Art. 25.


                         Spese indifferibili


  1. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti
dalla  partecipazione  a banche e fondi internazionali e' autorizzata
la  spesa  di 284 milioni di euro per l'anno 2009, in soli termini di
competenza.
  2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto
della   sospensione   disposta  dall'articolo  1  dell'ordinanza  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n. 3780 del 6 giugno 2009,
avviene,  senza  l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 24
rate  mensili  di  pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.
Gli  adempimenti  tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per
effetto  della  predetta sospensione sono effettuati entro il mese di
marzo  2010.  Le modalita' per l'effettuazione dei versamenti e degli
adempimenti  non  eseguiti  per effetto della citata sospensione sono
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  3.  La  riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e
dei  premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie  professionali  non versati per effetto della sospensione di
cui  all'articolo  2,  comma  1,  dell'ordinanza  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3754  del  9 aprile 2009 avviene, senza
applicazione  di  oneri  accessori,  mediante 24 rate mensili di pari
importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.
  4.  Il  fondo  per  la  compensazione  degli effetti finanziari non
previsti  a  legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge  7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  4  dicembre  2008,  n.  189,  e' incrementato di (( 256
milioni di euro per l'anno 2009, 377 milioni di euro per l'anno 2010,
91  milioni  di  euro per l'anno 2011 e 54 milioni di euro per l'anno
2012. ))
  5.  All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009,
n.  39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.
77,  le  parole:  «23 milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni di
euro  per  l'anno  2010»,  sono  sostituite  dalle seguenti: « (( 279
milioni  di  euro  per l'anno 2009, 567 milioni )) di euro per l'anno
2010,  84  milioni di euro per l'anno 2011». Alla compensazione degli
effetti  finanziari  recati  dal  presente comma si provvede mediante
corrispondente  utilizzo  della  ridotazione  del  fondo  di  cui  al
precedente comma 4.
  ((   5-bis.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  22  dicembre  2008,  n.  201, nonche' i soggetti di cui
all'articolo  6,  comma 4-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2,  possono  eseguire  i versamenti e gli adempimenti previsti per le
scadenze relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre senza
alcuna maggiorazione ne' sanzione e senza alcun interesse. ))
  6.  All'articolo  1, comma 1, quarto periodo, della legge 18 giugno
2009,  n.  69,  dopo le parole: «con una dotazione», sono inserite le
seguenti «fino ad un massimo».
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1 dell'ordinanza del
          Presidente   del  Consiglio  n.  3780  del  6  giugno  2009
          (Attuazione  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
          recante:  «Interventi  urgenti  in favore delle popolazioni
          colpite  dagli  eventi  sismici  verificatisi nella regione
          Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»):
             «Art.   1   (Sospensione   degli   adempimenti   e   dei
          versamenti).  -  1.  Nei  confronti  delle persone fisiche,
          anche  in  qualita'  di sostituti d'imposta, che, alla data
          del  6 aprile 2009, avevano il domicilio fiscale nei comuni
          individuati  dall'art.  1,  comma  2,  del decreto-legge 28
          aprile  2009,  n.  39,  sono  sospesi  dal  6  aprile al 30
          novembre  2009,  i  termini relativi agli adempimenti ed ai
          versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si
          fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
             2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 1 si applicano,
          altresi',  nei confronti dei soggetti diversi dalle persone
          fisiche,   compresi   i   sostituti  d'imposta,  aventi  il
          domicilio  fiscale o la sede operativa nei comuni di cui al
          comma 1.
             3.  I  sostituti  di imposta, indipendentemente dal loro
          domicilio  fiscale,  a richiesta dei contribuenti di cui ai
          commi  1  e  2,  non  operano  le  ritenute  alla fonte. La
          sospensione  si  applica  alle ritenute da operare ai sensi
          degli  articoli  23,  24,  25,  25-bis, 25-ter, 28, secondo
          comma,  e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre  1973,  n.  600, dell'art. 5 del decreto-legge 29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  dell'art. 19 del decreto
          ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, dell'art. 50, comma 4,
          del   decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446  e
          dell'articolo  1,  comma  5,  del  decreto  legislativo  28
          settembre  1998,  n.  360.  Le  ritenute  gia'  operate dai
          sostituti non aventi il domicilio fiscale nei comuni di cui
          al  comma  1  del  presente articolo devono comunque essere
          versate.».
             -   Si   riporta  il  testo  del  comma  1  dell'art.  2
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
          3754  del  9  aprile  2009  (Ulteriori disposizioni urgenti
          conseguenti  agli  eventi  sismici  che  hanno  colpito  la
          provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo
          il giorno 6 aprile 2009):
             «Art.  2.  -  1.  Ai  datori  di lavoro ed ai lavoratori
          autonomi,  anche  del  settore agricolo, operanti alla data
          dell'evento  sismico  nei  comuni  di cui all'articolo 1 e'
          concessa  fino  al  30  novembre  2009  la  sospensione del
          versamento  dei contributi previdenziali ed assistenziali e
          dei  premi  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
          infortuni  e  le  malattie  professionali,  ivi compresa la
          quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonche' di quelli
          con    contratto    di    collaborazione    coordinata    e
          continuativa.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  2 dell'art. 6 del
          decreto-legge  7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti
          per  il  contenimento della spesa sanitaria e in materia di
          regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:
             «2.    Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia   e  delle  finanze  e'  istituito,  con  una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per  l'anno  2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
          un  Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n.  350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
          27  dicembre  2006,  n.  296. All'utilizzo del Fondo per le
          finalita'  di  cui al primo periodo si provvede con decreto
          del  Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
          al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
          competenti  per materia e per i profili finanziari, nonche'
          alla Corte dei conti.».
             -  Si  riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 14 del
          decreto-legge  28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in
          favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella
          regione  Abruzzo  nel  mese  di  aprile  2009  e  ulteriori
          interventi  urgenti  di protezione civile), convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  24  giugno 2009, n. 77, cosi'
          come modificato dalla presente legge:
             «1-bis.  Con le assegnazioni disposte ai sensi del comma
          1,  il  CIPE puo' disporre la riduzione, in termini di sola
          cassa,   del  fondo  per  la  compensazione  degli  effetti
          finanziari  non previsti a legislazione vigente conseguenti
          all'attualizzazione   di   contributi  pluriennali  di  cui
          all'articolo  6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
          n.  154,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 2008, n. 189, degli importi di 279 milioni di euro
          per  l'anno  2009,  567 milioni di euro per l'anno 2010, 84
          milioni  di  euro per l'anno 2011 e 270 milioni di euro per
          l'anno 2012.».


