Art. 24.


Disposizioni in materia di forze armate, forze di polizia, proroga di
                 missioni di pace e segreto di Stato


  1-72. (( (soppressi). ))
  73.  Alla  legge  3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti
modifiche:
   a)  all'articolo  4,  comma  3,  la lettera l) e' sostituita dalla
seguente:
    «l)   assicura  l'attuazione  delle  disposizioni  impartite  dal
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  con  apposito  regolamento
adottato  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma 2, ai fini della tutela
amministrativa   del   segreto   di  Stato  e  delle  classifiche  di
segretezza, vigilando altresi' sulla loro corretta applicazione; »;
   b) all'articolo 9:
    1) al comma 2, lettera b), la parola «misure» e' sostituita dalle
seguenti: «disposizioni esplicative»;
    2) al comma 3:
     2.1)   al   primo  periodo,  le  parole  «altre  classifiche  di
segretezza»  sono  sostituite  dalle seguenti: «classifiche segreto e
riservatissimo»;
     2.2)  al  secondo periodo, le parole «classifiche di segretezza»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «tre  classifiche  di  segretezza
citate»;
    c) all'articolo 42:
      1)  al  comma  1,  le  parole  «e  siano a cio' abilitati» sono
soppresse;
   2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
    «1-bis.   Per   la   trattazione   di  informazioni  classificate
segretissimo,  segreto  e  riservatissimo  e'  necessario altresi' il
possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).».
  74.  Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze
armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il
piano  di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo,
del   decreto-legge   23   maggio   2008,   n.  92,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  luglio  2008,  n.  125, puo' essere
prorogato  per  due ulteriori semestri per un contingente di militari
incrementato  con  ulteriori  1.250  unita',  interamente destinate a
servizi  di  perlustrazione  e pattuglia in concorso e congiuntamente
alle  Forze  di  polizia.  Il  personale  e' posto a disposizione dei
prefetti  delle  province  per  l'impiego  nei  comuni  ove  si rende
maggiormente  necessario.  Ai  fini  dell'impiego del personale delle
Forze  armate  nei  servizi di cui al presente comma, si applicano le
disposizioni   di   cui  all'articolo  7-bis  commi  1,  2  e  3  del
decreto-legge  n.  92 del 2008. A tal fine e' autorizzata la spesa di
27,7  milioni  di  euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per
l'anno 2010.
  75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo di
cui  al  comma  74  nei  servizi di perlustrazione e pattuglia di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e'
attribuita un'indennita' di importo analogo a quella onnicomprensiva,
((  di  cui al medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n.
92  del  2008,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del
2008,  e  successive modificazioni, )) corrisposta al personale delle
Forze    armate.   Quando   non   e'   prevista   la   corresponsione
dell'indennita'  di  ordine  pubblico, l'indennita' di cui al periodo
precedente  e'  attribuita  anche al personale delle Forze di polizia
impiegato  nei  servizi  di  vigilanza  a  siti e obiettivi sensibili
svolti  congiuntamente  al  personale  delle  Forze armate, ovvero in
forma  dinamica  dedicati  a  piu'  obiettivi  vigilati  dal medesimo
personale.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione del presente comma,
pari  a  2,3  milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro
per   l'anno   2010,   si   provvede,   per   l'anno  2009,  mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo  61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e,
per     l'anno     2010,     mediante     corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  ((  76.  Ai  fini  della  proroga  della  partecipazione italiana a
missioni  internazionali  e'  autorizzata,  a decorrere dal 1o luglio
2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 510 milioni di euro. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 3 dell'art. 4 della
          legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la
          sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto),
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «3. Il DIS svolge i seguenti compiti:
              a)  coordina  l'intera attivita' di informazione per la
          sicurezza, verificando altresi' i risultati delle attivita'
          svolte  dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la competenza
          dei   predetti  servizi  relativamente  alle  attivita'  di
          ricerca  informativa  e  di collaborazione con i servizi di
          sicurezza degli Stati esteri;
              b)  e'  costantemente  informato  delle  operazioni  di
