Art. 23.


                         Proroga di termini


   1.  All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n.
158,  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n.
199,  le parole «30 giugno 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2009,».
  2. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n.  5,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.
33,  le  parole  «fino  al  30  giugno  2009.»  sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2009.».
  ((  3.  All'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  1, le parole: «al 31 dicembre 2009» sono sostituite
dalle  seguenti:  «al  31  dicembre  2010»  e le parole: «entro il 30
giugno  2009»  sono  sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre
2009»;
   b)  al  comma  4,  le  parole: «al 30 giugno 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «al 30 settembre 2009».))
  4. Al fine di assicurare l'assunzione nella qualifica di vigile del
fuoco  delle  unita'  autorizzate per l'anno 2009, tenuto conto della
vigenza  delle  sole  graduatorie  dei  concorsi  per titoli ed esami
riservati  ai  vigili  volontari ausiliari collocati in congedo negli
anni  2004  e 2005, dalle quali attingere in parti uguali, il termine
di scadenza relativo alla graduatoria per il 2004, e' prorogato al 31
dicembre   2009.  E'  altresi'  prorogata  al  31  dicembre  2009  la
graduatoria  del  concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore
antincendi della posizione C2.
  5. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31,  le  parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2010».
  6.  All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del
((  codice  dei  beni culturali e del paesaggio, di cui al )) decreto
legislativo  22  gennaio  2004, n. 42, e successive modificazioni, le
parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2009».
  7.  Al  comma  14  dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  17
settembre  2007, n. 164, le parole «e comunque non oltre il 30 giugno
2009»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «e comunque non oltre il 31
dicembre 2009».
  8.  All'articolo  8,  comma  1,  lettera  c),  terzo  periodo,  del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30
giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
  9. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge
28  dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge
26  febbraio  2007,  n.  17,  come da ultimo modificato dal comma 10,
dell'articolo   4-bis,  del  decreto-legge  3  giugno  2008,  n.  97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per
completare  l'adeguamento  alle  disposizioni  di prevenzione incendi
delle  strutture  ricettive  turistico-alberghiere con oltre 25 posti
letto,  esistenti  alla  data  di  entrata  in vigore del decreto del
Ministro  dell'interno  in  data  9  aprile  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  116  del  20 maggio 1994, e' prorogato al 31
dicembre  2010.  La  proroga del termine di cui al presente comma, si
applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato,
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
al   Comando   provinciale   dei  Vigili  del  fuoco  competente  per
territorio,  il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere
di  conformita' previsto dall'articolo 2 del (( regolamento di cui al
)) decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. In
pendenza  del  termine  per  la  presentazione del progetto di cui al
presente comma, restano sospesi i procedimenti volti all'accertamento
dell'ottemperanza  agli  obblighi  previsti  dal decreto del Ministro
dell'interno  in  data  9  aprile  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994.
  10. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31
dicembre  2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio  2008,  n.  31,  le  parole:  «fino  al 30 giugno 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2009».
  11.  All'articolo  14, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre
2008,  n.  188,  le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«nove mesi».
  12.  All'articolo  354,  comma  4,  del  codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
da  ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre  2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio  2009, n. 14, le parole: «e comunque non oltre diciotto mesi
dopo  il  termine  previsto  dal  comma  2,  dell'articolo  355» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «e comunque non oltre ventiquattro mesi
dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».
  13.  All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.
7,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,
le  parole: «dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata
in  vigore  del  decreto  di  cui  al  comma  7,  primo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «dal 1o ottobre 2009».
  14. Per le popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici,
che  hanno  colpito  la  regione Abruzzo a partire dal mese di aprile
2009,  come  identificati  con il decreto del Commissario delegato 16
aprile  2009,  n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17
aprile  2009, i termini di cui agli articoli 191, comma 2, 192, comma
2, e 193, comma 2, del (( codice della proprieta' industriale, di cui
al  )) decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono prorogati di
sei  mesi. La richiesta di cui all'articolo 191, comma 2 e 192, comma
2,  nonche'  l'istanza  di  cui all'articolo 193, comma 2, del citato
decreto   legislativo  n.  30  del  2005,  deve  essere  accompagnata
unicamente  dall'autocertificazione  da  cui risulti la condizione di
residente in uno dei comuni di cui al presente comma.
  ((  14-bis.  All'articolo  4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n.
347,  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.
39, dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente:
   «4-ter.  1.  Nel caso in cui, al termine di scadenza, il programma
non  risulti  completato,  in  ragione  delle conseguenze negative di
ordine  economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009
nella regione Abruzzo, nonche' delle conseguenti difficolta' connesse
alla  definizione  dei  problemi  occupazionali,  il  Ministro  dello
sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito
il  comitato di sorveglianza, puo' disporre la proroga del termine di
esecuzione  del  programma  per  le  imprese  con unita' locali nella
regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2010».))
  15.  Al  fine  di  agevolare  la ripresa delle attivita' nelle zone
colpite  dal  sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il
rinnovo   degli   organi   delle   Camere  di  commercio,  industria,
artigianato,  agricoltura (( dell'Aquila, previste dal regolamento ))
di  cui  al  decreto  (( del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato )) 24 luglio 1996, n. 501, e' prorogato al 30 aprile
2010, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi
delle Camere di commercio stesse.