             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  2 dell'art. 3 del
          decreto-legge  23  ottobre 2008, n. 162 (Interventi urgenti
          in  materia  di  adeguamento  dei  prezzi  di  materiali da
          costruzione,  di  sostegno  ai  settori dell'autotrasporto,
          dell'agricoltura  e  della  pesca professionale, nonche' di
          finanziamento  delle  opere  per  il G8 e definizione degli
          adempimenti  tributari  per  le  regioni  Marche ed Umbria,
          colpite  dagli  eventi  sismici  del 1997), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 185:
             «2.  Al  fine di effettuare la definizione della propria
          posizione  ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge
          24  dicembre  2007, n. 244, e dell'articolo 2, comma 1, del
          decreto-legge  8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge
          6 giugno 2008, n. 103, i soggetti interessati corrispondono
          l'ammontare   dovuto  per  ciascun  tributo  o  contributo,
          ovvero,  per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle
          sospensioni  ivi  indicate,  al  netto  dei versamenti gia'
          eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate
          mensili  di  pari  importo da versare entro il giorno 16 di
          ciascun mese a decorrere da giugno 2009. Al relativo onere,
          pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10 milioni di
          euro  per  l'anno  2009,  si  provvede  mediante  riduzione
          dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 61, comma
          1,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo
          per  le  aree sottoutilizzate, per un importo di 45 milioni
          di  euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per l'anno
          2009,  al  fine  di  compensare  gli  effetti  sui saldi di
          finanza  pubblica. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2,
          del  decreto-legge  7 ottobre 2008, n. 154, e' incrementato
          di  8,3 milioni di euro per l'anno 2009, di 18,3 milioni di
          euro  per  l'anno  2010 e di 3,3 milioni di euro per l'anno
          2011 in termini di sola cassa.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 4-bis dell'art. 6 del
          decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
          il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
          ridisegnare  in  funzione  anti-crisi  il quadro strategico
          nazionale),  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2:
             «4-bis.  Le  disposizioni  recate  dall'articolo  3  del
          decreto-legge  23  ottobre  2008,  n.  162, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre 2008, n. 201, si
          applicano  altresi' per tutti i soggetti residenti o aventi
          domicilio  nei  territori maggiormente colpiti dagli eventi
          sismici  del  31 ottobre 2002 e individuati con decreti del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze 14 e 15 novembre
          2002  e  9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella
          Gazzetta  Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del
          20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003. A tal fine e'
          autorizzata  la  spesa  di  59,4 milioni di euro per l'anno
          2009,  di  32 milioni di euro per l'anno 2010, di 7 milioni
          di euro per l'anno 2011 e di 4 milioni di euro per ciascuno
          degli  anni  dal 2012 al 2019. Le risorse di cui al periodo
          precedente  sono  iscritte  in  un apposito fondo istituito
          presso il Ministero dell'economia e delle finanze.».
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 1 della
          legge  18  giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo
          economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in
          materia  di  processo  civile), cosi' come modificato dalla
          presente legge:
             «Art.  1(Banda  larga).  -  1.  Il Governo, nel rispetto
          delle  attribuzioni  costituzionali  delle  regioni  e  nel
          rispetto  dell'articolo  4, comma 3, lettera h), del codice
          delle   comunicazioni   elettroniche,  di  cui  al  decreto
          legislativo  1° agosto 2003, n. 259, individua un programma
          di  interventi  infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate
          necessari   per  facilitare  l'adeguamento  delle  reti  di
          comunicazione     elettronica     pubbliche    e    private
          all'evoluzione  tecnologica  e  alla  fornitura dei servizi
          avanzati  di  informazione  e  di  comunicazione del Paese.
          Nell'individuare  le  infrastrutture  di  cui  al  presente
          comma, il Governo procede secondo finalita' di riequilibrio
          socio-economico  tra  le  aree del territorio nazionale. Il
          Governo individua e sottopone al Comitato interministeriale
          per  la  programmazione economica (CIPE) per l'approvazione
          nel  programma  le  risorse  necessarie,  che  integrano  i
          finanziamenti  pubblici,  comunitari  e  privati allo scopo
          disponibili.  Al relativo finanziamento si provvede con una
          dotazione  fino ad un massimo di 800 milioni di euro per il
          periodo  2007-2013  a valere sulle risorse del fondo per le
          aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27
          dicembre  2002, n. 289, e successive modificazioni. In ogni
          caso e' fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle
          risorse alle regioni del Mezzogiorno.».