Art. 3.


      Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie


   1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei mercati
dell'energia,   nella   prospettiva  dell'eventuale  revisione  della
normativa  in materia, entro quaranta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su
proposta  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, adotta con
decreto,  in  conformita'  al  comma  10-ter  dell'articolo  3  della
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  misure  che
vincolano,   per  l'anno  termico  2009-2010,  ciascun  soggetto  che
nell'anno  termico  2007-2008  ha  immesso  nella  rete  nazionale di
trasporto,  direttamente o tramite societa' controllate, controllanti
o  controllate  da  una medesima controllante, una quota superiore al
40%  del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale
ad  offrire  in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas
pari  a 5 miliardi di standard metri cubi, modulabile su base mensile
tenuto  conto  dei  limiti  di  flessibilita'  contrattuale, mediante
procedure   concorrenziali  non  discriminatorie  alle  condizioni  e
modalita' determinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
nel  rispetto  degli  indirizzi  definiti  nel  medesimo  decreto del
Ministro dello sviluppo economico.
  2.  Il  prezzo  da  riconoscere  a  ciascun soggetto cedente il gas
naturale  nelle  procedure  di cui al comma 1 e' fissato, con proprio
decreto,   dal   Ministro   dello   sviluppo  economico  su  proposta
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  formulata con
riferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti e prevedendo
anche  un  riscontro  di congruenza tra il prezzo da riconoscere e la
struttura  dei  costi  di approvvigionamento sostenuti dal cedente ((
verificati  dalla citata Autorita' sulla base degli elementi previsti
nei   contratti   di   approvvigionamento  rilevanti  ai  fini  della
determinazione  dei  predetti  costi  per i corrispondenti periodi di
competenza.  ))  L'eventuale  differenza  positiva  tra  il prezzo di
vendita  corrisposto  dagli  acquirenti  e  quello  da riconoscere al
soggetto   cedente  e'  destinata  a  vantaggio  dei  clienti  finali
industriali che, sulla base del profilo medio di consumo degli ultimi
tre anni, evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi
del   gas  secondo  criteri  definiti  dal  Ministro  dello  sviluppo
economico  su  proposta  della  medesima Autorita', tenendo conto dei
mandati dei clienti.
  3.  Al  fine di consentire un'efficiente gestione dei volumi di gas
ceduto  attraverso  le  procedure  concorrenziali  di cui al comma 1,
l'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
   a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure di
degressivita' che tengano conto della struttura costi del servizio in
ragione  del  coefficiente  di  utilizzo  a valere dall'inizio del ((
primo  periodo  di  regolazione  tariffaria  del  trasporto  del  gas
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; ))
   b)  adegua  la  disciplina  del  bilanciamento  del  gas naturale,
adottando  gli  opportuni meccanismi di flessibilita' a vantaggio dei
clienti finali, anche industriali;
   c)  promuove,  sentito  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,
l'offerta  dei  servizi di punta per il sistema del gas naturale e la
fruizione  dei  servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e
termoelettrici,  nel  rispetto dei vigenti livelli di sicurezza degli
approvvigionamenti e delle forniture.
  4.  In  caso di mancato rispetto dei termini per gli adempimenti di
cui  al presente articolo, i relativi provvedimenti sono adottati, in
via  transitoria e sino all'adozione dei (( medesimi provvedimenti da
parte  dei  soggetti  competenti  ai sensi dei commi da 1 a 3, )) con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  ((  4-bis.  L'energia  elettrica  prodotta  dagli  impianti  di cui
all'articolo  2,  comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle
attivita'  produttive  24  ottobre  2005,  pubblicato nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  265  del  14 novembre 2005,
connessi   ad   ambienti  agricoli,  da'  diritto  all'emissione  dei
certificati   previsti   ai   sensi   dell'articolo  11  del  decreto
legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  e  successive  modificazioni,
limitatamente   alla   quota   di   energia   termica  effettivamente
utilizzata. Agli impianti di cui al periodo precedente non si applica
quanto  previsto dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo
8 febbraio 2007, n. 20.
  4-ter.  Al  fine  di  non  gravare sugli oneri generali del settore
elettrico,  la  quota  d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79, deve tenere conto, se
necessario,  dell'emissione dei certificati di cui al comma 4-bis del
presente articolo.