  ((  15-bis.  Al  fine di agevolare la ripresa delle attivita' nelle
zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per
il  rinnovo  degli  organi dell'Accademia di belle arti dell'Aquila e
del  Conservatorio  «Alfredo  Casella» dell'Aquila e' differito al 30
aprile 2011, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli
organi dell'Accademia e del Conservatorio stessi. ))
  16.  All'articolo  2,  comma  447, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, come da ultimo modificato dall'articolo 19, del decreto-legge 30
dicembre  2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio  2009,  n.  14,  le  parole:  «decorsi  diciotto  mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «decorsi ventiquattro mesi».
  17.   Il   Consiglio   della   magistratura  militare  nell'attuale
composizione   e'  prorogato  fino  al  13  novembre  2009,  ai  fini
dell'attuazione  degli  adempimenti correlati alle modifiche previste
dal comma 18.
  18.  All'articolo  1  della  legge  30  dicembre 1988, n. 561, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1)   la  lettera  c),  e'  sostituita  dalla  seguente:  «c)  due
componenti eletti dai magistrati militari; »;
    2) la lettera d), e' sostituita dalla seguente: «d) un componente
estraneo  alla  magistratura militare, che assume le funzioni di vice
presidente,  scelto  d'intesa  tra  i Presidenti delle due Camere fra
professori  ordinari  di universita' in materie giuridiche e avvocati
con  almeno  quindici  anni di esercizio professionale; il componente
estraneo  alla  magistratura  militare  non puo' esercitare attivita'
professionale  suscettibile  di  interferire  con  le  funzioni della
magistratura  militare  ne'  puo'  esercitare attivita' professionale
nell'interesse   o   per   conto,   ovvero  contro  l'amministrazione
militare.»;
   b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  «1-bis. Ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo 2,
comma  603,  lettera c), primo periodo, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i
magistrati   militari   componenti   elettivi   del  Consiglio  della
magistratura  militare  sono  collocati fuori ruolo per la durata del
mandato ed il posto di organico e' reso indisponibile per la medesima
durata.»;
   c) il comma 2, e' sostituito dal seguente:
  «2.  L'attivita'  e  l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio
della magistratura militare sono promosse dal presidente, sostituito,
in caso di impedimento, dal vice presidente.»;
   d)  al  comma  4,  le parole «almeno cinque componenti, di cui tre
elettivi.» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre componenti, di
cui uno elettivo.»;
   e) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1)  le  parole  «dei  componenti  non magistrati» sono sostituite
dalle seguenti: «del componente non magistrato»;
    2)  le  parole  «tali componenti» sono sostituite dalle seguenti:
«tale componente»;
   f)  al  comma  8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica, su proposta del Ministro
della  difesa, e' rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di
segreteria  del  Consiglio  della magistratura militare, in riduzione
rispetto a quella attuale.».
  19.  E'  abrogato  il  comma  604  dell'articolo  2  della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Le prime elezioni per il rinnovo del Consiglio
della  magistratura  militare,  successive  alla  data  di entrata in
vigore  del presente decreto, sono indette con decreto del Presidente
del  Consiglio  della  magistratura  militare  da  adottarsi  tra  il
sessantesimo  e il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza
di cui al comma 17.
  20.   Il   termine   di  cui  all'articolo  4-bis,  comma  18,  del
decreto-legge  3  giugno  2008, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  2 agosto 2008, n. 129, e' prorogato, senza oneri per la
finanza  pubblica, fino al completamento delle procedure occorrenti a
rendere   effettivamente   operativa   ((   l'Agenzia   nazionale  di
valutazione  del  sistema  universitario e della ricerca )) (ANVUR) e
comunque non oltre il 31 dicembre 2009.
  21.  All'articolo  5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre
2008,  n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009,  n.  13,  le  parole:  «30  giugno 2009», sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2009».
  ((   21-bis.   Il  Fondo  per  gli  eventi  sportivi  di  rilevanza
internazionale,  di  cui  all'articolo  1, comma 1291, della legge 27
dicembre  2006,  n.  296,  e'  incrementato di 10 milioni di euro per
l'anno 2010.
  21-ter.  L'articolo  1,  comma  1-bis,  del decreto-legge 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008,  n.  133,  si  applica  anche alla legge finanziaria per l'anno
2010.
  21-quater.  Al comma 3 dell'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008,  n.  133,  le  parole:  «limitatamente  al  prossimo  esercizio
finanziario»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «limitatamente agli
esercizi finanziari 2009 e 2010».
  21-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3
aprile  2006,  n.  152, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del
decreto  legislativo  16 gennaio 2008, n. 4, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «I termini di cui al presente comma si applicano ai
procedimenti  avviati  successivamente alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4».
  21-sexies.   Il   termine   per  le  istanze  di  cui  al  comma  2
dell'articolo  65  della  legge 21 novembre 2000, n. 342, e' riaperto
per  i  centottanta  giorni successivi alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto per le rivendite gia'
istituite  con  contratto  antecedente alla data del 31 dicembre 2008
inpossesso dei requisiti stabiliti dal citato comma, purche', entro i
centoventi  giorni  successivi  alla  data di entrata in vigore della
legge  di conversione del presente decreto, siano intestate a persone
fisiche.
  21-septies.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono  individuate le modalita' per la semplificazione delle procedure
di   rilevazione   contabile  degli  aggi  e  dei  compensi  comunque
denominati spettanti ai soggetti che effettuano attivita' di cessione
di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative
e valori similari, nonche' di gestione del lotto, delle lotterie e di
servizi  di  incasso  delle  tasse  automobilistiche e delle tasse di
concessione  governativa  o attivita' analoghe e che si avvalgono dei
regimi  contabili  di  cui  all'articolo 18, comma 1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
  21-octies.  All'articolo  6,  numeri  1  e  5,  della parte I della
tariffa  allegata  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26
ottobre  1972,  n. 642, e successive modificazioni, le parole da: «1.