          competenza  dei  servizi di informazione per la sicurezza e
          trasmette  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri le
          informative   e   le   analisi   prodotte  dal  Sistema  di
          informazione per la sicurezza;
              c)  raccoglie  le informazioni, le analisi e i rapporti
          provenienti  dai  servizi di informazione per la sicurezza,
          dalle  Forze  armate  e  di  polizia, dalle amministrazioni
          dello  Stato  e  da  enti  di  ricerca anche privati; ferma
          l'esclusiva    competenza   dell'AISE   e   dell'AISI   per
          l'elaborazione  dei  rispettivi piani di ricerca operativa,
          elabora   analisi  strategiche  o  relative  a  particolari
          situazioni;  formula valutazioni e previsioni, sulla scorta
          dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI;
              d)  elabora,  anche sulla base delle informazioni e dei
          rapporti  di  cui  alla  lettera  c),  analisi  globali  da
          sottoporre   al   CISR,   nonche'   progetti   di   ricerca
          informativa,  sui  quali decide il Presidente del Consiglio
          dei Ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;
              e)  promuove  e  garantisce,  anche attraverso riunioni
          periodiche,  lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le
          Forze  di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei
          Ministri   le   acquisizioni   provenienti   dallo  scambio
          informativo e i risultati delle riunioni periodiche;
              f)   trasmette,  su  disposizione  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il CISR, informazioni e
          analisi  ad  amministrazioni  pubbliche  o  enti,  anche ad
          ordinamento   autonomo,   interessati  all'acquisizione  di
          informazioni per la sicurezza;
              g)  elabora,  d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di
          acquisizione  delle  risorse  umane  e  materiali e di ogni
          altra   risorsa   comunque  strumentale  all'attivita'  dei
          servizi  di  informazione  per  la sicurezza, da sottoporre
          all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
              h)   sentite  l'AISE  e  l'AISI,  elabora  e  sottopone
          all'approvazione  del Presidente del Consiglio dei Ministri
          lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1;
              i)   esercita   il  controllo  sull'AISE  e  sull'AISI,
          verificando  la conformita' delle attivita' di informazione
          per  la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche' alle
          direttive  e alle disposizioni del Presidente del Consiglio
          dei   Ministri.  Per  tale  finalita',  presso  il  DIS  e'
          istituito   un   ufficio  ispettivo  le  cui  modalita'  di
          organizzazione  e  di  funzionamento  sono  definite con il
          regolamento   di  cui  al  comma  7.  L'ufficio  ispettivo,
          nell'ambito  delle  competenze  definite  con  il  predetto
          regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta del direttore
          generale  del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  inchieste  interne  su  specifici episodi e
          comportamenti   verificatisi  nell'ambito  dei  servizi  di
          informazione per la sicurezza;
              l)  assicura  l'attuazione delle disposizioni impartite
          dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri con apposito
          regolamento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 2, ai fini
          della  tutela  amministrativa  del segreto di Stato e delle
          classifiche  di  segretezza,  vigilando altresi' sulla loro
          corretta applicazione;
              m)  cura  le attivita' di promozione e diffusione della
          cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;
              n)  impartisce  gli  indirizzi per la gestione unitaria
          del  personale di cui all'articolo 21, secondo le modalita'
          definite  dal  regolamento  di  cui al comma 1 del medesimo
          articolo.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 9 della gia' citata
          legge n. 124 del 2007, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
              «Art. 9 (Tutela amministrativa del segreto e nulla osta
          di  sicurezza).  -  1. E' istituito nell'ambito del DIS, ai
          sensi  dell'articolo  4, comma 7, l'Ufficio centrale per la
          segretezza  (UCSe),  che  svolge  funzioni  direttive  e di
          coordinamento,     di    consulenza    e    di    controllo
          sull'applicazione  delle  norme di legge, dei regolamenti e
          di   ogni   altra   disposizione   in  ordine  alla  tutela
          amministrativa  del  segreto di Stato e alle classifiche di
          segretezza di cui all'articolo 42.