  4-quater.  Al  fine di garantire agli utenti finali l'offerta di un
servizio  elettrico  di  elevata qualita' ed efficienza, alle aziende
elettriche  distributrici  con  meno  di  5.000  punti di prelievo si
applica  il  regime  di riconoscimento dei costi e delle integrazioni
tariffarie  di  cui  al comma 3 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio
1991,  n.  10. Atal fine l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
stabilisce  criteri  semplificati  per  la  determinazione  dei costi
sostenuti  da  adottare  nei  confronti  dei servizi di distribuzione
gestiti  dagli  enti locali, con particolare valorizzazione dei costi
per  investimenti  e  finalizzati alla qualita' del servizio. I costi
sostenuti  per  la  copertura  dell'onere  sono  posti a carico delle
componenti  perequative  della  tariffa elettrica gestite dalla Cassa
conguaglio per il settore elettrico. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta il testo del comma 10-ter dell'art. 3 del
          gia' citato decreto-legge n. 185 del 2008:
             «10-ter.  A  decorrere  dall'anno  2009, l'Autorita' per
          l'energia  elettrica  e  il  gas  invia  al  Ministro dello
          sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una
          segnalazione  sul  funzionamento  dei mercati dell'energia,
          che  e'  resa  pubblica.  La  segnalazione  puo' contenere,
          altresi',  proposte  finalizzate all'adozione di misure per
          migliorare   l'organizzazione   dei   mercati,   attraverso
          interventi  sui  meccanismi  di  formazione del prezzo, per
          promuovere  la  concorrenza  e rimuovere eventuali anomalie
          del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il
          mese  di  gennaio dell'anno successivo, puo' adottare uno o
          piu'   decreti   sulla   base   delle   predette   proposte
          dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas. A tale
          riguardo,  potranno  essere  in particolare adottate misure
          con riferimento ai seguenti aspetti:
              a)  promozione  dell'integrazione dei mercati regionali
          europei    dell'energia    elettrica,    anche   attraverso
          l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione
          dell'energia  elettrica  e l'allocazione della capacita' di
          trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi;
              b)  sviluppo  dei mercati a termine fisici e finanziari
          dell'energia  con  lo  sviluppo di nuovi prodotti, anche di
          lungo termine, al fine di garantire un'ampia partecipazione
          degli operatori, un'adeguata liquidita' e un corretto grado
          di integrazione con i mercati sottostanti.».
             -  Si  riporta  il  testo  della  lettera a) del comma 3
          dell'art.  2  del  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
          produttive    24    ottobre    2005   (Direttive   per   la
          regolamentazione  dell'emissione dei certificati verdi alle
          produzioni  di  energia  di cui all'art. 1, comma 71, della
          legge 23 agosto 2004, n. 239):
             «3.  Per  i  soli  impianti  di cui all'art. 1, comma 2,
          lettera c), valgono, in aggiunta alle definizioni di cui al
          comma 1, le seguenti definizioni:
              a)    impianto    di    cogenerazione    abbinato    al
          teleriscaldamento e' un sistema integrato, costituito dalle
          sezioni  di  un impianto di produzione combinata di energia
          elettrica  e  calore  che  rispettano  i  criteri  definiti
          dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas ai sensi
          dell'art. 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, e
          da  una  rete di teleriscaldamento per la distribuzione del
          calore, cogenerato dall'impianto di cogenerazione medesimo,
          a  una  pluralita'  di  edifici  o  ambienti  per  impieghi
          connessi prevalentemente con gli usi igienico-sanitari e la
          climatizzazione,  il  riscaldamento,  il raffrescamento, il
          condizionamento  di  ambienti  a destinazione residenziale,
          commerciale,  industriale  e  agricola,  ad esclusione, nel
          caso di ambienti a destinazione industriale, degli impieghi
          in  apparecchiature  e  macchine  a  servizio  di  processi
          industriali.».
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  11  del  decreto
          legislativo   16   marzo   1999,   n.   79,   e  successive
          modificazioni   (Attuazione  della  direttiva  n.  96/92/CE
          recante  norme  comuni  per il mercato interno dell'energia
          elettrica):
             «Art.  11 (Energia elettrica da fonti rinnovabili). - 1.
          Al  fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il
          risparmio  energetico,  la  riduzione  delle  emissioni  di
          anidride  carbonica  e l'utilizzo delle risorse energetiche
          nazionali,  a  decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i
          soggetti  responsabili degli impianti che, in ciascun anno,
          importano  o  producono  energia  elettrica  da  fonti  non
          rinnovabili   hanno  l'obbligo  di  immettere  nel  sistema
          elettrico   nazionale,   nell'anno  successivo,  una  quota
          prodotta  da  impianti  da  fonti  rinnovabili  entrati  in
          esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilita'
          aggiuntiva,  in  data  successiva  a  quella  di entrata in
          vigore del presente decreto.
             2.   L'obbligo  di  cui  al  comma  1  si  applica  alle
          importazioni  e  alle  produzioni  di energia elettrica, al
          netto  della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e
          delle  esportazioni,  eccedenti i 100 GWh, nonche' al netto
          dell'energia    elettrica    prodotta    da   impianti   di
          gassificazione  che  utilizzino  anche  carbone  di origine
          nazionale,  l'uso  della  quale  fonte e' altresi' esentato
          dall'imposta  di  consumo  e  dall'accisa di cui all'art. 8
          della  legge  23  dicembre 1998, n. 488; la quota di cui al
          comma  1  e' inizialmente stabilita nel due per cento della
          suddetta energia eccedente i 100 GWh.
