Art. 4.


             Interventi urgenti per le reti dell'energia


   1.  Il  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei  trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa,
individua  gli  interventi  relativi  ((  alla  trasmissione  e  alla
distribuzione  dell'energia,  nonche',  d'intesa  con le regioni e le
province   autonome   interessate,   gli   interventi  relativi  alla
produzione    dell'energia,    ))    da   realizzare   con   capitale
prevalentemente   o   interamente  privato,  per  i  quali  ricorrono
particolari   ragioni   di   urgenza  in  riferimento  allo  sviluppo
socio-economico  e  che  devono  essere effettuati con mezzi e poteri
straordinari.
  2.  Per  la  realizzazione  degli interventi di cui al comma 1 sono
nominati  uno  o  piu'  Commissari (( straordinari del Governo, )) ai
sensi  dell'articolo  11  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400; la
relativa  deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata con le
stesse modalita' di cui al comma 1 (( del presente articolo. ))
  3.  Ciascun Commissario, (( sentiti gli enti locali interessati, ))
emana gli atti e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di
competenza     delle     amministrazioni     pubbliche,    occorrenti
all'autorizzazione  e  all'effettiva  realizzazione degli interventi,
nel   rispetto   delle   disposizioni  comunitarie,  avvalendosi  ove
necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo
20,  comma  4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  4.  Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresi' individuati
le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che
cio'  comporti  ((  nuovi  o  maggiori oneri )) a carico del bilancio
dello  Stato,  nonche'  i  poteri  di  controllo  e  di vigilanza del
Ministro  per  la  semplificazione  normativa  e degli altri Ministri
competenti.
  ((  4-bis.  All'articolo  17  del  codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12  aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, al comma 1, dopo
le  parole:  «  nonche'  dell'amministrazione  della giustizia » sono
inserite   le   seguenti:   «   e   dell'amministrazione  finanziaria
relativamente   alla   gestione   del   sistema   informativo   della
fiscalita'».
  4-ter. Fermi restando gli effetti della revoca da parte del giudice
dell'esecuzione  della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e
delle  opere  abusivamente costruite ai sensi dell'articolo 44, comma
2,  del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno  2001, n. 380, ai fini della restituzione all'avente diritto e
della  liquidazione  delle somme reciprocamente dovute in conseguenza
della  decisione  della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia
accertato   il   contrasto   della   misura  della  confisca  con  la
Convenzioneper la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla
legge  4  agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali,
la  stima  degli  immobili avviene comunque in base alla destinazione
urbanistica  attuale  e  senza  tenere  conto  del valore delle opere
abusivamente  costruite.  Ove  sugli  immobili confiscati siano stati
realizzati  interventi  di riparazione straordinaria, miglioramenti o
addizioni,  se  ne  tiene  conto  al  valore in essere all'atto della
restituzione  all'avente  diritto.  Ai  medesimi  fini si tiene conto
delle  spese  compiute  per  la  demolizione delle opere abusivamente
realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi.
  4-quater.  A  valere  sulle  risorse  del  Fondo istituito ai sensi
dell'articolo  18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre
2008,  n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009,  n.  2,  e'  assegnato  alla societa' Stretto di Messina Spa un
contributo  in  conto  impianti  di  1.300  milioni  di euro. Il CIPE
determina,   con   proprie   deliberazioni,   le  quote  annuali  del
contributo,  compatibilmente  con i vincoli di finanza pubblica e con
le   assegnazioni  gia'  disposte.  L'amministratore  delegato  della
societa'  Stretto  di  Messina  Spa in carica alla data di entrata in
vigore  della  legge  di conversione del presente decreto e' nominato
commissario  straordinario  delegato  ai  sensi  dell'articolo 20 del
citato  decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla  legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, per rimuovere
gli  ostacoli  frapposti  al  riavvio delle attivita', anche mediante
l'adeguamento  dei  contratti  stipulati con il contraente generale e
con la societa' affidataria dei servizi di controllo e verifica della
progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera,
e  la  conseguente  approvazione  delle eventuali modifiche del piano
economico-finanziario.
