(( Art. 22-bis


Compensazione  di  crediti  e  debiti  delle regioni e delle province
                              autonome


  1.  Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria  generale  dello  Stato  e'  autorizzato  a effettuare, se
necessario  anche  in piu' anni, a carico di somme a qualsiasi titolo
corrisposte,  con  l'esclusione  di quelle destinate al finanziamento
della sanita', le compensazioni degli importi a credito e a debito di
ciascuna  regione  e  provincia  autonoma, connesse alle modalita' di
riscossione  della  tassa  automobilistica sul territorio nazionale a
decorrere  dall'anno  2005.  Le  compensazioni  sono indicate, solo a
questo  fine, nella tabella di riparto approvata dalla Conferenza dei
presidenti  delle regioni e delle province autonome. Le compensazioni
relative  alle  autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle
norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari.
  2.  La  procedura  di  cui al comma 1 e' applicata nelle more della
definizione  di un meccanismo automatico di acquisizione dei proventi
derivanti  dalla  riscossione della tassa automobilistica spettante a
ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  in  base alla legislazione
vigente. ))