Apposita  carta  bollata»  fino  a: «dieci marche del taglio massimo»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «1.  Contrassegni emessi ai sensi
dell'articolo  3,  comma  1, lettera a), aventi data di emissione non
successiva  a  quella  riportata  sulla  cambiale, per un valore pari
all'imposta dovuta».
  21-novies.  All'articolo  1,  comma  1130,  della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  le  parole:  «1o gennaio 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «1o gennaio 2011».
  21-decies.  All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio
2003,  n.  105,  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio
2003, n. 170, e successive modificazioni, le parole: «anno 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «anno 2010».))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1 dell'art. 1 del
          decreto-legge  20  ottobre 2008, n. 158 (Misure urgenti per
          contenere  il  disagio  abitativo  di particolari categorie
          sociali),  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 18
          dicembre 2008, n. 199, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
             «Art.  1. - 1. Al fine di ridurre il disagio abitativo e
          di  favorire il passaggio da casa a casa per le particolari
          categorie  sociali  individuate  dall'articolo  1, comma 1,
          della  legge  8  febbraio  2007,  n.  9,  in  attesa  della
          realizzazione  delle misure e degli interventi previsti dal
          Piano  nazionale  di edilizia abitativa di cui all'articolo
          11  del  decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008, n. 133,
          l'esecuzione  dei  provvedimenti  di  rilascio  per  finita
          locazione  degli  immobili  adibiti  ad uso abitativo, gia'
          sospesa  fino  al  15  ottobre  2008 ai sensi dell'articolo
          22-ter   del   decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          2008,  n.  31,  e'  ulteriormente  differita al 31 dicembre
          2009,  nei  comuni  di  cui  all'articolo 1, comma 1, della
          legge 8 febbraio 2007, n. 9.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 1 dell'art. 7-bis del
          decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5 (Misure urgenti a
          sostegno   dei   settori   industriali  in  crisi,  nonche'
          disposizioni   in   materia   di   produzione   lattiera  e
          rateizzazione  del  debito  nel settore lattiero-caseario),
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
          n. 33, cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  7-bis (Sospensione dell'efficacia di disposizioni
          in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non
          di  linea).  -  1.  Nelle  more  della  ridefinizione della
          disciplina  dettata  dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in
          materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di
          linea,   da   effettuare   nel  rispetto  delle  competenze
          attribuite  dal  quadro costituzionale e ordinamentale alle
          regioni  e  agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29,
          comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio
          2009, n. 14, e' sospesa fino al 31 dicembre 2009.».

             -  Si  riporta il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 41 del
          decreto-legge  30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini
          previsti   da   disposizioni   legislative  e  disposizioni
          finanziarie  urgenti), convertito, con modificazioni, dalla
          legge  27 febbraio 2009, n. 14, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
             «Art.  41  (Proroghe  di termini in materia finanziaria.
          Proroga  di  termini  in  materia  di  istruzione  e misure
          relative  all'attuazione  della Programmazione cofinanziata
          dall'Unione  europea  per  il  periodo  2007-2013). - 1. Il
          termine  per procedere alle assunzioni di personale a tempo
          indeterminato   relative   alle   cessazioni   verificatesi
          nell'anno  2007,  di  cui  all'articolo 1, commi 523 e 643,
          della   legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive
          modificazioni,  e'  prorogato  al  31  dicembre  2010  e le
          relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
          dicembre 2009».
             (Omissis).
             «4. Il termine per effettuare le assunzioni di personale
          gia'  autorizzate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3,
          comma  89,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e'
          prorogato al 30 settembre 2009. ».
             -  Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 28 del gia'
          citato decreto-legge n. 248 del 2007, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «Art.  28  (Proroga  dei  termini  per il riordino ed il
          riassetto   delle  partecipazioni  societarie  dell'Agenzia
          nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
          di  impresa  S.p.A.).  - 1. Il termine per l'attuazione del
          piano  di  riordino  e  di dismissione previsto dal secondo
          periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre
          2006, n. 296, e' differito al 30 giugno 2010 in riferimento
          alle   societa'   regionali   dell'Agenzia   nazionale  per
          l'attrazione  degli  investimenti  e lo sviluppo di impresa
          S.p.A.,  per  consentire  il  completamento delle attivita'
          connesse  alla  loro  cessione  alle  regioni.  Al  fine di
          salvaguardare  il  loro equilibrio economico e finanziario,
          le  societa'  regionali  continuano a svolgere le attivita'
          previste  dai contratti di servizio con l'Agenzia, relativi
          ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
          185,   e  vigenti  all'atto  del  loro  trasferimento  alle
          regioni,  fino  al subentro di queste ultime nell'esercizio
          delle  funzioni  svolte dalla suddetta Agenzia in relazione
          agli interventi di cui ai medesimi titoli. Per garantire la
          continuita'  nell'esercizio  delle  funzioni,  il  Ministro
          dello   sviluppo  economico,  con  decreto  di  natura  non
          regolamentare,  di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  definisce  le modalita', i termini e le procedure
          per  il  graduale  subentro  delle  regioni, da completarsi
          entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di cui al secondo
          periodo,  le attivita' che, in via transitoria, sono svolte
          dall'Agenzia  anche dopo tale subentro, nonche' le misure e
          le modalita' del cofinanziamento nazionale, secondo criteri
          che  favoriscano  l'attuazione  dell'articolo 1, comma 461,
          della  citata legge n. 296 del 2006, dei progetti regionali
          in  materia  di  autoimprenditorialita'  e  autoimpiego,  a
          valere  sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
          di  cui  all'articolo  61  della legge 27 dicembre 2002, n.
