  presso  le  aziende  farmaceutiche dalle aziende
sanitarie  locali  e da queste distribuiti direttamente ai cittadini,
che  e'  posta a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse
in  proporzione  ai  rispettivi  fatturati  per  farmaci  ceduti alle
strutture pubbliche». ))
  4. Attesa la straordinaria necessita' ed urgenza di tutelare, (( ai
sensi  dell'articolo  120  della  Costituzione, )) l'erogazione delle
prestazioni  sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza,
di  cui  al  ((  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
novembre  2001,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  33  dell'8  febbraio  2002,  ))  e  di  assicurare  il
risanamento,    il    riequilibrio    economicofinanziario    e    la
riorganizzazione   del  sistema  sanitario  regionale  della  regione
Calabria,  anche  sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto
conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui
agli  articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, ((
pubblicata  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105
del  7  maggio  2005,  ))  relativamente  agli  anni  2007 e 2008, si
applicano le seguenti disposizioni:
   a)  il  Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di
cui  all'articolo  8,  comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su
proposta  del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida la regione
a  predisporre  entro  settanta giorni un Piano di rientro contenente
misure  di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario
regionale,  da sottoscriversi con l'Accordo (( di cui all'articolo 1,
comma  180,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311, e successive
modificazioni,   ))   nonche'   a   provvedere   a   quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 174 della medesima legge;
   b)   decorso   inutilmente  tale  termine,  ovvero  ove  il  Piano
presentato   sia  valutato  non  congruo  a  seguito  di  istruttoria
congiunta  del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero
del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali  e  del  ((
Dipartimento  per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri,  ))  sulle  cui  conclusioni  e' sentita la regione in
apposita  riunione,  il  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali, sentito il
Ministro  per i rapporti con le regioni, nomina un Commissario per la
predisposizione  di  un  Piano  triennale  di  rientro dai disavanzi,
recante   indicazione   dei   necessari  interventi  di  contenimento
strutturale della spesa, da redigere all'esito del riaccertamento dei
debiti    pregressi    nonche'   dell'attivazione   delle   procedure
amministrativo-contabili minime necessarie per valutare positivamente
l'attendibilita'  degli  stessi conti. Alla riunione del (( Consiglio
))  dei  Ministri  partecipa  il Presidente della giunta regionale ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
   c)  ((  il  Piano  triennale  di rientro dai disavanzi di cui alla
lettera  b) )) e' approvato dal Consiglio dei Ministri, che ne affida
contestualmente  l'attuazione  al Commissario nominato ai sensi della
((  medesima )) lettera b). Nello svolgimento dei compiti affidatigli
e  per  tutto  il  periodo  di  vigenza  del  Piano  di  rientro,  il
Commissario sostituisce gli organi della regione nell'esercizio delle
attribuzioni    necessarie    all'attuazione    del   Piano   stesso;
contestualmente  a  tale  nomina,  il  Commissario  delegato  di  cui
all'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre
2007, n. 3635, cessa dal suo incarico;
   d)  ai  crediti  interessati  dalle  procedure  di  accertamento e
riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2008 si applicano
le  disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge
1°  ottobre  2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222. Si applicano inoltre le disposizioni di cui
all'articolo  4,  comma  2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007,
che non siano in contrasto con le disposizioni del presente comma.
  5.  In  sede  di  verifica sull'attuazione dei Piani di rientro, al
fine   di  prevenire  situazioni  di  conflitto  di  interesse  e  di
assicurare   piena   indipendenza  e  imparzialita'  di  giudizio,  i
componenti  designati dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome,  appartenenti  alla  regione assoggettata alla valutazione,
non  possono  partecipare  alle  relative riunioni del Comitato e del
Tavolo,  di  cui  agli  articoli  9  e  12  (( della citata Intesa ))
Stato-regioni del 23 marzo 2005. In tali casi, la predetta Conferenza
provvede  alla  tempestiva  designazione  di  altrettanti  componenti
supplenti,  fermo  restando che nelle more di tale designazione, allo
scopo  di  non  ritardare  le  necessarie  azioni  di  contrasto alle
situazioni  di  criticita'  in  essere,  Comitato  e  Tavolo  possono
proseguire  e concludere i propri lavori. Restano salvi gli atti e le
attivita'   gia'   espletati   da  Comitato  e  Tavolo  anteriormente
all'entrata in vigore della presente disposizione.
  6.   Per   la   specificita'   che  assume  la  struttura  indicata
dall'articolo  1  comma  164,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311,
nell'ambito  del  sistema sanitario nazionale ed internazionale e per
le  riconosciute  caratteristiche  di  specificita'  ed innovativita'
dell'assistenza,  a  valere su apposito capitolo di spesa dello stato
di   previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
istituito  un  fondo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009
per  l'erogazione, a favore della medesima struttura sanitaria, di un
contributo  annuo  fisso  di 50 milioni di euro. (( Conseguentemente,
per  il  triennio  2009-2011  il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale  cui  concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo
79,  comma  1,  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con   modificazioni,   dalla   legge   6  agosto  2008,  n.  133,  e'
rideterminato  in  diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro. Al
medesimo  articolo  79,  comma  1, del decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole
da: «, comprensivi» fino a: «15 febbraio 1995» sono soppresse. ))
  7.  L'importo  di  50  milioni di euro previsto per gli anni 2007 e
2008  dall'articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  come  modificato  dall'articolo 43, comma 1-bis, del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' erogato alla
struttura  sanitaria  di  cui al comma 6 per le medesime finalita' di
cui al comma 6.
  8.  Ai fini della verifica degli adempimenti in materia di acquisto
di  beni  e  servizi,  di  cui all'Allegato 1, comma 2, lettera b) ((
della  citata Intesa )) Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il Tavolo di
verifica  degli  adempimenti  di  cui  all'articolo 12 della medesima
Intesa procede alla valutazione sentita la CONSIP.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta il testo dell'articolo 79 del citato D.L.
          n. 112 del 2008, come modificato dalla presente legge:
             «Art.  79.  (Programmazione  delle  risorse per la spesa
          sanitaria)  -  1.  Al  fine  di garantire il rispetto degli
          obblighi  comunitari  e la realizzazione degli obiettivi di
          finanza pubblica per il triennio 2009-2011 il finanziamento
          del    Servizio    sanitario    nazionale    cui   concorre
          ordinariamente lo Stato e' confermato in 102.683 milioni di
          euro  per  l'anno  2009, ai sensi delle disposizioni di cui
          all'articolo  1,  comma  796,  lettera  a),  della legge 27
          dicembre  2006,  n.  296,  e  successive  modificazioni,  e
          all'articolo 3, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244,  ed  e'  determinato  in  103.945  milioni di euro per
          l'anno  2010  e in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011.
          Restano  fermi  gli  adempimenti  regionali  previsti dalla
          legislazione   vigente,   nonche'  quelli  derivanti  dagli
          accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni
          e le province autonome di Trento e di Bolzano.
             1-bis.   Per   gli   anni   2010  e  2011  l'accesso  al
          finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da
          quanto  disposto  dal  comma  1,  rispetto  al  livello  di
          finanziamento previsto per l'anno 2009, e' subordinato alla
          stipula  di una specifica intesa fra lo Stato, le regioni e
          le   province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  ai  sensi
          dell'articolo  8,  comma  6,  della legge 5 giugno 2003, n.
          131,  da  sottoscrivere  entro  il 15 ottobre 2009, che, ad
          integrazione  e  modifica dell'accordo Stato-regioni dell'8
          agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del
          6  settembre  2001,  dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo
          2005  pubblicata  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale   n.   105   del  7  maggio  2005  e  dell'intesa
          Stato-regioni relativa al Patto per la salute del 5 ottobre
          2006,  di  cui  al  provvedimento  5 ottobre 2006, n. 2648,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  256  del  3 novembre 2006, contempli ai fini
          dell'efficientamento   del   sistema   e   del  conseguente
          contenimento  della  dinamica dei costi, nonche' al fine di
          non    determinare    tensioni    nei   bilanci   regionali
          extrasanitari  e  di  non  dover  ricorrere necessariamente
          all'attivazione della leva fiscale regionale:
              a)  una  riduzione  dello  standard  dei  posti  letto,
          diretta  a promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero
          ordinario   al   ricovero  diurno  e  dal  ricovero  diurno
          all'assistenza in regime ambulatoriale;
              b)  l'impegno  delle  regioni,  anche con riferimento a
          quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma 565, lettera c),
          della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, in connessione con i
          processi   di  riorganizzazione,  ivi  compresi  quelli  di
          razionalizzazione   e   di   efficientamento   della   rete
          ospedaliera,  alla riduzione delle spese di personale degli
          enti del Servizio sanitario nazionale anche attraverso:
               1) la definizione di misure di riduzione stabile della
          consistenza   organica  del  personale  in  servizio  e  di
          conseguente     ridimensionamento     dei    fondi    della
          contrattazione  integrativa  di cui ai contratti collettivi
          nazionali del predetto personale;
               2)   la   fissazione   di   parametri   standard   per
          l'individuazione  delle  strutture  semplici  e  complesse,
          nonche'  delle  posizioni  organizzative e di coordinamento
          rispettivamente  delle aree della dirigenza e del personale
          del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
          comunque    delle    disponibilita'    dei    fondi   della
          contrattazione  integrativa,  cosi'  come  rideterminati ai
          sensi di quanto previsto dal numero 1;
              c)  l'impegno delle regioni, nel caso in cui si profili
          uno  squilibrio  di  bilancio  del  settore  sanitario,  ad
          attivare  anche  forme  di  partecipazione  al  costo delle
          prestazioni  sanitarie da parte dei cittadini, ivi compresi
          i  cittadini  a  qualsiasi  titolo  esenti  ai  sensi della
          vigente normativa, prevedendo altresi' forme di attivazione
          automatica in corso d'anno in caso di superamento di soglie
          predefinite  di  scostamento  dall'andamento  programmatico
          della spesa.