             2. Competono all'UCSe:
              a)  gli  adempimenti  istruttori relativi all'esercizio
          delle  funzioni  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
          quale  Autorita'  nazionale  per la sicurezza, a tutela del
          segreto di Stato;
              b)  lo  studio  e la predisposizione delle disposizioni
          esplicative  volte a garantire la sicurezza di tutto quanto
          e'   coperto   dalle   classifiche  di  segretezza  di  cui
          all'articolo  42,  con riferimento sia ad atti, documenti e
          materiali, sia alla produzione industriale;
              c)  il rilascio e la revoca dei nulla osta di sicurezza
          (NOS),  previa  acquisizione  del  parere dei direttori dei
          servizi di informazione per la sicurezza e, ove necessario,
          del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno;
              d)  la  conservazione  e  l'aggiornamento  di un elenco
          completo di tutti i soggetti muniti di NOS.
             3.  Il NOS ha la durata di cinque anni per la classifica
          di  segretissimo e di dieci anni per le classifiche segreto
          e  riservatissimo  indicate  all'articolo  42,  fatte salve
          diverse  disposizioni  contenute in trattati internazionali
          ratificati dall'Italia. A ciascuna delle tre classifiche di
          segretezza citate corrisponde un distinto livello di NOS.
             4.  Il rilascio del NOS e' subordinato all'effettuazione
          di  un  preventivo  procedimento di accertamento diretto ad
          escludere  dalla conoscibilita' di notizie, documenti, atti
          o  cose  classificate  ogni  soggetto  che  non  dia sicuro
          affidamento  di  scrupolosa fedelta' alle istituzioni della
          Repubblica,  alla Costituzione e ai suoi valori, nonche' di
          rigoroso rispetto del segreto.
             5.  Al fine di consentire l'accertamento di cui al comma
          4,  le  Forze  armate,  le  Forze  di polizia, le pubbliche
          amministrazioni  e  i  soggetti  erogatori  dei  servizi di
          pubblica utilita' collaborano con l'UCSe per l'acquisizione
          di  informazioni  necessarie  al rilascio dei NOS, ai sensi
          degli articoli 12 e 13.
             6.  Prima  della scadenza del termine di cui al comma 3,
          l'UCSe  puo' revocare il NOS se, sulla base di segnalazioni
          e di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilita'
          a carico del soggetto interessato.
             7.  Il  regolamento  di  cui  all'articolo  4,  comma 7,
          disciplina  il  procedimento  di accertamento preventivo di
          cui  al  comma  4  del  presente  articolo,  finalizzato al
          rilascio   del   NOS,   nonche'   gli  ulteriori  possibili
          accertamenti   di   cui   al  comma  6,  in  modo  tale  da
          salvaguardare i diritti dei soggetti interessati.
             8.  I soggetti interessati devono essere informati della
          necessita'  dell'accertamento  nei loro confronti e possono
          rifiutarlo,   rinunciando  al  NOS  e  all'esercizio  delle
          funzioni per le quali esso e' richiesto.
             9.  Agli  appalti  di  lavori e alle forniture di beni e
          servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da
          norme  di  legge  o  di  regolamento ovvero sia ritenuta di
          volta  in volta necessaria, si applicano le disposizioni di
          cui  all'articolo  17,  comma  3,  del codice dei contratti
          pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
             10.  Il  soggetto  appaltante i lavori e le forniture di
          cui  al  comma  9,  quando lo ritiene necessario, richiede,
          tramite  l'UCSe,  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
          l'autorizzazione  alla  segretazione, indicandone i motivi.
          Contestualmente  all'autorizzazione,  l'UCSe  trasmette  al
          soggetto  appaltante  l'elenco  delle  ditte  individuali e
          delle imprese munite di NOS.
             11.   Il  dirigente  preposto  all'UCSe  e'  nominato  e
          revocato  dal  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
          proposta dell'Autorita' delegata, ove istituita, sentito il
          direttore   generale   del   DIS.   Il  dirigente  presenta
          annualmente  al  direttore generale del DIS, che informa il
          Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  una  relazione
          sull'attivita'  svolta  e  sui problemi affrontati, nonche'
          sulla  rispondenza  dell'organizzazione  e  delle procedure
          adottate  dall'Ufficio  ai compiti assegnati e sulle misure
          da  adottare  per garantirne la correttezza e l'efficienza.
          La relazione e' portata a conoscenza del CISR.».