  4-quinquies. Il mandato del commissario straordinario ha una durata
di  sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Alla scadenza del mandato,
il  commissario  straordinario  riferisce al CIPE e al Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti sull'attivita' svolta e trasmette i
relativi  atti alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo
163,  comma  3,  del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni. ))
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
             «Art.  11 (Commissari straordinari del Governo). - 1. Al
          fine  di  realizzare  specifici  obiettivi  determinati  in
          relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
          o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee
          esigenze  di  coordinamento  operativo  tra amministrazioni
          statali,   puo'   procedersi   alla  nomina  di  commissari
          straordinari  del  Governo,  ferme restando le attribuzioni
          dei Ministeri, fissate per legge.
             2.  La  nomina  e'  disposta  con decreto del Presidente
          della  Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
          dei   Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri.  Con  il  medesimo  decreto  sono  determinati  i
          compiti  del  commissario  e  le  dotazioni  di  mezzi e di
          personale.  L'incarico  e'  conferito per il tempo indicato
          nel   decreto  di  nomina,  salvo  proroga  o  revoca.  Del
          conferimento  dell'incarico e' data immediata comunicazione
          al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
             3.    Sull'attivita'   del   commissario   straordinario
          riferisce  al  Parlamento  il  Presidente del Consiglio dei
          ministri o un ministro da lui delegato.».
             -  Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 20 del gia'
          citato decreto-legge n. 185 del 2008:
             «4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3,
          il  commissario  ha,  sin  dal  momento  della  nomina, con
          riferimento  ad  ogni fase dell'investimento e ad ogni atto
          necessario   per   la   sua  esecuzione,  i  poteri,  anche
          sostitutivi,  degli  organi  ordinari  o  straordinari.  Il
          commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente
          e   nel   rispetto  comunque  della  normativa  comunitaria
          sull'affidamento  di contratti relativi a lavori, servizi e
          forniture,  nonche'  dei principi generali dell'ordinamento
          giuridico,  e fermo restando il rispetto di quanto disposto
          dall'art.  8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008,  n.  133;  i  decreti  di cui al comma 1 del presente
          articolo  contengono  l'indicazione  delle principali norme
          cui si intende derogare.».
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  17  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006, n. 163 (Codice dei contratti
          pubblici   relativi   a  lavori,  servizi  e  forniture  in
          attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE)  e
          successive   modificazioni,  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
             «Art.  17 (Contratti segretati o che esigono particolari
          misure  di  sicurezza).  -  1.  Le  opere,  i  servizi e le
          forniture  destinati  ad  attivita'  della  Banca d'Italia,
          delle  forze  armate  o  dei corpi di polizia per la difesa
          della   Nazione   o  per  i  compiti  di  istituto  nonche'
          dell'amministrazione della giustizia e dell'amministrazione
          finanziaria   relativamente   alla   gestione  del  sistema
          informativo  della  fiscalita'  o  ad  attivita' degli enti
          aggiudicatori  di  cui alla parte III, nei casi in cui sono
          richieste  misure  speciali di sicurezza o di segretezza in
          conformita'  a  disposizioni  legislative,  regolamentari e
          amministrative  vigenti  o  quando  lo  esiga la protezione
          degli  interessi  essenziali  della  sicurezza dello Stato,
          possono   essere   eseguiti  in  deroga  alle  disposizioni
          relative  alla  pubblicita'  delle procedure di affidamento
          dei  contratti  pubblici, nel rispetto delle previsioni del
          presente articolo.
             2.  Le  amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con
          provvedimento  motivato,  le  opere, servizi e forniture da
          considerarsi   “segreti”  ai  sensi  del  regio
          decreto  11  luglio  1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre
          1977,  n.  801 o di altre norme vigenti, oppure «eseguibili
          con speciali misure di sicurezza».
             3.  I  contratti sono eseguiti da operatori economici in
          possesso,  oltre  che  dei  requisiti previsti dal presente
          codice, dell'abilitazione di sicurezza.
             4.  L'affidamento  dei  contratti  dichiarati  segreti o
          eseguibili  con speciali misure di sicurezza avviene previo
          esperimento  di  gara  informale a cui sono invitati almeno
          cinque  operatori  economici,  se sussistono in tale numero
          soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto
          e  sempre  che  la  negoziazione  con  piu' di un operatore
          economico sia compatibile con le esigenze di segretezza.