             1-ter.  Qualora  non  venga raggiunta l'Intesa di cui al
          comma  1-bis entro il 15 ottobre 2009 si applicano comunque
          l'articolo 120 della Costituzione, nonche' le norme statali
          di  attuazione e di applicazione dello stesso, e la legge 5
          maggio  2009,  n.  42,  in  materia di federalismo fiscale;
          inoltre, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 169,
          della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          fissati  lo  standard  di dotazione dei posti letto nonche'
          gli   ulteriori   standard   necessari  per  promuovere  il
          passaggio  dal  ricovero  ospedaliero ordinario al ricovero
          diurno  e  dal  ricovero  diurno  all'assistenza  in regime
          ambulatoriale  nonche'  per  le  finalita'  di cui al comma
          1-bis, lettera b), del presente articolo.
             1-quater.  All'articolo  1, comma 34-bis, della legge 23
          dicembre  1996,  n.  662,  e successive modificazioni, sono
          apportate le seguenti modificazioni:
              a) al primo periodo, le parole: «di criteri e parametri
          fissati  dal  Piano stesso» sono sostituite dalle seguenti:
          «di  linee  guida  proposte  dal Ministro del lavoro, della
          salute  e  delle politiche sociali ed approvate con Accordo
          in  sede  di  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano»;
              b)  il  terzo  periodo  e' sostituito dai seguenti: «La
          predetta modalita' di ammissione al finanziamento e' valida
          per  le  linee  progettuali  attuative  del Piano sanitario
          nazionale  fino  all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009,
          il   Comitato   interministeriale   per  la  programmazione
          economica  (CIPE),  su  proposta  del  Ministro del lavoro,
          della  salute  e  delle  politiche sociali, d'intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          provvede  a  ripartire  tra  le  regioni  le medesime quote
          vincolate  all'atto dell'adozione della propria delibera di
          ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di
          finanziamento  della  quota  indistinta  di Fondo sanitario
          nazionale  di  parte  corrente.  Al  fine  di  agevolare le
          regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il
          Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  provvede  ad
          erogare,  a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo
          complessivo  annuo  spettante  a  ciascuna  regione, mentre
          l'erogazione  del  restante  30  per  cento  e' subordinata
          all'approvazione  da parte della Conferenza per manente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano,  su  proposta  del Ministro del
          lavoro,   della  salute  e  delle  politiche  sociali,  dei
          progetti  presentati  dalle  regioni,  comprensivi  di  una
          relazione  illustrativa  dei  risultati raggiunti nell'anno
          precedente.  Le  mancate  presentazione ed approvazione dei
          progetti  comportano,  nell'anno di riferimento, la mancata
          erogazione  della  quota  residua  del  30  per cento ed il
          recupero,  anche  a  carico  delle somme a qualsiasi titolo
          spettanti  nell'anno  successivo, dell'anticipazione del 70
          per cento gia' erogata».
             1-quinquies. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
          modificazioni:
              a) all'articolo 8-sexies, comma 5:
               1)  al  primo periodo, le parole da: «in base ai costi
          standard»  fino alla fine del periodo sono sostituite dalle
          seguenti:  «tenuto  conto,  nel  rispetto  dei  principi di
          efficienza  e di economicita' nell'uso delle risorse, anche
          in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni
          calcolati   in   riferimento  a  strutture  preventivamente
          selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e
          qualita'   dell'assistenza  come  risultanti  dai  dati  in
          possesso   del  Sistema  informativo  sanitario;  b)  costi
          standard  delle  prestazioni  gia'  disponibili  presso  le
          regioni  e  le  province autonome; c) tariffari regionali e
          differenti   modalita'   di  remunerazione  delle  funzioni
          assistenziali   attuate  nelle  regioni  e  nelle  province
          autonome»;
               2)  il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Lo
          stesso  decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto
          del  principio  del  perseguimento  dell'efficienza  e  dei
          vincoli  di  bilancio derivanti dalle risorse programmate a
          livello  nazionale e regionale, in base ai quali le regioni
          adottano  il  proprio  sistema tariffario, articolando tali
          tariffe   per   classi   di   strutture   secondo  le  loro
          caratteristiche organizzative e di attivita', verificati in
          sede  di  accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe
          massime   di  cui  al  presente  comma  sono  assunte  come
          riferimento  per  la  valutazione  della  congruita'  delle
          risorse  a  carico  del  Servizio  sanitario nazionale. Gli
          importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori
          alle   tariffe   massime   restano  a  carico  dei  bilanci
          regionali.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore
          della  presente  disposizione  e'  abrogato  il decreto del
          Ministro    della   Sanita'   15   aprile   1994,   recante
          “Determinazione   dei   criteri   generali   per   la
          fissazione  delle  tariffe  delle prestazioni di assistenza
          specialistica,    riabilitativa    ed   ospedaliera”,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 107 del 10 maggio
          1994»;
              b)  all'articolo  1, comma 18, e' aggiunto, in fine, il
          seguente periodo: «Le attivita' e le funzioni assistenziali
          delle  strutture  equiparate  di  cui al citato articolo 4,
          comma  12,  con  oneri  a  carico  del  Servizio  sanitario
          nazionale,  sono  esercitate  esclusivamente  nei limiti di
          quanto   stabilito   negli   specifici   accordi   di   cui
          all'articolo 8-quinquies.»;
              c)  all'articolo 8-quater, al comma 3, lettera b), dopo
          le parole: «delle strutture al fabbisogno» sono inserite le
          seguenti:  «, tenendo conto anche del criterio della soglia
          minima  di  efficienza  che, compatibilmente con le risorse
          regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle
          singole strutture sanitarie,»;
              d) all'articolo 8-quinquies:
               1)  al  comma  2,  alinea,  le parole: «accordi con le
          strutture  pubbliche  ed  equiparate» sono sostituite dalle
          seguenti:   «accordi   con   le   strutture   pubbliche  ed
          equiparate,           comprese          le          aziende
          ospedaliero-universitarie,»;
               2)  al  comma 2, lettera b), dopo le parole: «distinto
          per tipologia e per modalita' di assistenza» e' aggiunto il
          seguente   periodo:   «Le   regioni   possono   individuare
          prestazioni  o  gruppi di prestazioni per i quali stabilire
          la   preventiva   autorizzazione,   da  parte  dell'azienda
          sanitaria  locale  competente,  alla  fruizione  presso  le
          strutture o i professionisti accreditati»;
               3) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:
               «2-quater.   Le   regioni  stipulano  accordi  con  le
          fondazioni   istituti   di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico  e  con  gli  istituti  di  ricovero  e  cura a
          carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti
          di  ricovero  e  cura  a carattere scientifico privati, che
          sono  definiti  con  le  modalita'  di cui all'articolo 10,
          comma  2,  del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
          Le  regioni  stipulano  altresi'  accordi con gli istituti,
          enti  ed  ospedali  di  cui  agli articoli 41 e 43, secondo
          comma,  della  legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
          modificazioni, che prevedano che l'attivita' assistenziale,
          attuata   in   coerenza  con  la  programmazione  sanitaria
          regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di
          spesa  ed ai volumi di attivita' predeterminati annualmente
          dalla  programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di
          bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle
          regioni,  tenendo  conto  nella  remunerazione di eventuali
          risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
          dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n.
          412e  successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti
          accordi   e   ai   predetti   contratti   si  applicano  le
          disposizioni  di  cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed
          e-bis).
             2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi di
          cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di
          cui   all'articolo   8-quater   delle   strutture   e   dei
          professionisti  eroganti prestazioni per conto del Servizio
          sanitario nazionale interessati e' sospeso».
