(( Art. 22-ter


         Disposizioni in materia di accesso al pensionamento


   1.  Inattuazione  della  sentenza  della  Corte di giustizia delle
Comunita'  europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo
2,  comma  21,  della  legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in
fine,  i  seguenti  periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le
predette  lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
al  primo  periodo  del  presente  comma e il requisito anagrafico di
sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge
23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati
di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati
di  un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonche' di un ulteriore
anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'eta' di
sessantacinque  anni.  Restano ferme la disciplina vigente in materia
di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti
relative  a  specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici
piu'  elevati,  nonche'  le  disposizioni  di  cui all'articolo 2 del
decreto  legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al
presente  comma,  che  abbiano  maturato  entro il 31 dicembre 2009 i
requisiti  di  eta'  e  di  anzianita'  contributiva  previsti  dalla
normativa  vigente  prima  della  data  di  entrata  in  vigore della
presente  disposizione ai fini del diritto all'accesso al trattamento
pensionistico  di  vecchiaia,  conseguono il diritto alla prestazione
pensionistica  secondo  la  predetta  normativa  e  possono  chiedere
all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto».
  2.  Adecorrere  dal  1° gennaio 2015 i requisiti di eta' anagrafica
per   l'accesso  al  sistema  pensionistico  italiano  sono  adeguati
all'incremento   della   speranza  di  vita  accertato  dall'Istituto
nazionale  di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al
quinquennio  precedente.  Con  regolamento  da  emanare  entro  il 31
dicembre  2014,  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto  1988,  n.  400,  e  successive modificazioni, su proposta del
Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' emanata la
normativa  tecnica  di  attuazione.  In  sede  di  prima  attuazione,
l'incremento  dell'eta'  pensionabile  riferito  al primo quinquennio
antecedente  non  puo'  comunque  superare  i  tre mesi. Lo schema di
regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica,
e'  trasmesso  alle Camere per il parere delle Commissioni competenti
per materia e per i profili di carattere finanziario.
  3.  Le  economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono
nel  Fondo  strategico  per  il Paese a sostegno dell'economia reale,
istituito  presso  la  Presidenzadel  Consiglio  dei ministri, di cui
all'articolo  18,  comma  1,  lettera  b-bis),  del  decreto-legge 29
novembre  2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio  2009,  n.  2,  e  successive  modificazioni,  per interventi
dedicati  a  politiche sociali e familiari con particolare attenzione
alla non autosufficienza; a tale fine la dotazione del predetto Fondo
e'  incrementata  di  120  milioni  di  euro  nell'anno 2010 e di 242
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
             «2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  in  materia,  che  si pronunciano
          entro   trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati  i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
          le   quali   le   leggi   della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio   della  potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici della materia e
          dispongono  l'abrogazione  delle norme vigenti, con effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1, lettera b-bis),
          dell'art.  18  del  decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185
          (Misure   urgenti  per  il  sostegno  a  famiglie,  lavoro,
          occupazione   e  impresa  e  per  ridisegnare  in  funzione
          anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
             «1.  In considerazione della eccezionale crisi economica
          internazionale   e   della   conseguente  necessita'  della
          riprogrammazione  nell'utilizzo  delle risorse disponibili,
          fermi   i   criteri   di  ripartizione  territoriale  e  le
          competenze  regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai sensi
          degli  articoli  6-quater e 6-quinques del decreto-legge 25
          giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
          non  delegabile  dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          nonche'   con   il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  per  quanto attiene alla lettera b), in coerenza
          con  gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto,
          assegna  una  quota delle risorse nazionali disponibili del
          Fondo aree sottoutilizzate:
              a)  al  Fondo sociale per occupazione e formazione, che
          e'  istituito  nello  stato di previsione del Ministero del
          lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali nel quale
          affluiscono  anche  le risorse del Fondo per l'occupazione,
          nonche'  le  risorse  comunque  destinate  al finanziamento
          degli   ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga  alla
          normativa  vigente  e quelle destinate in via ordinaria dal
          CIPE alla formazione;
              b)  al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
          del  decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
          la  messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere di
          risanamento  ambientale,  per l'edilizia carceraria, per le
          infrastrutture  museali ed archeologiche, per l'innovazione
          tecnologica   e   le   infrastrutture  strategiche  per  la
          mobilita';
              b-bis)  al  Fondo  strategico  per  il Paese a sostegno
          dell'economia  reale,  istituito  presso  la Presidenza del
          Consiglio dei Ministri».