          289, assegnate al Ministero dello sviluppo economico.».

             -  Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 159 del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
          culturali  e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
          L.  6  luglio  2002,  n.  137), cosi' come modificato dalla
          presente legge:

             «159  (Regime  transitorio  in materia di autorizzazione
          paesaggistica).   -   1.   Fino  al  31  dicembre  2009  il
          procedimento   rivolto   al   rilascio  dell'autorizzazione
          paesaggistica e' disciplinato secondo il regime transitorio
          di  cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo
          IV   si   applica   anche   ai   procedimenti  di  rilascio
          dell'autorizzazione  paesaggistica  che  alla  data  del 31
          dicembre 2009 non si siano ancora conclusi con l'emanazione
          della  relativa  autorizzazione  o approvazione. Entro tale
          data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei
          soggetti     delegati    all'esercizio    della    funzione
          autorizzatoria  in  materia  di paesaggio, dei requisiti di
          organizzazione    e   di   competenza   tecnico-scientifica
          stabiliti   dall'articolo   146,  comma  6,  apportando  le
          eventuali   necessarie   modificazioni   all'assetto  della
          funzione  delegata.  Il mancato adempimento, da parte delle
          regioni,   di   quanto  prescritto  al  precedente  periodo
          determina  la  decadenza  delle deleghe in essere alla data
          del 31 dicembre 2009.».
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 14 dell'art. 19 del
          decreto  legislativo  17 settembre 2007, n. 164 (Attuazione
          della   direttiva  2004/39/CE  relativa  ai  mercati  degli
          strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE,
          93/6/CEE  e  2000/12/CE  e abroga la direttiva 93/22/CEE.),
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «14.   Fino   alla   data   di  entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti   di  cui  all'articolo  18-bis  del  decreto
          legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre
          il  31  dicembre  2009,  la  riserva  di  attivita'  di cui
          all'articolo  18  del  medesimo  decreto  non pregiudica la
          possibilita'  per  i soggetti che, alla data del 31 ottobre
          2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di
          continuare  a  svolgere  il servizio di cui all'articolo 1,
          comma  5,  lettera  f), del decreto legislativo 24 febbraio
          1998,  n.  58,  senza  detenere somme di denaro o strumenti
          finanziari di pertinenza dei clienti.».
             -  Si  riporta il testo del comma 1 dell'art. 8 del gia'
          citato decreto-legge n. 248 del 2007, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «Art.  8  (Piani  di  rientro,  tariffe  di  prestazioni
          sanitarie e percorsi diagnostico-terapeutici). - 1. Ai fini
          del  rispetto  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica e di
          programmazione  sanitaria connessi anche all'attuazione dei
          piani  di  rientro  dei  disavanzi  sanitari e alla stipula
          degli  accordi  con  le strutture erogatrici di prestazioni
          sanitarie  per  conto del Servizio sanitario nazionale sono
          disposti i seguenti interventi:
              a)  con riferimento all'anno 2007, nelle regioni per le
          quali  si  e'  verificato  il  mancato raggiungimento degli
          obiettivi   programmati   di   risanamento  e  riequilibrio
          economico-finanziario  contenuti  nello  specifico piano di
          rientro   dai   disavanzi   sanitari,  di  cui  all'accordo
          sottoscritto,  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 180, della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
          non  si  applicano  gli  effetti  previsti dall'articolo 1,
          comma  796,  lettera  b),  sesto  periodo,  della  legge 27
          dicembre    2006,   n.   296,   limitatamente   all'importo
          corrispondente   a  quello  per  il  quale  la  regione  ha
          adottato,  entro  il  31 dicembre 2007, misure di copertura
          idonee  e  congrue  a conseguire l'equilibrio economico nel
          settore  sanitario  per  il  medesimo  anno, fermo restando
          quanto   previsto  dall'articolo  4  del  decreto-legge  1°
          ottobre  2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222;
              b)   all'art.   8-quinquies,   comma   2,  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la lettera e) e'
          aggiunta la seguente:
               «e-bis)  la modalita' con cui viene comunque garantito
          il  rispetto  del  limite  di remunerazione delle strutture
          correlato  ai  volumi  di  prestazioni, concordato ai sensi
          della  lettera  d),  prevedendo che in caso di incremento a
          seguito  di  modificazioni,  comunque intervenute nel corso
          dell'anno,  dei  valori unitari dei tariffari regionali per
          la    remunerazione   delle   prestazioni   di   assistenza
          ospedaliera,  delle prestazioni di assistenza specialistica
          ambulatoriale,  nonche'  delle  altre  prestazioni comunque
          remunerate  a  tariffa,  il  volume  massimo di prestazioni
          remunerate,   di   cui   alla   lettera   b),   si  intende
          rideterminato  nella  misura necessaria al mantenimento dei
          limiti  indicati  alla lettera d), fatta salva la possibile
          stipula    di    accordi    integrativi,    nel    rispetto
          dell'equilibrio economico-finanziario programmato»;
              c)  entro  il  30 giugno 2008, al fine di permettere la
          definitiva  estinzione dei crediti pregressi certi, liquidi
          ed    esigibili    vantati   nei   confronti   dell'azienda
          universitaria   Policlinico   Umberto   I,  il  commissario
          liquidatore  e'  autorizzato  ad effettuare transazioni nel
          limite massimo del 90 per cento del credito accertato sulla
          sorte  capitale,  ad  esclusione  degli  interessi  e della
          rivalutazione  monetaria,  previa  definitiva  rinuncia  da
          parte  dei  creditori  ad  ogni  azione  e  pretesa. Per le
          finalita'  di  cui al primo periodo e' autorizzata la spesa
          di  250  milioni  di  euro  per  il  2008.  Tale  somma  e'
          trasferita   su   un   conto   vincolato   della   Gestione
          commissariale    dell'azienda   per   l'effettuazione   dei
          pagamenti   entro   il  31  dicembre  2009.  Le  somme  non
          utilizzate   per  l'effettuazione  di  pagamenti  entro  il
          termine  di  cui  al  periodo  precedente sono riversate al
          bilancio  dello  Stato con imputazione ad apposito capitolo
          dello   stato   di   previsione  dell'entrata.  Agli  oneri
          derivanti  dalla  presente  lettera,  pari a 250 milioni di
          euro  per  il 2008, si fa fronte mediante riduzione, per il
          medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma
          12 dell'articolo 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n.