             1-sexies.  Al  fine di garantire il pieno rispetto degli
          obiettivi finanziari programmatici di cui al comma 1:
              a)  sono  potenziati  i  procedimenti di verifica delle
          esenzioni,  in  base  al  reddito, dalla partecipazione del
          cittadino  alla  spesa  sanitaria  per  le  prestazioni  di
          specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario
          nazionale  (SSN).  A  tal  fine,  con  decreto del Ministro
          dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
          del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche sociali, da
          adottare  entro  il  30 settembre 2008, sono individuate le
          modalita'  con  le  quali  entro  il  15 marzo di ogni anno
          l'Agenzia  delle  entrate,  il  Ministero del lavoro, della
          salute  e  delle  politiche  sociali  e  l'INPS  mettono  a
          disposizione  del  SSN,  tramite  il  sistema della tessera
          sanitaria,  attuativo dell'articolo 50 del decreto-legge 30
          settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con modificazioni,
          dalla   legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e  successive
          modificazioni,   le  informazioni  utili  a  consentire  la
          verifica  della  sussistenza  del diritto all'esenzione per
          reddito  del cittadino in base ai livelli di reddito di cui
          all'articolo  8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n.
          537,    e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,
          individuando   l'ultimo   reddito  complessivo  del  nucleo
          familiare,  in  quanto  disponibile  al sistema informativo
          dell'anagrafe  tributaria.  Per nucleo familiare si intende
          quello  previsto  dall'articolo  1 del decreto del Ministro
          della  sanita',  di concerto con il Ministro delle finanze,
          del 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          21 del 27 gennaio 1993, e successive modificazioni;
              b)  con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono
          definite  le  modalita'  con  cui il cittadino e' tenuto ad
          autocertificare   presso   l'azienda  sanitaria  locale  di
          competenza  la  sussistenza  del  diritto all'esenzione per
          reddito   in   difformita'   dalle  predette  informazioni,
          prevedendo  verifiche  obbligatorie  da parte delle aziende
          sanitarie  locali  delle informazioni rese da gli assistiti
          in contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e,
          in  caso  di  accertata  dichiarazione mendace, il recupero
          delle  somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello
          stesso   dalla  successiva  prescrivibilita'  di  ulteriori
          prestazioni  di  specialistica  ambulatoriale  a carico del
          SSN;
              c)  per le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma
          180,  della  legge  30  dicembre 2004, n. 311, e successive
          modificazioni,   hanno   sotto  scritto  l'Accordo  per  il
          perseguimento   dell'equilibrio   economico   nel   settore
          sanitario,  una quota delle risorse di cui all'articolo 20,
          comma  1,  della  legge  11 marzo 1988, n. 67, e successive
          modificazioni,  come  da ultimo rideterminate dall'articolo
          83,  comma  3,  della  legge  23  dicembre  2000, n. 388, e
          dall'articolo  1,  comma  796,  lettera  n), della legge 27
          dicembre  2006,  n.  296,  e successive modificazioni, puo'
          essere destinata alla realizzazione di interventi diretti a
          garantire la disponibilita' di dati economici, gestionali e
          produttivi  delle  strutture  sanitarie  operanti a livello
          locale,   per   consentirne  la  produzione  sistematica  e
          l'interpretazione  gestionale  continuativa,  ai fini dello
          svolgimento   delle   attivita'   di  programmazione  e  di
          controllo  regionale  ed aziendale, in attuazione dei piani
          di  rientro.  I  predetti  interventi  devono  garantire la
          coerenza  e  l'integrazione  con  le  metodologie  definite
          nell'ambito  del  Sistema nazionale di verifica e controllo
          sulla assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all'articolo 1,
          comma  288,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e
          successive  modificazioni,  e  con  i  modelli dei dati del
          Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS).
             1-septies. All'articolo 88 della legge 23 dicembre 2000,
          n. 388, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
              «2. Al fine di realizzare gli obiettivi di economicita'
          nell'utilizzazione   delle  risorse  e  di  verifica  della
          qualita'   dell'assistenza   erogata,  secondo  criteri  di
          appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto
          erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10 per
          cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede
          di  dimissione,  in  conformita'  a specifici protocolli di
          valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede
          deve  essere  effettuata  secondo  criteri di campionamento
          rigorosamente  casuali.  Tali  controlli  sono  estesi alla
          totalita'  delle  cartelle  cliniche  per le prestazioni ad
          alto  rischio di inappropriatezza individuate dalle regioni
          tenuto conto di parametri definiti con decreto del Ministro
          del   lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali,
          d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze».
             2.  Al  fine  di  procedere  al  rinnovo  degli  accordi
          collettivi  nazionali con il personale convenzionato con il
          Servizio  sanitario  nazionale  per  il  biennio  economico
          2006-2007,   il  livello  del  finanziamento  cui  concorre
          ordinariamente lo Stato, di cui al comma 1, e' incrementato
          di  184  milioni di euro per l'anno 2009 e di 69 milioni di
          euro a decorrere dall'anno 2010, anche per l'attuazione del
          Progetto  Tessera  Sanitaria  e,  in  particolare,  per  il
          collegamento  telematico  in  rete  dei medici e la ricetta
          elettronica,  di  cui  al  comma 5-bis dell'articolo 50 del
          decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
             3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
          2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          novembre 2007, n. 222, il secondo periodo e' soppresso.».
             -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  3 del
          decreto   legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  recante
          “Definizione  ed ampliamento delle attribuzioni della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»:
             «Art.  3  (Intese)  -  1.  Le  disposizioni del presente
          articolo  si  applicano  a  tutti  i procedimenti in cui la
          legislazione  vigente  prevede  un'intesa  nella Conferenza
          Stato-regioni.
             2.   Le   intese   si   perfezionano  con  l'espressione
          dell'assenso  del  Governo e dei presidenti delle regioni e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano.
             3.  Quando  un'intesa espressamente prevista dalla legge
          non  e'  raggiunta  entro  trenta giorni dalla prima seduta
          della  Conferenza  Stato-regioni  in cui l'oggetto e' posto
          all'ordine  del  giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
          con deliberazione motivata.
             4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri
          puo'  provvedere  senza l'osservanza delle disposizioni del
          presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti
          all'esame  della  Conferenza  Stato-regioni  nei successivi
          quindici  giorni.  Il  Consiglio  dei Ministri e' tenuto ad
          esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai
          fini di eventuali deliberazioni successive.».
             -  Si  riporta il testo del comma 1 dell'articolo 13 del
          citato decreto-legge n. 39 del 2009:
             «Art.  13 (Spesa farmaceutica ed altre misure in materia
          di  spesa  sanitaria)  -  1.  Al  fine  di  conseguire  una
          razionalizzazione della spesa farmaceutica territoriale:
              a)  il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di
          cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre
          2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          novembre  2001,  n.  405,  e  successive  modificazioni, e'
          ridotto  del 12 per cento a decorrere dal trentesimo giorno
          successivo  a  quello  della  data di entrata in vigore del
          presente  decreto  e fino al 31 dicembre 2009. La riduzione
          non  si  applica  ai  medicinali originariamente coperti da
          brevetto  o  che  abbiano usufruito di licenze derivanti da
          tale  brevetto,  ne'  ai medicinali il cui prezzo sia stato
          negoziato  successivamente  al  30  settembre  2008. Per un
          periodo  di  dodici mesi a partire dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto e ferma restando l'applicazione
          delle ulteriori trattenute previste dalle norme vigenti, il
          Servizio    sanitario    nazionale   nel   procedere   alla
          corresponsione   alle   farmacie   di   quanto  dovuto  per
          l'erogazione di farmaci trattiene, a titolo di recupero del
          valore   degli   extra   sconti   praticati  dalle  aziende
          farmaceutiche  nel  corso  dell'anno  2008,  una quota pari
          all'1,4  per  cento  calcolata  sull'importo al lordo delle
          eventuali  quote  di  partecipazione  alla  spesa  a carico
          dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di legge.