             3.  Gli  stessi  soggetti  possono adempiere al suddetto
          obbligo   anche   acquistando,   in   tutto   o  in  parte,
          l'equivalente   quota   o   i  relativi  diritti  da  altri
          produttori,    purche'   immettano   l'energia   da   fonti
          rinnovabili  nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore
          della  rete  di  trasmissione nazionale. I diritti relativi
          agli  impianti  di  cui all'art. 3, comma 7, della legge 14
          novembre  1995,  n.  481,  sono attribuiti al gestore della
          rete  di  trasmissione  nazionale. Il gestore della rete di
          trasmissione   nazionale,   al   fine   di   compensare  le
          fluttuazioni  produttive annuali o l'offerta insufficiente,
          puo'  acquistare  e  vendere diritti di produzione da fonti
          rinnovabili,  prescindendo  dalla effettiva disponibilita',
          con  l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali
          emissioni di diritti in assenza di disponibilita'.
             4.  Il  gestore  della  rete  di  trasmissione nazionale
          assicura  la  precedenza  all'energia elettrica prodotta da
          impianti  che  utilizzano,  nell'ordine,  fonti energetiche
          rinnovabili,   sistemi  di  cogenerazione,  sulla  base  di
          specifici  criteri  definiti  dall'Autorita'  per l'energia
          elettrica   e   il   gas,  e  fonti  nazionali  di  energia
          combustibile  primaria, queste ultime per una quota massima
          annuale  non  superiore  al  quindici  per  cento  di tutta
          l'energia   primaria   necessaria  per  generare  l'energia
          elettrica consumata.
             5.   Con   decreto   del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato, di concerto con il Ministro
          dell'ambiente,  sono adottate le direttive per l'attuazione
          di  quanto  disposto  dai  commi  1,  2  e  3,  nonche' gli
          incrementi della percentuale di cui al comma 2 per gli anni
          successivi al 2002, tenendo conto delle variazioni connesse
          al   rispetto  delle  norme  volte  al  contenimento  delle
          emissioni  di  gas  inquinanti, con particolare riferimento
          agli  impegni  internazionali  previsti  dal  protocollo di
          Kyoto.
             6.  Al  fine di promuovere l'uso delle diverse tipologie
          di  fonti rinnovabili, con deliberazione del CIPE, adottata
          su  proposta  del  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,    sentita   la   Conferenza   unificata,
          istituita  ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n.  281,  sono determinati per ciascuna fonte gli obiettivi
          pluriennali ed e' effettuata la ripartizione tra le regioni
          e   le   province   autonome  delle  risorse  da  destinare
          all'incentivazione.  Le  regioni  e  le  province autonome,
          anche  con  proprie  risorse, favoriscono il coinvolgimento
          delle  comunita'  locali  nelle  iniziative  e  provvedono,
          attraverso  procedure  di  gara,  all'incentivazione  delle
          fonti rinnovabili.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 14 del
          decreto  legislativo  8  febbraio  2007,  n. 20 (Attuazione
          della    direttiva   2004/8/CE   sulla   promozione   della
          cogenerazione  basata  su  una  domanda di calore utile nel
          mercato   interno   dell'energia,   nonche'  modifica  alla
          direttiva n. 92/42/CEE):
             «Art.  14  (Disposizioni  transitorie).  -  1. I diritti
          acquisiti  da soggetti titolari di impianti realizzati o in
          fase  di realizzazione in attuazione dell'art. 1, comma 71,
          della  legge  23  agosto  2004,  n. 239, come vigente al 31
          dicembre 2006, rimangono validi purche' i medesimi impianti
          posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:
              a)   siano   gia'  entrati  in  esercizio  nel  periodo
          intercorrente  tra la data di entrata in vigore della legge
          23 agosto 2004, n. 239, e la data del 31 dicembre 2006;
              b)  siano  stati autorizzati dopo la data di entrata in
          vigore  della  legge  23 agosto 2004, n. 239, e prima della
          data  del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il
          31 dicembre 2008;
              c)  entrino  in  esercizio  entro  il 31 dicembre 2008,
          purche'    i    lavori   di   realizzazione   siano   stati
          effettivamente  iniziati  prima  della data del 31 dicembre
          2006.».
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 3 dell'art. 7 della
          legge  9  gennaio  1991,  n. 10 (Norme per l'attuazione del
          Piano  energetico  nazionale  in  materia  di uso razionale
          dell'energia,  di  risparmio energetico e di sviluppo delle
          fonti rinnovabili di energia):
             «3.  Il  Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su
          proposta  della  Cassa conguaglio per il settore elettrico,
          stabilisce   entro  ogni  anno,  sulla  base  del  bilancio
          dell'anno    precedente   delle   imprese   produttrici   e
          distributrici  di  cui  al comma 1, l'acconto per l'anno in
          corso   ed   il   conguaglio   per   l'anno  precedente  da
          corrispondere  a  titolo  di  integrazione  tariffaria alle
          medesime imprese produttrici e distributrici.».