          81,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 3 agosto
          2007, n. 127.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  4 dell'art. 3 del
          decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, (Proroga di termini
          previsti   da   disposizioni   legislative  e  disposizioni
          diverse)  convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  26
          febbraio  2007,  n.  17, come da ultimo modificato dl comma
          10,  dell'art.  4-bis,  del decreto-legge 3 giugno 2008, n.
          97,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 2 agosto
          2008, n. 129:
              «4.  Il termine per il completamento degli investimenti
          per  gli  adempimenti  relativi  alla  messa  a norma delle
          strutture  ricettive,  previsto  dall'articolo 14, comma 1,
          del  decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre 2004, n. 306, e'
          ulteriormente  prorogato al 31 dicembre 2007 per le imprese
          che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili
          del fuoco entro il 30 giugno 2005.».

             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  12  gennaio  1998,  n.  37
          (Regolamento  recante  disciplina dei procedimenti relativi
          alla  prevenzione  incendi, a norma dell'articolo 20, comma
          8, della L. 15 marzo 1997, n. 59):
             «Art.  2  (Parere  di  conformita').  -  1. Gli enti e i
          privati  responsabili  delle  attivita'  di  cui al comma 4
          dell'articolo 1 sono tenuti a richiedere al comando l'esame
          dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche
          di quelli esistenti.
             2.  Il  comando  esamina i progetti e si pronuncia sulla
          conformita'  degli  stessi alla normativa antincendio entro
          quarantacinque  giorni dalla data di presentazione. Qualora
          la  complessita'  del  progetto  lo  richieda,  il predetto
          termine,  previa  comunicazione  all'interessato  entro  15
          giorni   dalla  data  di  presentazione  del  progetto,  e'
          differito  al novantesimo giorno. In caso di documentazione
          incompleta  od irregolare ovvero nel caso in cui il comando
          ritenga assolutamente indispensabile richiedere al soggetto
          interessato l'integrazione della documentazione presentata,
          il  termine e' interrotto, per una sola volta, e riprende a
          decorrere  dalla  data  di ricevimento della documentazione
          integrativa  richiesta.  Ove  il comando non si esprima nei
          termini prescritti, il progetto si intende respinto.».
             -  Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 26 del gia'
          citato decreto-legge n. 248 del 2007, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «6.  Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'articolo
          1,  comma  1055,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, e
          successive  modificazioni,  e'  differito al 30 aprile 2008
          per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo
          conto  della  rideterminazione  delle tariffe da applicarsi
          alla  fornitura  dell'acqua  destinata  ai  diversi usi, ad
          opera   del   Comitato  di  cui  all'accordo  di  programma
          sottoscritto  il  5  agosto  1999  dalle  regioni  Puglia e
          Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine
          suddetto,  vi  provvede  il  Commissario  straordinario nei
          successivi  quindici  giorni.  Il  Commissario  e' altresi'
          autorizzato  a  prorogare  i  contratti  in  essere  per la
          gestione  degli  impianti per l'accumulo e la distribuzione
          dell'acqua  fino  al  30  settembre  2009  nei limiti delle
          risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche
          agricole  alimentari  e  forestali  entro il 30 aprile 2008
          effettua   la  ricognizione  sull'esecuzione  dei  progetti
          finanziati,  le  cui opere irrigue siano state realizzate o
          siano  in  corso  di collaudo finale, al fine di verificare
          l'ammontare  degli  interessi attivi maturati non necessari
          per  il completamento delle opere medesime. Tale importo e'
          versato   alle  entrate  diverse  dello  Stato  per  essere
          riassegnato   al   Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari  e  forestali,  che e' autorizzato ad attribuire
          all'Ente  un  contributo  straordinario,  nell'ambito delle
          suddette  disponibilita',  per  concorrere  al  risanamento
          dello  stesso,  facendo  salvo  quanto  necessario  per  il
          risanamento  per il bilancio dell'Ente di cui al comma 1056
          della  medesima legge, in relazione agli interessi maturati
          sulle  opere  realizzate  dallo  stesso, in conseguenza del
          quale  il  Ministro  delle  politiche agricole alimentari e
          forestali,  entro il 30 giugno 2008, emana, d'intesa con le
          regioni  Umbria  e  Toscana,  un decreto avente finalita' e
          caratteristiche  analoghe  a quelle di cui al terzo periodo
          del  comma  1055  dell'articolo  1  della legge 27 dicembre
          2006, n. 296, e successive modificazioni.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 14 del
          decreto  legislativo  20  novembre 2008, n. 188 (Attuazione
          della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e
          relativi  rifiuti  e  che  abroga la direttiva 91/157/CEE),
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «2.  Il  produttore di pile e accumulatori soggetto agli
          obblighi  di cui al comma 1 puo' immettere sul mercato tali
          prodotti   solo  a  seguito  di  iscrizione  telematica  al
          Registro  da  effettuarsi  presso la Camera di commercio di
          competenza.   Tale   iscrizione   deve  essere  effettuata,
          conformemente  a  quanto  previsto dall'allegato III, entro
          nove  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore del presente
          decreto.  Annualmente,  entro  il  31  marzo,  i produttori
          comunicano  alle  Camere  di commercio i dati relativi alle
          pile   ed   accumulatori   immessi  sul  mercato  nazionale
          nell'anno precedente, suddivisi per tipologia; tale dato e'
          comunicato  per la prima volta all'atto dell'iscrizione con
          riferimento all'anno solare precedente.».