          Tale  trattenuta  e'  effettuata nell'anno 2009 in due rate
          annuali e non si applica alle farmacie rurali con fatturato
          annuo  in  regime di Servizio sanitario nazionale, al netto
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto, inferiore a 258.228,45
          euro.  A  tale  fine  le  regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  adottano le necessarie disposizioni
          entro il 30 giugno 2009;
              b)  per i medicinali equivalenti di cui all'articolo 7,
          comma  1,  del  decreto-legge  18  settembre  2001, n. 347,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16 novembre
          2001,  n.  405,  e successive modificazioni, con esclusione
          dei  medicinali  originariamente  coperti da brevetto o che
          abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, le
          quote  di  spettanza  sul  prezzo di vendita al pubblico al
          netto dell'imposta sul valore aggiunto, stabilite dal primo
          periodo  del  comma  40  dell'articolo  1  della  legge  23
          dicembre  1996,  n.  662,  sono cosi' rideterminate: per le
          aziende farmaceutiche 58,65 per cento, per i grossisti 6,65
          per  cento  e per i farmacisti 26,7 per cento. La rimanente
          quota dell'8 per cento e' ridistribuita fra i farmacisti ed
          i  grossisti secondo le regole di mercato ferma restando la
          quota  minima  per  la  farmacia del 26,7 per cento. Per la
          fornitura dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7,
          comma  1,  del  decreto-legge  18  settembre  2001, n. 347,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16 novembre
          2001,  n. 405, il mancato rispetto delle quote di spettanza
          previste  dal  primo  periodo della presente lettera, anche
          mediante  cessione  di  quantitativi  gratuiti di farmaci o
          altra   utilita'  economica,  comporta,  con  modalita'  da
          stabilirsi  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro, della
          salute  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con il
          Ministro dell'economia e delle finanze:
               1)  per l'azienda farmaceutica, la riduzione, mediante
          determinazione  dell'AIFA,  del  20 per cento del prezzo al
          pubblico  dei farmaci interessati dalla violazione, ovvero,
          in  caso di reiterazione della violazione, la riduzione del
          50 per cento di tale prezzo;
               2)  per il grossista, l'obbligo di versare al Servizio
          sanitario  regionale  una somma pari al doppio dell'importo
          dello  sconto  non  dovuto, ovvero, in caso di reiterazione
          della violazione, pari al quintuplo di tale importo;
               3)  per  la  farmacia,  l'applicazione  della sanzione
          pecuniaria  amministrativa  da  cinquecento  euro a tremila
          euro.  In caso di reiterazione della violazione l'autorita'
          amministrativa  competente  puo' ordinare la chiusura della
          farmacia per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni;
              c)  il  tetto  di  spesa  per l'assistenza farmaceutica
          territoriale   di   cui   all'articolo   5,  comma  1,  del
          decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  29  novembre 2007, n. 222, e'
          rideterminato  nella  misura  del 13,6 per cento per l'anno
          2009.
             Omissis».
             -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  7 del
          decreto-legge  18  settembre  2001, n. 347, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405:
             «Art.  7  (Prezzo  di  rimborso  dei  farmaci  di uguale
          composizione).   -   1.   I   medicinali,   aventi   uguale
          composizione    in    principi    attivi,   nonche'   forma
          farmaceutica,   via   di   somministrazione,  modalita'  di
          rilascio,  numero  di  unita'  posologiche  e dosi unitarie
          uguali,   sono   rimborsati   al  farmacista  dal  Servizio
          sanitario  nazionale  fino alla concorrenza del prezzo piu'
          basso  del  corrispondente prodotto disponibile nel normale
          ciclo   distributivo  regionale,  sulla  base  di  apposite
          direttive definite dalla regione.
             2.  Il  medico nel prescrivere i farmaci di cui al comma
          1, aventi un prezzo superiore al minimo, puo' apporre sulla
          ricetta adeguata indicazione secondo la quale il farmacista
          all'atto  della  presentazione,  da  parte  dell'assistito,
          della ricetta non puo' sostituire il farmaco prescritto con
          un  medicinale uguale avente un prezzo piu' basso di quello
          originariamente prescritto dal medico stesso.
             3.  Il farmacista, in assenza dell'indicazione di cui al
          comma  2,  dopo  aver  informato l'assistito, consegna allo
          stesso  il farmaco avente il prezzo piu' basso, disponibile
          nel  normale ciclo distributivo regionale, in riferimento a
          quanto  previsto  nelle direttive regionali di cui al comma
          1.
             4. Qualora il medico apponga sulla ricetta l'indicazione
          di  cui  al  comma 2, con cui ritiene il farmaco prescritto
          insostituibile    ovvero   l'assistito   non   accetti   la
          sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi del comma 3,
          la  differenza  fra  il  prezzo piu' basso ed il prezzo del
          farmaco   prescritto   e'   a   carico  dell'assistito  con
          l'eccezione  dei  pensionati di guerra titolari di pensioni
          vitalizie.».
             -  Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
          10  ottobre  2007,  n.  159, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  29  novembre 2007, n. 222 recante «Interventi
          urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
          l'equita' sociale», come modificato dalla presente legge:
             «Art. 5 (Misure di governo della spesa e di sviluppo del
          settore  farmaceutico)  -  1.  A  decorrere  dall'anno 2008
          l'onere  a  carico  del  SSN  per l'assistenza farmaceutica
          territoriale,  comprensiva  sia  della  spesa  dei  farmaci
          erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo
          delle  quote  di  partecipazione  alla spesa a carico degli
          assistiti,  sia  della  distribuzione diretta di medicinali
          collocati  in  classe  «A»  ai  fini della rimborsabilita',
          inclusa  la  distribuzione  per conto e la distribuzione in
          dimissione   ospedaliera,   non  puo'  superare  a  livello
          nazionale  ed  in  ogni singola regione il tetto del 14 per
          cento  del  finanziamento  cui  concorre  ordinariamente lo
          Stato,   inclusi  gli  obiettivi  di  piano  e  le  risorse
          vincolate  di  spettanza  regionale  e al netto delle somme
          erogate  per il finanziamento di attivita' non rendicontate
          dalle  aziende  sanitarie.  Il valore assoluto dell'onere a
          carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia
          a   livello  nazionale  che  in  ogni  singola  regione  e'
          annualmente  determinato  dal Ministero della salute, entro
          il   15   novembre   dell'anno   precedente   a  quello  di
          riferimento,  sulla  base  del riparto delle disponibilita'
          finanziarie  per il Servizio sanitario nazionale deliberato
          dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta
          di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il
          15  ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, le
          regioni   trasmettono   all'Agenzia  italiana  del  farmaco
          (AIFA),   al   Ministero   della   salute  e  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze i dati della distribuzione
          diretta,  come  definita  dal  presente  comma, per singola
          specialita'   medicinale,   relativi  al  mese  precedente,
          secondo  le  specifiche  tecniche  definite dal decreto del
          Ministro  della  salute  31  luglio  2007, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  229 del 2 ottobre 2007 concernente
          l'istituzione  del  flusso  informativo  delle  prestazioni
          farmaceutiche   effettuate  in  distribuzione  diretta.  Le
          regioni,   entro  i  quindici  giorni  successivi  ad  ogni
          trimestre,  trasmettono all'AIFA, al Ministero della salute
          e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  i  dati
          relativi  alla  spesa farmaceutica ospedaliera. Il rispetto
          da  parte  delle  regioni  di  quanto disposto dal presente
          comma  costituisce  adempimento  ai  fini  dell'accesso  al
          finanziamento  integrativo a carico dello Stato. Nelle more
          della   concreta   e   completa   attivazione   del  flusso
          informativo  della  distribuzione diretta, alle regioni che
          non  hanno  fornito  i dati viene attribuita, ai fini della
          determinazione  del tetto e della definizione dei budget di
          cui  al  comma  2,  in  via  transitoria e salvo successivo
          conguaglio,  una spesa per distribuzione diretta pari al 40
          per   cento   della   spesa  complessiva  per  l'assistenza
          farmaceutica   non   convenzionata   rilevata   dal  flusso
          informativo del nuovo sistema informativo sanitario.
             2.  A  decorrere  dall'anno  2008  e'  avviato  il nuovo
          sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del
          Servizio sanitario nazionale, che e' cosi' disciplinato:
              a)  il sistema nel rispetto dei vincoli di spesa di cui
          al   comma   1,  e'  basato  sulla  attribuzione  da  parte
          dell'AIFA,  a  ciascuna  Azienda titolare di autorizzazioni
          all'immissione  in  commercio di farmaci (AIC), entro il 15
          gennaio  di ogni anno, di un budget annuale calcolato sulla
          base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi per i
          quali  sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci
          equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto. Dal
          calcolo  di  cui  al  precedente periodo viene detratto, ai
          fini  dell'attribuzione del budget, l'ammontare delle somme
          restituite  al  Servizio  sanitario  nazionale  per effetto
          dell'articolo  1,  comma  796,  lettera  g), della legge 27
          dicembre 2006, n. 296, e del comma 3 del presente articolo.