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 42 della gia' citata
          legge n. 124 del 2007, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
             «Art.   42   (Classifiche   di   segretezza).  -  1.  Le
          classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere
          la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attivita' o
          cose  ai  soli soggetti che abbiano necessita' di accedervi
          in ragione delle proprie funzioni istituzionali.
             1-bis.  Per  la trattazione di informazioni classificate
          segretissimo,   segreto   e  riservatissimo  e'  necessario
          altresi' il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).
             2. La classifica di segretezza e' apposta, e puo' essere
          elevata,  dall'autorita'  che  forma il documento, l'atto o
          acquisisce  per  prima  la  notizia, ovvero e' responsabile
          della  cosa,  o  acquisisce  dall'estero  documenti,  atti,
          notizie o cose.
             3.   Le  classifiche  attribuibili  sono:  segretissimo,
          segreto,  riservatissimo,  riservato.  Le  classifiche sono
          attribuite  sulla  base  dei criteri ordinariamente seguiti
          nelle relazioni internazionali.
             4.  Chi  appone  la  classifica di segretezza individua,
          all'interno  di  ogni atto o documento, le parti che devono
          essere  classificate  e  fissa  specificamente  il grado di
          classifica corrispondente ad ogni singola parte.
             5.   La  classifica  di  segretezza  e'  automaticamente
          declassificata  a  livello  inferiore quando sono trascorsi
          cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore
          periodo  di  cinque  anni,  cessa  comunque ogni vincolo di
          classifica.
             6.   La  declassificazione  automatica  non  si  applica
          quando,  con provvedimento motivato, i termini di efficacia
          del  vincolo  sono  prorogati dal soggetto che ha proceduto
          alla  classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di
          quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
             7.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri verifica il
          rispetto   delle   norme   in  materia  di  classifiche  di
          segretezza.   Con  apposito  regolamento  sono  determinati
          l'ambito  dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui
          e'  conferito  il  potere  di  classifica e gli uffici che,
          nell'ambito  della pubblica amministrazione, sono collegati
          all'esercizio   delle   funzioni  di  informazione  per  la
          sicurezza   della   Repubblica,   nonche'   i  criteri  per
          l'individuazione  delle  materie  oggetto di classifica e i
          modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di
          interesse per la sicurezza della Repubblica.
             8.  Qualora  l'autorita' giudiziaria ordini l'esibizione
          di  documenti  classificati  per i quali non sia opposto il
          segreto  di  Stato,  gli atti sono consegnati all'autorita'
          giudiziaria  richiedente,  che ne cura la conservazione con
          modalita'  che  ne  tutelino la riservatezza, garantendo il
          diritto  delle  parti  nel procedimento a prenderne visione
          senza estrarne copia.
             9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del DIS
          o  dei  servizi  di  informazione per la sicurezza, in ogni
          stadio  della  declassificazione,  nonche'  quelli privi di
          ogni  vincolo  per  decorso  dei  termini, e' punito con la
          reclusione da uno a cinque anni.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 7-bis del decreto-legge
          23  maggio  2008,  n.  92  (Misure  urgenti  in  materia di
          sicurezza  pubblica),  convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 luglio 2008, n. 125:
             «Art.  7-bis  (Concorso delle Forze armate nel controllo
          del   territorio).  -  1.  Per  specifiche  ed  eccezionali
          esigenze  di  prevenzione  della  criminalita', ove risulti
          opportuno  un  accresciuto  controllo  del territorio, puo'
          essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di
          personale   militare   appartenente   alle   Forze  armate,
          preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
          comunque    volontari    delle    stesse    Forze    armate
          specificatamente  addestrati  per  i  compiti  da svolgere.
          Detto  personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
          province  comprendenti  aree  metropolitane e comunque aree
          densamente  popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge
          1°  aprile  1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e
          obiettivi  sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia
          in  concorso  e  congiuntamente  alle  Forze di polizia. Il
          piano  puo'  essere autorizzato per un periodo di sei mesi,
          rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
          a 3.000 unita'.