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 4 dell'art. 354 del
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (Codice delle
          assicurazioni  private) come da ultimo modificato dall'art.
          16,  comma  1,  del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
          convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009,
          n. 14, cosi' come modificato dalla presente legge:
             «4.  Le  disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate
          in  attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano
          a  essere  applicate, in quanto compatibili, fino alla data
          di  entrata  in  vigore dei provvedimenti adottati ai sensi
          del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque
          non  oltre  ventiquattro  mesi dopo il termine previsto dal
          comma  2  dell'articolo  355.  In  caso  di  violazione  si
          applicano,   con   la   procedura   sanzionatoria  prevista
          dall'articolo  326, gli articoli di cui ai capi II, III, IV
          e   V   del   titolo   XVIII   in  relazione  alle  materie
          rispettivamente disciplinate.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  8 dell'art. 9 del
          decreto-legge  31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la
          tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
          sviluppo  di  attivita'  economiche,  la  nascita  di nuove
          imprese,       la       valorizzazione      dell'istruzione
          tecnico-professionale  e  la  rottamazione di autoveicoli),
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
          n. 40, cosi' come modificato dalla presente legge:

             «8.  La  disciplina  di  cui  al presente articolo trova
          applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2009.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 2 degli articoli 191,
          192  e  193 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
          (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo
          15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273):
             «Art. 191. - (Omissis).
             2. Su richiesta motivata la proroga puo' essere concessa
          fino  ad un massimo di sei mesi dalla data di scadenza o di
          comunicazione  con cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi
          ha fissato il termine.».
             «Art. 192. - (Omissis).
             2.  La  richiesta  deve essere presentata entro due mesi
          dal termine non osservato.».
             «Art. 193. - (Omissis).
             2.  Nel  termine  di  due  mesi dalla data di cessazione
          dell'impedimento  deve essere compiuto l'atto omesso e deve
          essere   presentata   l'istanza   di   reintegrazione   con
          l'indicazione  dei  fatti  e delle giustificazioni e con la
          documentazione  idonea.  L'istanza non e' ricevibile se sia
          trascorso  un  anno  dalla data di scadenza del termine non
          osservato.  Nel  caso di mancato pagamento di un diritto di
          mantenimento  o  rinnovo,  detto periodo di un anno decorre
          dal giorno di scadenza del termine comunque utile stabilito
          per  il  versamento  del diritto. In questo caso deve anche
          allegarsi   l'attestazione  comprovante  il  pagamento  del
          diritto dovuto, comprensivo del diritto di mora.».
             - Il decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501 recante
          «Regolamento  di  attuazione  dell'art.  12, comma 3, della
          legge  29  dicembre  1993,  n.  580, recante riordino delle
          camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura»
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 26 settembre 1996,
          n. 226.
             -  Si  riporta  il testo del comma 447 dell'art. 2 della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione   del   bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato-legge  finanziaria  2008),  come da ultimo modificato
          dall'art.  19,  del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio
          2009, n. 14, cosi' come modificato dalla presente legge:
             «447.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi da 445 a 449
          diventano  efficaci decorsi ventiquattro mesi dalla data di
          entrata in vigore della presente legge.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge 30
          dicembre  1988,  n.  561  (Istituzione  del Consiglio della
          magistratura   militare),   cosi'   come  modificato  dalla
          presente legge:
             «Art.  1.  -  1.  E'  istituito,  con  sede  in Roma, il
          Consiglio della magistratura militare, di cui fanno parte:
              a)  il  primo presidente della Corte di cassazione, che
          lo presiede;
              b)  il procuratore generale militare presso la Corte di
          cassazione;
              c) due componenti eletti dai magistrati militari;
              d)  un  componente estraneo alla magistratura militare,
          che  assume  le funzioni di vicepresidente, scelto d'intesa
          tra  i  Presidenti delle due Camere fra professori ordinari
          di  universita' in materie giuridiche e avvocati con almeno
          quindici  anni  di  esercizio  professionale; il componente
          estraneo  alla  magistratura  militare  non puo' esercitare
          attivita'  professionale suscettibile di interferire con le
          funzioni  della  magistratura  militare ne' puo' esercitare
          attivita'  professionale nell'interesse o per conto, ovvero
          contro l'amministrazione militare.
             1-bis.  Ferma  restando  la  dotazione  organica  di cui
          all'articolo 2, comma 603, lettera c), primo periodo, della
          legge  24  dicembre  2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori
          oneri  per  il  bilancio dello Stato, i magistrati militari
          componenti   elettivi   del  Consiglio  della  magistratura
          militare  sono  collocati  fuori  ruolo  per  la durata del
          mandato  ed  il posto di organico e' reso indisponibile per
          la medesima durata.