          Viene  detratto,  altresi',  il  valore  della minore spesa
          prevedibilmente  conseguibile  nell'anno  per  il  quale e'
          effettuata  l'attribuzione  del  budget,  a  seguito  delle
          decadenze  di  brevetti  in  possesso dell'azienda presa in
          considerazione;  tale  valore  e'  calcolato sulla base dei
          dati  dell'anno  precedente.  Ai fini della definizione dei
          budget  l'AIFA utilizza anche il 60 per cento delle risorse
          incrementali  derivanti dall'eventuale aumento del tetto di
          spesa   rispetto  all'anno  precedente  e  di  quelle  rese
          disponibili  dalla  riduzione di spesa complessiva prevista
          per  effetto  delle  decadenze  di  brevetto  che avvengono
          nell'anno  per  il  quale  e' effettuata l'attribuzione del
          budget.   Un   ulteriore   20   per   cento  delle  risorse
          incrementali,  come  sopra  definite,  costituisce un fondo
          aggiuntivo  per la spesa dei farmaci innovativi che saranno
          autorizzati  nel corso dell'anno, mentre il restante 20 per
          cento   costituisce  un  fondo  di  garanzia  per  esigenze
          allocative  in  corso  d'anno.  Il possesso, da parte di un
          farmaco,  del requisito della innovativita' e' riconosciuto
          dall'AIFA,  sentito  il  parere formulato dalla Commissione
          consultiva  tecnico-scientifica  istituita presso la stessa
          Agenzia,  e  ha  validita'  per  36  mesi  agli effetti del
          presente articolo, fatta salva la possibilita' dell'AIFA di
          rivalutare  l'innovativita'  sulla  base  di nuovi elementi
          tecnico-scientifici resisi disponibili;
              b)   la   somma   dei   budget   di  ciascuna  Azienda,
          incrementata  del fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci
          innovativi  di  cui alla lettera a), nonche' dell'ulteriore
          quota  del  20  per cento prevista dalla stessa lettera a),
          deve  risultare  uguale  all'onere  a  carico  del  SSN per
          l'assistenza   farmaceutica   a   livello  nazionale,  come
          determinato al comma 1;
              c)  in fase di prima applicazione della disposizione di
          cui  alla lettera a) e nelle more della concreta e completa
          attivazione  dei  flussi  informativi, l'AIFA, partendo dai
          prezzi in vigore al 1° gennaio 2007 risultanti dalle misure
          di   contenimento   della   spesa   farmaceutica   di   cui
          all'articolo  1,  comma  796,  lettera  f),  della legge 27
          dicembre  2006,  n.  296,  attribuisce  a  ciascuna Azienda
          titolare  di  AIC,  entro  il  31  gennaio  2008, un budget
          provvisorio  sulla  base  delle  regole di attribuzione del
          budget   definite   dalla  stessa  lettera  a).  Il  budget
          definitivo  viene attribuito a ciascuna Azienda entro il 30
          settembre  2008  alla  luce  dei  dati  sulla distribuzione
          diretta  forniti  dalle regioni ai sensi del citato decreto
          del  Ministro  della  salute  in  data  31  luglio 2007. In
          assenza  di  tali dati, ad ogni Azienda viene attribuito un
          valore  di spesa per la distribuzione diretta proporzionale
          all'incidenza dei farmaci di PHT di cui alla determinazione
          AIFA  del  29  ottobre  2004,  pubblicata  nel  Supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 259 del 4 novembre
          2004, e successive modificazioni;
              d)  l'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di
          spesa  farmaceutica  e  comunica  le relative risultanze al
          Ministero  della  salute  ed  al  Ministero dell'economia e
          delle  finanze  con la medesima cadenza. L'AIFA verifica al
          31  maggio,  al  30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno
          l'eventuale  superamento  a  livello nazionale del tetto di
          spesa  di  cui  al  comma  1, calcolato sulla base dei dati
          dell'Osservatorio  nazionale  sull'impiego  dei medicinali,
          disciplinato dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998,
          n.  448,  e  dall'articolo  18  del  regolamento  di cui al
          decreto  del  Ministro  della  salute 20 settembre 2004, n.
          245,  nonche' sulla base dei dati delle regioni concernenti
          la distribuzione diretta di cui al medesimo comma 1;
              e) qualora i valori di spesa verificati al 31 maggio di
          ogni  anno  superino  la  somma, rapportata ai primi 5 mesi
          dell'anno,  dei budget aziendali, con gli incrementi di cui
          alla  lettera  b), si da' luogo al ripiano dello sforamento
          determinato  nel predetto arco temporale, secondo le regole
          definite  al  comma 3. Qualora i valori di spesa verificati
          al  30 settembre di ogni anno superino la somma, rapportata
          ai  primi  9  mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli
          incrementi di cui alla predetta lettera b), si da' luogo al
          ripiano  dello  sforamento stimato del periodo 1° giugno-31
          dicembre,  salvo  conguaglio  determinato  sulla base della
          rilevazione  del 31 dicembre, secondo le regole definite al
          comma  3.  La predetta stima tiene conto della variabilita'
          dei consumi nel corso dell'anno.
             3.  Le regole per il ripiano dello sforamento sono cosi'
          definite:
              a)  l'intero  sforamento  e'  ripartito a lordo IVA tra
          aziende  farmaceutiche,  grossisti  e  farmacisti in misura
          proporzionale  alle  relative quote di spettanza sui prezzi
          dei  medicinali,  con l'eccezione della quota di sforamento
          imputabile  alla  spesa  per  farmaci  acquistati presso le
          aziende  farmaceutiche  dalle aziende sanitarie locali e da
          queste  distribuiti direttamente ai cittadini, che e' posta
          a  carico  unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in
          proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle
          strutture  pubbliche.  L'entita'  del ripiano e' calcolata,
          per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del
          budget attribuito di cui al comma 2, lettera a). Al fine di
          favorire  lo  sviluppo  e  la  disponibilita'  dei  farmaci
          innovativi   la   quota   dello  sforamento  imputabile  al
          superamento, da parte di tali farmaci, del fondo aggiuntivo
          di  cui alla citata lettera a) del comma 2 e' ripartita, ai
          fini  del  ripiano,  al  lordo  IVA,  tra  tutte le aziende
          titolari  di  AIC  in  proporzione dei rispettivi fatturati
          relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;
              b)  la  quota  di  ripiano  determinata a seguito della
          verifica  al  31 maggio, e' comunicata dall'AIFA a ciascuna
          Azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata
          a  seguito  della  verifica  al  30 settembre e' comunicata
          dall'AIFA  a  ciascuna  Azienda  entro  il  15 novembre. Le
          Aziende   effettuano  il  ripiano  entro  15  giorni  dalla
          comunicazione  dell'AIFA, dandone contestuale comunicazione
          all'AIFA  e  ai  Ministeri  dell'economia e delle finanze e
          della salute;
              c) ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche si
          applica  il  sistema  di  cui  all'articolo  1,  comma 796,
          lettera  g),  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296; per la
          quota  a  carico  dei  grossisti  e  dei farmacisti, l'AIFA
          ridetermina,  per  i sei mesi successivi, le relative quote
          di  spettanza  sul  prezzo  di  vendita dei medicinali e il
          corrispondente  incremento  della  percentuale  di sconto a
          favore  del  SSN.  Le  aziende  farmaceutiche  versano  gli
          importi  dovuti,  entro i termini previsti dalla lettera b)
          del  presente  comma,  direttamente alle regioni dove si e'
          verificato  lo sforamento in proporzione al superamento del
          tetto di spesa regionale;
              d)  la  mancata  integrale  corresponsione  a  tutte le
          regioni  interessate,  da  parte  delle  aziende, di quanto
          dovuto   nei   termini   perentori  previsti,  comporta  la
          riduzione   dei   prezzi  dei  farmaci  ancora  coperti  da
          brevetto,    in    misura   tale   da   coprire   l'importo
          corrispondente,   incrementato   del   20  per  cento,  nei
          successivi sei mesi.
             4.  Entro  il 1° dicembre di ogni anno l'AIFA elabora la
          stima  della  spesa  farmaceutica,  cosi'  come definita al
          comma  1,  relativa  all'anno  successivo distintamente per
          ciascuna  regione  e  la comunica alle medesime regioni. Le
          regioni   che,   secondo  le  stime  comunicate  dall'AIFA,
          superano  il tetto di spesa regionale prefissato, di cui al
          comma  1,  sono  tenute  ad adottare misure di contenimento
          della  spesa,  ivi inclusa la distribuzione diretta, per un
          ammontare  pari  almeno  al  30 per cento dello sforamento;
          dette  misure  costituiscono  adempimento regionale ai fini
          dell'accesso  al  finanziamento  integrativo a carico dello
          Stato.   Le   regioni   utilizzano   eventuali  entrate  da
          compartecipazioni  alla  spesa  a  carico degli assistiti a
          scomputo dell'ammontare delle misure a proprio carico.
             5.  A  decorrere  dall'anno  2008  la spesa farmaceutica
          ospedaliera  cosi'  come  rilevata dai modelli CE, al netto
          della  distribuzione  diretta come definita al comma 1, non
          puo'  superare  a livello di ogni singola regione la misura
          percentuale   del  2,4  per  cento  del  finanziamento  cui
          concorre  ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di
          piano  e  le  risorse vincolate di spettanza regionale e al
          netto delle somme erogate per il finanziamento di attivita'
          non   rendicontate  dalle  Aziende  sanitarie.  L'eventuale
          sforamento  di  detto  valore  e'  recuperato interamente a
          carico  della  regione  attraverso  misure  di contenimento
          della  spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti
          della  spesa  ospedaliera  non farmaceutica o di altre voci
          del  Servizio sanitario regionale o con misure di copertura
          a  carico  di  altre  voci  del  bilancio regionale. Non e'
          tenuta  al ripiano la regione che abbia fatto registrare un
          equilibrio economico complessivo.
             5-bis.  All'articolo  6  del  decreto-legge 18 settembre
          2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          novembre 2001, n. 405, e' aggiunto il seguente comma:
             «2-bis.  Sono  nulli i provvedimenti regionali di cui al
          comma  2,  assunti  in difformita' da quanto deliberato, ai
          sensi  del  comma 1, dalla Commissione unica del farmaco o,
          successivamente    alla    istituzione   dell'AIFA,   dalla
          Commissione consultiva tecnico-scientifica di tale Agenzia,
          fatte   salve   eventuali   ratifiche   adottate  dall'AIFA
          antecedentemente al 1° ottobre 2007».