             1-bis.  Ai  fini  e  con le medesime modalita' di cui al
          comma  1,  nelle aree ove si ritiene necessario assicurare,
          in  presenza  di  fenomeni  di emergenza criminale, un piu'
          efficace  controllo  del territorio e' autorizzato, fino al
          31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore
          a 500 militari delle Forze armate.
             2.  Il piano di impiego del personale delle Forze armate
          di  cui  ai  commi  1  e  1-bis e' adottato con decreto del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro della
          difesa,  sentito  il Comitato nazionale dell'ordine e della
          sicurezza  pubblica  integrato  dal  Capo di stato maggiore
          della  difesa  e  previa  informazione  al  Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce
          in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
             3.  Nell'esecuzione  dei  servizi  di cui al comma 1, il
          personale  delle Forze armate non appartenente all'Arma dei
          carabinieri  agisce  con  le funzioni di agente di pubblica
          sicurezza  e  puo'  procedere  alla  identificazione e alla
          immediata  perquisizione  sul  posto  di persone e mezzi di
          trasporto  a  norma  dell'articolo  4 della legge 22 maggio
          1975,  n.  152,  anche  al  fine  di  prevenire  o impedire
          comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
          di   persone  o  la  sicurezza  dei  luoghi  vigilati,  con
          esclusione  delle  funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini
          di  identificazione,  per completare gli accertamenti e per
          procedere  a  tutti  gli  atti  di  polizia giudiziaria, il
          personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
          presso  i  piu'  vicini  uffici  o comandi della Polizia di
          Stato  o  dell'Arma  dei  carabinieri.  Nei confronti delle
          persone   accompagnate   si   applicano   le   disposizioni
          dell'articolo 349 del codice di procedura penale.
             4.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione dei commi 1,
          1-bis  e  2,  stabiliti  entro  il  limite di spesa di 31,2
          milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2008 e 2009,
          comprendenti  le spese per il trasferimento e l'impiego del
          personale  e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per
          lavoro  straordinario  e  di  un'indennita' onnicomprensiva
          determinata  ai sensi dell'articolo 20 della legge 26 marzo
          2001,  n.  128,  e  comunque  non  superiore al trattamento
          economico  accessorio  previsto  per  le  Forze di polizia,
          individuati  con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  di  concerto  con i Ministri dell'interno e della
          difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai  fini  del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
          programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali" della missione
          "Fondi   da   ripartire"  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2008,
          allo  scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di
          euro  per  l'anno  2008  e  a 16 milioni di euro per l'anno
          2009,  l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia
          e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008
          e  a  8  milioni  di euro per l'anno 2009, l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  della  giustizia;  quanto  a  18,2
          milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per
          l'anno  2009,  l'accantonamento relativo al Ministero degli
          affari esteri.
             5.   Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
             - Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 61 del gia'
          citato decreto-legge n. 112 del 2008:
             «18.  Per  l'anno  2009  e'  istituito  nello  stato  di
          previsione  del  Ministero  dell'interno un apposito fondo,
          con   una   dotazione  di  100  milioni  di  euro,  per  la
          realizzazione,  sulla  base  di apposite convenzioni tra il
          Ministero  dell'interno  ed  i  comuni  interessati,  delle
          iniziative  urgenti  occorrenti  per il potenziamento della
          sicurezza  urbana  e  la  tutela  dell'ordine pubblico. Con
          decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sono adottate le
          disposizioni per l'attuazione del presente comma.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 151 dell'art. 3 della
          legge  24  dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          [legge finanziaria 2004]):
             «151.   Nello   stato   di   previsione   del  Ministero
          dell'interno  e'  istituito  un  fondo  da ripartire per le
          esigenze    correnti    di    funzionamento   dei   servizi
          dell'Amministrazione,   con   una  dotazione,  a  decorrere
          dall'anno  2004,  di  100  milioni di euro. Con decreti del
          Ministro  dell'interno,  da  comunicare, anche con evidenze
          informatiche,  al  Ministero dell'economia e delle finanze,
          tramite  l'Ufficio  centrale  del  bilancio,  nonche'  alle
          competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
          si  provvede  alla  ripartizione  del  fondo  tra le unita'
          previsionali  di  base  interessate  del  medesimo stato di
          previsione.».