             2.  L'attivita'  e  l'attuazione delle deliberazioni del
          Consiglio  della  magistratura  militare  sono promosse dal
          presidente,  sostituito,  in  caso di impedimento, dal vice
          presidente.
             3. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse
          attribuzioni  previste  per  il  Consiglio  superiore della
          magistratura,    ivi    comprese   quelle   concernenti   i
          procedimenti disciplinari, sostituiti al Ministro di grazia
          e  giustizia  e  al procuratore generale presso la Corte di
          cassazione,  rispettivamente, il Ministro della difesa e il
          procuratore   generale   militare   presso   la   Corte  di
          cassazione.  Il procedimento disciplinare nei confronti dei
          magistrati militari e' regolato dalle norme in vigore per i
          magistrati   ordinari.  Il  procuratore  generale  militare
          presso  la  Corte  di  cassazione  esercita  le funzioni di
          pubblico ministero e non partecipa alle deliberazioni.
             4.  Le  deliberazioni  del  Consiglio  sono  adottate  a
          maggioranza  e  per  la  loro  validita'  e'  necessaria la
          presenza  di  almeno tre componenti, di cui uno elettivo. A
          parita' di voti prevale il voto del presidente.
             5. Il Consiglio dura in carica quattro anni.
             6. Per quanto concerne lo stato giuridico del componente
          non  magistrato  del  Consiglio  si  osservano,  in  quanto
          applicabili,  le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n.
          195  , e successive modificazioni. Il trattamento economico
          di  tale componente e' stabilito con decreto del Presidente
          del  Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
          difesa,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, avuto
          riguardo alle incompatibilita', ai carichi di lavoro e alle
          indennita'  dei  componenti  del  Consiglio superiore della
          magistratura eletti dal Parlamento.
             7.  E'  abrogato  l'art. 7 della legge 7 maggio 1981, n.
          180  .  L'azione  disciplinare  nei  confronti  dei giudici
          militari  e'  esercitata  dal  Ministro  della difesa o dal
          procuratore   generale   militare   presso   la   Corte  di
          cassazione.  Si  applicano  a questi ultimi le disposizioni
          del comma 3.
             8.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il Ministro di
          grazia  e  giustizia,  sentito  il Consiglio di Stato, sono
          emanate  le  norme  concernenti l'ufficio di segreteria del
          Consiglio   della   magistratura   militare,   nonche'   le
          disposizioni  occorrenti per il funzionamento del Consiglio
          stesso   e   per  la  sua  prima  formazione  e  quelle  di
          adattamento  delle  corrispondenti disposizioni vigenti per
          il  Consiglio superiore della magistratura. Con decreto del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della
          difesa, e' rideterminata la dotazione organica dell'ufficio
          di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in
          riduzione rispetto a quella attuale.».
             -  Si  riporta il testo del comma 18 dell'art. 4-bis del
          gia' citato decreto-legge n. 97 del 2008:
             «18.  Il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del
          sistema universitario (CNVSU) di cui all'art. 2 della legge
          19  ottobre  1999, n. 370, e' prorogato, nella composizione
          esistente  alla  data  di  entrata in vigore della legge di
          conversione  del  presente  decreto, fino al 31 maggio 2009
          ovvero,  se  ultimate  prima  della  suddetta data, fino al
          completamento   delle   procedure   occorrenti   a  rendere
          effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione
          del  sistema  universitario e della ricerca (ANVUR), di cui
          all'art. 2, commi da 138 a 141, del decreto-legge 3 ottobre
          2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre  2006,  n.  286. Per le attivita' di funzionamento
          del  CNVSU  e  del Comitato di indirizzo per la valutazione
          della ricerca (CIVR) sono utilizzate le risorse finanziarie
          entro  i  limiti  di spesa previsti dall'art. 2, comma 142,
          del  decreto-legge  3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.  286,
          iscritte   nello   stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
             -   Si   riporta   il  testo  del  comma  2-quater,  del
          decreto-legge    30   dicembre   2008,   n.   208   (Misure
          straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione
          dell'ambiente),  convertito, con modificazioni, dalla legge
          27  febbraio  2009,  n.  13,  cosi'  come  modificato dalla
          presente legge:
             «2-quater.   Ove  il  regolamento  di  cui  al  comma  6
          dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
          152,  non  sia  adottato dal Ministro dell'ambiente e della
          tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre 2009,
          i  comuni  che  intendano  adottare  la  tariffa  integrata
          ambientale  (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni
          legislative e regolamentari vigenti.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 1-bis dell'art. 1 del
          decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
          per   lo   sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la    perequazione    tributaria    ),    convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

             «1-bis.  In  via  sperimentale, la legge finanziaria per
          l'anno    2009    contiene    esclusivamente   disposizioni
          strettamente   attinenti   al   suo  contenuto  tipico  con
          l'esclusione  di  disposizioni  finalizzate direttamente al
          sostegno  o  al rilancio dell'economia nonche' di carattere
          ordinamentale, microsettoriale e localistico.».