             5-ter.  Per la prosecuzione del progetto «Ospedale senza
          dolore»  di  cui all'accordo tra il Ministro della sanita',
          le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio
          2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 149 del 29
          giugno  2001,  e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro
          per l'anno 2007.
             5-quater.  Nella prescrizione dei farmaci equivalenti il
          medico  indica  in  ricetta  o  il  nome  della specialita'
          medicinale o il nome del generico.
             5-quinquies.   Al   comma   8   dell'articolo   48   del
          decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo
          la lettera c) e' aggiunta la seguente:
             «c-bis)   mediante   eventuali   introiti  derivanti  da
          contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di
          consulenza,     collaborazione,     assistenza,    ricerca,
          aggiornamento,   formazione   agli   operatori  sanitari  e
          attivita'   editoriali,   destinati   a   contribuire  alle
          iniziative  e agli interventi di cofinanziamento pubblico e
          privato  finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui
          settori  strategici  del farmaco di cui alla lettera g) del
          comma  5,  ferma  restando  la  natura di ente pubblico non
          economico dell'Agenzia».
             5-sexies.  Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 16
          della   legge   21  ottobre  2005,  n.  219,  e  successive
          modificazioni,  dopo  le  parole:  «ad  uso  autologo» sono
          inserite  le  seguenti:  «,  agli  intermedi destinati alla
          produzione  di  emoderivati  individuati  con  decreto  del
          Ministro della salute su proposta dell'AIFA».
             -  Si  riporta  il testo vigente dell'articolo 120 della
          Costituzione della Repubblica italiana:
             «Art.  120.  La  Regione  non  puo'  istituire  dazi  di
          importazione  o esportazione o transito tra le Regioni, ne'
          adottare  provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
          libera  circolazione  delle  persone  e  delle  cose tra le
          Regioni [Cost. 16], ne' limitare l'esercizio del diritto al
          lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
             Il  Governo  puo'  sostituirsi  a  organi delle Regioni,
          delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
          caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
          o  della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
          l'incolumita'  e  la  sicurezza  pubblica, ovvero quando lo
          richiedono  la  tutela  dell'unita' giuridica o dell'unita'
          economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
          delle  prestazioni  concernenti i diritti civili e sociali,
          prescindendo  dai  confini territoriali dei governi locali.
          La  legge  definisce  le  procedure  atte a garantire che i
          poteri   sostitutivi  siano  esercitati  nel  rispetto  del
          principio  di  sussidiarieta'  e  del  principio  di  leale
          collaborazione. ».
             -  Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          29  novembre 2001, reca «Definizione dei livelli essenziali
          di assistenza».
             -  Si riporta il testo degli articoli 9 e 12 dell'Intesa
          Stato-Regioni  del  23 marzo 2005 recante “Intesa, ai
          sensi  dell'articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n.
          131,  in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della L. 30
          dicembre 2004, n. 311”:
             «Art.   9   (Comitato   permanente   per   la   verifica
          dell'erogazione  dei  LEA.)  -  1.  Ai  fini della presente
          intesa,  e'  istituito  presso il Ministero della salute il
          Comitato    paritetico    permanente    per   la   verifica
          dell'erogazione  dei  Livelli  Essenziali  di Assistenza in
          condizioni  di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo
          delle  risorse  e  per  la verifica della congruita' tra le
          prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione.
             2.  Il  Comitato,  che  si  avvale  del supporto tecnico
          dell'Agenzia  per i Servizi Sanitari Regionali, opera sulla
          base   delle   informazioni   desumibili   dal  sistema  di
          monitoraggio  e  garanzia di cui al decreto ministeriale 12
          dicembre  2001, nonche' dei flussi informativi afferenti al
          Nuovo Sistema Informativo Sanitario.
             3. Il Comitato e' composto da quattro rappresentanti del
          Ministero   della  salute,  di  cui  uno  con  funzioni  di
          coordinatore,     due    rappresentanti    del    Ministero
          dell'economia   e  delle  finanze,  un  rappresentante  del
          Dipartimento  per gli affari regionali della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  e  da  sette rappresentanti delle
          Regioni  designati  dalla  Conferenza  dei Presidenti delle
          Regioni e delle Province autonome. ».
             «Art. 12 (Tavolo di verifica degli adempimenti). - 1. Ai
          fini  della  verifica degli adempimenti per le finalita' di
          quanto  disposto  dall'art.  1, comma 184, lettera c) della
          legge  30  dicembre  2004,  n.  311, e' istituito presso il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  - Dipartimento
          della  Ragioneria  generale  dello Stato, il Tavolo tecnico
          per   la  verifica  degli  adempimenti,  coordinato  da  un
          rappresentante  del Ministero dell'economia e delle finanze
          e composto da rappresentanti:
              del   Dipartimento   degli   affari   regionali   della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri;
              del Ministero della salute;
              delle  Regioni  capofila  delle  Areee sanita' e Affari
          finanziari,  nell'ambito  della  Conferenza  dei Presidenti
          delle Regioni e Province autonome;
              di  una ulteriore regione indicata dalla Conferenza dei
          Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;
              dell'Agenzia per i Servizi sanitari regionali;
              della  Segreteria  della  Conferenza  permanente  per i
          rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
          Trento e Bolzano;
              della  Segreteria della Conferenza dei Presidenti delle
          Regioni e delle Province autonome.
             2.  Il  Tavolo  tecnico  di cui al comma 1 richiede alle
          singole  Regioni la documentazione necessaria alla verifica
          degli  adempimenti.  Il  Tavolo  procede  ad un primo esame
          della  documentazione,  informando  le Regioni, prima della
          convocazione,   sui   punti   di   criticita'  riscontrati,
          affinche'   esse   possano  presentarsi  con  le  eventuali
          integrazioni, atte a superare le criticita' individuate. Il
          coordinatore  del  Tavolo  tecnico  dispone che di tutte le
          sedute  sia  redatto verbale. Il verbale, che da' conto dei
          lavori  e  delle  posizioni  espresse  dai partecipanti, e'
          trasmesso   ai   componenti   del  Tavolo  e  alla  Regione
          interessata.
             3. Il Tavolo tecnico:
              entro  il  30  marzo  dell'anno  successivo a quello di
          riferimento,  fornisce alle Regioni le indicazioni relative
          alla   documentazione  necessaria  per  la  verifica  degli
          adempimenti,   che  le  stesse  devono  produrre  entro  il
          successivo 30 maggio;
              effettua  una  valutazione del risultato di gestione, a
          partire  dalle  risultanze contabili al quarto trimestre ed
          esprime  il  proprio  parere  entro  il 30 luglio dell'anno
          successivo a quello di riferimento;
              si avvale delle risultanze del Comitato di cui all'art.
          9  della  presente  intesa,  per  gli aspetti relativi agli
          adempimenti  riportati nell'Allegato 1, al Punto 2, lettere
          c),  e),   f),  g),  h), e agli adempimenti derivanti dagli
          articoli 3, 4 e 10 della presente intesa;
              riferisce   sull'esito   delle   verifiche   al  Tavolo
          politico,  che  esprime il suo parere entro il 30 settembre
          dell'anno  successivo  a  quello di riferimento. Riferisce,
          altresi',   al   tavolo  politico  su  eventuali  posizioni
          discordanti.  Nel  caso  che  tali  posizioni riguardino la
          valutazione  degli  adempimenti  di una singola Regione, la
          stessa viene convocata dal Tavolo politico.
             4. Il Tavolo politico e' composto:
              per  il  Governo,  dal  Ministro  dell'economia e delle
          finanze  o  suo  delegato,  dal Ministro della salute o suo
          delegato  e  dal  Ministro  per  gli affari regionali o suo
          delegato;
              per  le  Regioni,  da  una  delegazione  politica della
          Conferenza  dei  Presidenti  delle Regioni e delle Province
          autonome, guidata dal Presidente o suo delegato.
             5.   Il   Ministero   dell'economia   e  delle  finanze,
          successivamente  alla  presa  d'atto  del  predetto  Tavolo
          politico   in  ordine  agli  esiti  delle  verifiche  sugli
          adempimenti  in  questione,  provvede  entro  il 15 ottobre
          dell'anno successivo a quello di riferimento per le Regioni
          adempienti  ad  erogare  il saldo, e provvede nei confronti
          delle Regioni inadempienti ai sensi dell'art. 1, comma 176,
          della legge n. 311 del 2004.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 8 della legge 5
          giugno   2003,  n.  131,  recante  “Disposizioni  per
          l'adeguamento   dell'ordinamento   della   Repubblica  alla
          L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3” :
             «Art. 8 (Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione
          sul  potere  sostitutivo). - 1. Nei casi e per le finalita'
          previsti    dall'articolo   120,   secondo   comma,   della
          Costituzione,  il Presidente del Consiglio dei ministri, su
          proposta  del  Ministro  competente  per  materia, anche su
          iniziativa  delle  Regioni  o  degli  enti  locali, assegna
          all'ente  interessato  un  congruo  termine  per adottare i
          provvedimenti  dovuti o necessari; decorso inutilmente tale
          termine,   il  Consiglio  dei  ministri,  sentito  l'organo
          interessato,  su  proposta  del  Ministro  competente o del
          Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,   adotta   i
          provvedimenti  necessari, anche normativi, ovvero nomina un
          apposito  commissario.  Alla  riunione  del  Consiglio  dei
          ministri  partecipa  il  Presidente  della Giunta regionale
          della Regione interessata al provvedimento.
             2.  Qualora  l'esercizio del potere sostitutivo si renda
          necessario  al  fine di porre rimedio alla violazione della
          normativa  comunitaria,  gli atti ed i provvedimenti di cui
          al  comma  1  sono  adottati su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro per le politiche
          comunitarie   e   del   Ministro  competente  per  materia.
          L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
             3.  Fatte  salve  le  competenze delle Regioni a statuto
          speciale,   qualora   l'esercizio  dei  poteri  sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del   commissario   deve   tenere  conto  dei  principi  di
          sussidiarieta'  e  di  leale collaborazione. Il commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito.
             4.  Nei  casi  di assoluta urgenza, qualora l'intervento
          sostitutivo   non  sia  procrastinabile  senza  mettere  in
          pericolo  le  finalita'  tutelate  dall'articolo  120 della
          Costituzione,  il  Consiglio  dei ministri, su proposta del
          Ministro  competente,  anche  su iniziativa delle Regioni o
          degli  enti  locali,  adotta i provvedimenti necessari, che
          sono     immediatamente    comunicati    alla    Conferenza
          Stato-Regioni  o  alla  Conferenza Stato-Citta' e autonomie
          locali,   allargata   ai   rappresentanti  delle  Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame.
             5.    I    provvedimenti   sostitutivi   devono   essere
          proporzionati alle finalita' perseguite.
             6.  Il  Governo  puo' promuovere la stipula di intese in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette   a   favorire  l'armonizzazione  delle  rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento  di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
          l'applicazione  dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
          legislativo  28  agosto  1997, n. 281. Nelle materie di cui
          all'articolo  117, terzo e quarto comma, della Costituzione
          non  possono  essere  adottati  gli  atti di indirizzo e di
          coordinamento  di  cui  all'articolo 8 della legge 15 marzo
          1997,  n.  59,  e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
          marzo 1998, n. 112.».
             -  Si  riporta  il testo dell'articolo 1, della legge 30
          dicembre  2004,  n. 311, recante “Disposizioni per la
          formazione   del   bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato” - (legge finanziaria 2005):
             «Art. 1 (..) - 1- 172 (Omissis).
             173.  L'accesso  al  finanziamento  integrativo a carico
          dello  Stato  derivante  da  quanto  disposto al comma 164,
          rispetto al livello di cui all'accordo Stato-regioni dell'8
          agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del
          7  settembre  2001,  per  l'anno 2004, rivalutato del 2 per
          cento  su  base  annua a decorrere dal 2005, e' subordinato
          alla stipula di una specifica intesa tra Stato e regioni ai
          sensi  dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
          n.  131,  che  contempli  ai  fini  del  contenimento della
          dinamica dei costi:
              a)   gli   adempimenti   gia'  previsti  dalla  vigente
          legislazione;
              b)  i  casi nei quali debbano essere previste modalita'
          di  affiancamento  dei  rappresentanti  dei Ministeri della
          salute  e  dell'economia  e  delle  finanze  ai fini di una
          migliore definizione delle misure da adottare;
              c) ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio
          della   spesa   sanitaria  nell'ambito  del  Nuovo  sistema
          informativo sanitario;
              d)  il  rispetto  degli  obblighi  di  programmazione a
          livello  regionale, al fine di garantire l'effettivita' del
          processo   di   razionalizzazione  delle  reti  strutturali
          dell'offerta  ospedaliera  e della domanda ospedaliera, con
          particolare  riguardo al riequilibrio dell'offerta di posti
          letto  per  acuti e per lungodegenza e riabilitazione, alla
          promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero
          diurno,   nonche'   alla   realizzazione  degli  interventi
          previsti  dal Piano nazionale della prevenzione e dal Piano
          nazionale   dell'aggiornamento   del  personale  sanitario,
          coerentemente con il Piano sanitario nazionale;
              e)  il  vincolo  di  crescita  delle  voci dei costi di
          produzione,  con  esclusione di quelli per il personale cui
          si  applica  la  specifica  normativa  di  settore, secondo
          modalita'  che  garantiscano che, complessivamente, la loro
          crescita  non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per
          cento  annuo  rispetto  ai  dati  previsionali indicati nel
          bilancio  dell'anno precedente, al netto di eventuali costi
          di personale di competenza di precedenti esercizi;
              f)  in  ogni  caso,  l'obbligo  in capo alle regioni di
          garantire    in    sede    di   programmazione   regionale,
          coerentemente  con  gli  obiettivi sull'indebitamento netto
          delle      amministrazioni      pubbliche,     l'equilibrio
          economico-finanziario   delle  proprie  aziende  sanitarie,
          aziende  ospedaliere,  aziende ospedaliere universitarie ed
          Istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico sia in
          sede   di  preventivo  annuale  che  di  conto  consuntivo,
          realizzando  forme  di  verifica trimestrale della coerenza
          degli  andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto
          delle     amministrazioni     pubbliche     e    prevedendo
          l'obbligatorieta'    dell'adozione   di   misure   per   la
          riconduzione   in   equilibrio   della   gestione   ove  si
          prospettassero  situazioni di squilibrio, nonche' l'ipotesi
          di decadenza del direttore generale.
             174.    Al    fine    del    rispetto    dell'equilibrio
          economico-finanziario,  la  regione, ove si prospetti sulla
          base   del   monitoraggio  trimestrale  una  situazione  di
          squilibrio,  adotta  i provvedimenti necessari. Qualora dai
          dati  del  monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un
          disavanzo  di  gestione  a  fronte del quale non sono stati
          adottati  i  predetti  provvedimenti, ovvero essi non siano
          sufficienti,  con la procedura di cui all'articolo 8, comma
          1,  della  legge  5  giugno 2003, n. 131, il Presidente del
          Consiglio  dei  ministri  diffida  la regione a provvedervi
          entro  il  30  aprile  dell'anno  successivo  a  quello  di
          riferimento.  Qualora  la  regione  non  adempia,  entro  i
          successivi  trenta  giorni  il presidente della regione, in
          qualita'  di  commissario  ad  acta, approva il bilancio di
          esercizio  consolidato  del Servizio sanitario regionale al
          fine  di  determinare  il  disavanzo di gestione e adotta i
          necessari   provvedimenti  per  il  suo  ripianamento,  ivi
          inclusi   gli   aumenti  dell'addizionale  all'imposta  sul
          reddito   delle   persone   fisiche   e   le  maggiorazioni
          dell'aliquota   dell'imposta   regionale   sulle  attivita'
          produttive   entro  le  misure  stabilite  dalla  normativa
          vigente.  I  predetti  incrementi  possono  essere adottati
          anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
          accertati   o   stimati   nel  settore  sanitario  relativi
          all'esercizio  2004  e  seguenti.  Qualora  i provvedimenti
          necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
          vengano  adottati  dal  commissario  ad  acta  entro  il 31
          maggio,  nella  regione  interessata,  con riferimento agli
          anni  di  imposta  2006 e successivi, si applicano comunque
          nella  misura  massima  prevista  dalla  vigente  normativa
          l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
          e  le  maggiorazioni  dell'aliquota  dell'imposta regionale
          sulle  attivita'  produttive;  scaduto  il  termine  del 31
          maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono
          avere   ad   oggetto   l'addizionale   e  le  maggiorazioni
          d'aliquota   delle   predette  imposte  ed  i  contribuenti
          liquidano  e  versano  gli  acconti  d'imposta  dovuti  nel
          medesimo    anno    sulla   base   della   misura   massima
          dell'addizionale  e  delle maggiorazioni d'aliquota di tali
          imposte.
             175. (Omissis).
             176. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui
          al   comma   173   e'   precluso   l'accesso   al  maggiore
          finanziamento  previsto per gli anni 2005, 2006 e 2007, con
          conseguente  immediato  recupero  delle somme eventualmente
          erogate.
             177.- 179. (Omissis).
             180.  La  regione interessata, nelle ipotesi indicate ai
          commi  174 e 176 nonche' in caso di mancato adempimento per
          gli  anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto
          tecnico  dell'Agenzia  per  i  servizi  sanitari regionali,
          procede  ad  una  ricognizione  delle  cause  ed elabora un
          programma     operativo     di     riorganizzazione,     di
          riqualificazione  o di potenziamento del Servizio sanitario
          regionale,  di durata non superiore al triennio. I Ministri
          della  salute  e dell'economia e delle finanze e la singola
          regione   stipulano  apposito  accordo  che  individui  gli
          interventi  necessari  per il perseguimento dell'equilibrio
          economico,   nel   rispetto   dei   livelli  essenziali  di
          assistenza  e degli adempimenti di cui alla intesa prevista
          dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione
          necessaria  per  la riattribuzione alla regione interessata
          del  maggiore  finanziamento  anche  in  maniera parziale e
          graduale,  subordinatamente  alla  verifica della effettiva
          attuazione del programma.