             -  Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 60 del gia'
          citato decreto-legge n. 112 del 2008, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «3.   Fermo  restando  quanto  previsto  in  materia  di
          flessibilita'  con  la  legge  annuale  di bilancio, in via
          sperimentale, limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e
          2010, nella legge di bilancio, nel rispetto dell'invarianza
          degli   effetti   sui   saldi   di   finanza   pubblica   e
          dell'obiettivo   di  pervenire  ad  un  consolidamento  per
          missioni  e  per programmi di ciascuno stato di previsione,
          possono  essere  rimodulate  tra  i  programmi le dotazioni
          finanziarie  di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione
          per  le  spese  di  natura  obbligatoria,  per  le spese in
          annualita'  e  a  pagamento differito. Le rimodulazioni tra
          spese   di   funzionamento  e  spese  per  interventi  sono
          consentite  nel  limite  del  10  per  cento  delle risorse
          stanziate   per   gli  interventi  stessi.  Resta  precluso
          l'utilizzo  degli  stanziamenti  di spesa in conto capitale
          per  finanziare  spese  correnti.  In  apposito  allegato a
          ciascuno  stato  di  previsione della spesa sono esposte le
          autorizzazioni   legislative   ed  i  relativi  importi  da
          utilizzare per ciascun programma.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 6 dell'art. 26 del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
          ambientale), cosi' come modificato dalla presente legge:
             «6.  I  progetti  sottoposti  alla  fase  di valutazione
          devono   essere   realizzati   entro   cinque   anni  dalla
          pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto
          ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto
          il  provvedimento  puo'  stabilire  un  periodo piu' lungo.
          Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza
          del   proponente,   dall'autorita'   che   ha   emanato  il
          provvedimento,  la  procedura  di  valutazione dell'impatto
          ambientale  deve  essere  reiterata.  I  termini  di cui al
          presente  comma  si  applicano  ai  provvedimenti  adottati
          successivamente  alla data di entrata in vigore del decreto
          legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 65 della
          legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale):
             «2.   Le   rivendite   speciali  annuali  di  generi  di
          monopolio,  gia' istituite con contratto decorrente da data
          antecedente  al 30 giugno 2000, intestate a persone fisiche
          ed  ubicate  in esercizi diversi da quelli specificatamente
          previsti  dal  primo  comma  dell'articolo  53  del  citato
          regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica   14  ottobre  1958,  n.  1074,  possono  essere
          trasformate  in  rivendite ordinarie, ove siano venute meno
          le  condizioni che ne giustificarono a suo tempo l'impianto
          come    speciali    e   nella   accertata   condizione   di
          accessibilita'  diretta  da  parte  del pubblico in genere,
          qualora  i  relativi  gerenti  ne  chiedano, entro sei mesi
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, il
          conferimento  a  trattativa  privata  secondo  le modalita'
          previste  dall'articolo  1,  primo comma, lettera b), della
          legge 23 luglio 1980, n. 384, e successive modificazioni.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 18 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  600  (Disposizioni  comuni  in  materia di accertamento
          delle imposte sui redditi):
             «1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano
          anche  ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono
          obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo
          stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c)
          e  d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi di
          cui  all'articolo  53  del  testo  unico  delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22   dicembre   1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni,  conseguiti  in  un  anno intero non abbiano
          superato  l'ammontare  di  lire  seicento  milioni  per  le
          imprese  aventi  per oggetto prestazioni di servizi, ovvero
          di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre
          attivita',  sono  esonerati  per  l'anno  successivo  dalla
          tenuta  delle scritture contabili prescritte dai precedenti
          articoli,  salvi  gli  obblighi  di  tenuta delle scritture
          previste  da disposizioni diverse dal presente decreto. Per
          i    contribuenti    che    esercitano   contemporaneamente
          prestazioni di servizi ed altre attivita' si fa riferimento
          all'ammontare    dei   ricavi   relativi   alla   attivita'
          prevalente.  In  mancanza  della  distinta  annotazione dei
          ricavi si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle
          prestazioni  di  servizi.  Con  decreto  del Ministro delle
          finanze,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
          stabiliti  i  criteri per la individuazione delle attivita'
          consistenti nella prestazione di servizi.».
             -  Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,   n.   642  (Disciplina  dell'imposta  di  bollo)  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 11 novembre 1972, n.
          292, S.O. n. 3.
             -  Si  riporta il testo del comma 1130 dell'art. 1 della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge   finanziaria  2007),  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
             «1130.  Il  programma di cui al comma 1129, definito con
          decreto  del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e  del  mare,  e  con  il Ministro delle politiche agricole
          alimentari e forestali, da adottare entro centoventi giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge previo
          parere   delle   competenti  Commissioni  parlamentari,  e'
          finalizzato   ad   individuare   le  misure  da  introdurre
          progressivamente   nell'ordinamento   interno  al  fine  di
          giungere  al definitivo divieto, a decorrere dal 1° gennaio
          2011,    della    commercializzazione    di    sacchi   non
          biodegradabili per l'asporto delle merci che non rispondano
          entro   tale  data,  ai  criteri  fissati  dalla  normativa
          comunitaria  e  dalle  norme  tecniche  approvate a livello
          comunitario.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 1-bis dell'art. 3 del
          decreto-legge  9  maggio 2003, n. 105 (Disposizioni urgenti
          per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia
          di  abilitazione all'esercizio di attivita' professionali),
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003,
          n. 170, cosi' come modificato dalla presente legge:
             «1-bis.  I  possessori  dei  titoli  conseguiti  secondo
          l'ordinamento  previgente  alla  riforma  di  cui al D.M. 3
          novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica, e ai relativi decreti
          attuativi,   fino  alle  sessioni  di  esame  di  Stato  di
          abilitazione  professionale  dell'anno  2010,  svolgono  le
          prove  degli  esami  di Stato per le professioni di dottore
          agronomo   e   dottore  forestale,  architetto,  assistente
          sociale,  attuario,  biologo, chimico, geologo, ingegnere e
          psicologo  secondo  l'ordinamento previgente al decreto del
          Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.».