             (Omissis)».
             -  Il  testo dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  del  21  dicembre  2007,  n.  3635  recante:
          “Disposizioni  urgenti di protezione civile dirette a
          fronteggiare   l'emergenza   socio-economico-sanitaria  nel
          territorio  della  regione  Calabria”  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2008.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  citato
          decreto-legge 159 del 2007 :
             «Art.   4   (Commissari   ad   acta   per   le   regioni
          inadempienti).  - 1. Qualora nel procedimento di verifica e
          monitoraggio  dei  singoli Piani di rientro, effettuato dal
          Tavolo   di  verifica  degli  adempimenti  e  dal  Comitato
          permanente  per  la  verifica  dei  livelli  essenziali  di
          assistenza,  di  cui  rispettivamente  agli articoli 12 e 9
          dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
          maggio  2005,  con  le  modalita'  previste  dagli  accordi
          sottoscritti  ai  sensi  dell'articolo1,  comma  180, della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
          si  prefiguri  il  mancato  rispetto da parte della regione
          degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione
          alla   realizzabilita'  degli  equilibri  finanziari  nella
          dimensione  e  nei tempi ivi programmati, in funzione degli
          interventi        di        risanamento,       riequilibrio
          economico-finanziario  e  di  riorganizzazione  del sistema
          sanitario  regionale, anche sotto il profilo amministrativo
          e   contabile,  tale  da  mettere  in  pericolo  la  tutela
          dell'unita'   economica  e  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni,   ferme   restando   le  disposizioni  di  cui
          all'articolo  1,  comma  796,  lettera  b),  della legge 27
          dicembre  2006,  n.  296,  il  Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1,
          della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro
          dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
          della  salute, sentito il Ministro per gli affari regionali
          e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro
          quindici  giorni  tutti gli atti normativi, amministrativi,
          organizzativi   e   gestionali   idonei   a   garantire  il
          conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano.
             2.  Ove  la  regione  non adempia alla diffida di cui al
          comma  1,  ovvero  gli  atti  e  le azioni posti in essere,
          valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei
          o   insufficienti   al   raggiungimento   degli   obiettivi
          programmati,  il  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministro  della  salute, sentito il Ministro per gli affari
          regionali  e  le autonomie locali, nomina un commissario ad
          acta  per  l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di
          rientro.  Al  fine di assicurare la puntuale attuazione del
          piano  di  rientro,  il Consiglio dei Ministri, su proposta
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il  Ministro  del  lavoro,  della  salute e delle politiche
          sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
          puo'   nominare,   anche   dopo   l'inizio  della  gestione
          commissariale,  uno  o  piu' subcommissari di qualificate e
          comprovate  professionalita'  ed  esperienza  in materia di
          gestione   sanitaria,  con  il  compito  di  affiancare  il
          commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti
          da  assumere  in esecuzione dell'incarico commissariale. Il
          commissario  puo'  avvalersi  dei subcommissari anche quali
          soggetti  attuatori  e  puo'  motivatamente  disporre,  nei
          confronti  dei  direttori  generali delle aziende sanitarie
          locali,   delle  aziende  ospedaliere,  degli  istituti  di
          ricovero  e  cura  a carattere scientifico pubblici e delle
          aziende   ospedaliere   universitarie,  fermo  restando  il
          trattamento  economico  in  godimento, la sospensione dalle
          funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto
          attuatore,  e  l'assegnazione  ad  altro incarico fino alla
          durata  massima  del  commissariamento ovvero alla naturale
          scadenza  del  rapporto  con l'ente del servizio sanitario.
          Gli  eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale
          sono a carico della regione interessata, che mette altresi'
          a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i
          mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il  Ministro  del  lavoro,  della  salute e delle politiche
          sociali,  sono  determinati  i  compensi degli organi della
          gestione  commissariale.  Le regioni provvedono ai predetti
          adempimenti  utilizzando  le  risorse  finanziarie, umane e
          strumentali disponibili a legislazione vigente.
             2-bis.   I   crediti   interessati  dalle  procedure  di
          accertamento  e  riconciliazione del debito pregresso al 31
          dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani
          di  rientro  dai  deficit  sanitari  di cui all'articolo 1,
          comma  180,  della  legge  30  dicembre 2004, n. 311, per i
          quali  sia  stata  fatta  la  richiesta  ai creditori della
          comunicazione  di  informazioni, entro un termine definito,
          sui  crediti vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque
          anni  dalla data in cui sono maturati, e comunque non prima
          di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge  di  conversione  del presente decreto, qualora, alla
          scadenza   del   termine  fissato,  non  sia  pervenuta  la
          comunicazione  richiesta.  A  decorrere  dal termine per la
          predetta  comunicazione, i crediti di cui al presente comma
          non producono interessi.».
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 164 dell'articolo 1
          della citata legge n. 311 del 2004:
             «Art. 1 (..). - (Omissis).
             164. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari
          e  la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
          il  triennio  2005-2007  il livello complessivo della spesa
          del  Servizio  sanitario  nazionale,  al  cui finanziamento
          concorre lo Stato, e' determinato in 88.195 milioni di euro
          per  l'anno  2005, 89.960 milioni di euro per l'anno 2006 e
          91.759  milioni di euro per l'anno 2007. I predetti importi
          ricomprendono  anche  quello  di  50  milioni  di euro, per
          ciascuno   degli  anni  indicati,  a  titolo  di  ulteriore
          finanziamento  a carico dello Stato per l'ospedale «Bambino
          Gesu'».   Lo   Stato,   in   deroga   a   quanto  stabilito
          dall'articolo  4,  comma  3, del decreto-legge 18 settembre
          2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          novembre  2001,  n.  405, concorre al ripiano dei disavanzi
          del  Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e
          2003.  A  tal  fine e' autorizzata, a titolo di regolazione
          debitoria,  la  spesa  di  2.000 milioni di euro per l'anno
          2005,  di cui 50 milioni di euro finalizzati al ripiano dei
          disavanzi  della  regione  Lazio per l'anno 2003, derivanti
          dal   finanziamento   dell'ospedale   «Bambino  Gesu'».  Le
          predette  disponibilita'  finanziarie sono ripartite tra le
          regioni  con decreto del Ministro della salute, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
          la Conferenza Stato-Regioni.
             (omissis)».
             -  Si riporta il testo vigente del comma 796, lettera a)
          della    legge   27   dicembre   2006,   n.   296   recante
          “Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007):
             «Art. 1 (..). - (Omissis).
             796. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari
          e  la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
          il  triennio  2007-2009,  in  attuazione  del protocollo di
          intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano per un patto nazionale per la salute
          sul  quale  la  Conferenza  delle  regioni e delle province
          autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso
          la propria condivisione:
              a)  il  finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
          cui  concorre  ordinariamente  lo  Stato, e' determinato in
          96.040  milioni  di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni
          di  euro  per  l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per
          l'anno  2009,  comprensivi  dell'importo  di  50 milioni di
          euro,  per  ciascuno  degli  anni  indicati,  a  titolo  di
          ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
          «Bambino  Gesu'»,  preventivamente  accantonati  ed erogati
          direttamente allo stesso ospedale dallo Stato. All'articolo
          1,  comma  278,  della  legge  23 dicembre 2005, n. 266, le
          parole:  «a decorrere dall'anno 2006» sono sostituite dalle
          seguenti: «limitatamente all'anno 2006»;
             (omissis).».
             -  Si riporta il testo del comma 2 dell'Allegato 1 della
          citata Intesa Stato- regioni del 23 marzo 2005:
              Allegato 1 - (omissis).
             2. E'   previsto   che   le   Regioni  siano  tenute  ad
          ottemperare ai seguenti adempimenti, e in particolare a:
              a)  mantenere  la stabilita' e l'equilibrio di gestione
          del servizio sanitario regionale, tramite:
               misure  di  contenimento  della  spesa  (strumenti  di
          controllo  della domanda, riduzione della spesa sanitaria o
          in altri settori, applicazione di strumenti fiscali);
               la   quantificazione  dei  maggiori  oneri  a  proprio
          carico,  indicandone  la copertura (art.4, commi 2 e 3, del
          decreto-legge  18  settembre  2001, n. 347, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405);
              b)  adempiere  alle disposizioni in materia di acquisto
          di  beni  e servizi, cosi' come previsto dall'art. 2, comma
          1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 16 novembre 2001, n. 405,
          cosi'  come  modificato dall'art. 3, comma 168, della legge
          24 dicembre 2003, n. 350;
             (omissis).».