             5.  L'operatore  economico  invitato  puo' richiedere di
          essere autorizzato a presentare offerta quale mandatario di
          un  raggruppamento  temporaneo,  del  quale deve indicare i
          componenti.  La  stazione appaltante o l'ente aggiudicatore
          entro  i  successivi  dieci giorni e' tenuto a pronunziarsi
          sull'istanza;  la  mancata  risposta nel termine equivale a
          diniego di autorizzazione.
             6.  Gli  incaricati della progettazione, della direzione
          dell'esecuzione    e    del   collaudo,   qualora   esterni
          all'amministrazione,     devono    essere    in    possesso
          dell'abilitazione di sicurezza.
             7.  I  contratti  di  cui  al presente articolo posti in
          essere   da   amministrazioni   statali   sono   sottoposti
          esclusivamente  al  controllo  successivo  della  Corte dei
          conti,  la  quale  si pronuncia altresi' sulla regolarita',
          sulla   correttezza   e   sull'efficacia   della  gestione.
          Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato conto entro
          il   30   giugno  di  ciascun  anno  in  una  relazione  al
          Parlamento.
             8. (Abrogato).».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 44 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
          380   (Testo   unico   delle   disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia edilizia. (Testo A):
             «2.  La  sentenza  definitiva  del  giudice  penale  che
          accerta  che  vi e' stata lottizzazione abusiva, dispone la
          confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere
          abusivamente   costruite.  Per  effetto  della  confisca  i
          terreni  sono  acquisiti  di  diritto  e  gratuitamente  al
          patrimonio  del  comune  nel  cui territorio e' avvenuta la
          lottizzazione.  La  sentenza  definitiva  e'  titolo per la
          immediata trascrizione nei registri immobiliari.».
             -  La  legge  4 agosto 1955, n. 848 recante «Ratifica ed
          esecuzione   della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei
          diritti  dell'uomo  e delle liberta' fondamentali firmata a
          Roma  il  4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
          Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952»
             e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  24 settembre
          1955, n. 221.
             -  Per  il  riferimento  al  comma  1  dell'art.  18 del
          decreto-legge  29  novembre  208, n. 185, si vedano le note
          all'art. 1.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  20 del gia' citato
          decreto-legge n. 185 del 2008:
             «Art.  20  (Norme  straordinarie  per  la velocizzazione
          delle  procedure  esecutive  di  progetti facenti parte del
          quadro  strategico  nazionale  e  simmetrica  modifica  del
          relativo  regime  di  contenzioso  amministrativo). - 1. In
          considerazione   delle   particolari   ragioni  di  urgenza
          connesse       con      la      contingente      situazione
          economico-finanziaria  del  Paese ed al fine di sostenere e
          assistere   la  spesa  per  investimenti,  compresi  quelli
          necessari  per  la  messa  in  sicurezza  delle scuole, con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta  del  Ministro  competente per materia di concerto
          con   il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
          individuati   gli   investimenti   pubblici  di  competenza
          statale,  ivi  inclusi  quelli  di  pubblica  utilita', con
          particolare   riferimento   agli   interventi   programmati
          nell'ambito  del Quadro Strategico Nazionale programmazione
          nazionale,  ritenuti  prioritari  per lo sviluppo economico
          del territorio nonche' per le implicazioni occupazionali ed
          i  connessi  riflessi  sociali,  nel rispetto degli impegni
          assunti  a  livello  internazionale.  Il  decreto di cui al
          presente comma e' emanato di concerto anche con il Ministro
          dello   sviluppo   economico   quando  riguardi  interventi
          programmati    nei    settori    dell'energia    e    delle
          telecomunicazioni.  Per  quanto  riguarda gli interventi di
          competenza regionale si provvede con decreto del Presidente
          della Giunta Regionale ovvero dei Presidenti delle province
          autonome di Trento e di Bolzano.
             2.  I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i
          tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento e
          il  quadro  finanziario  dello  stesso.  Sul  rispetto  dei
          suddetti  tempi  vigilano commissari straordinari delegati,
          nominati con i medesimi provvedimenti.
             3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2 monitora
          l'adozione  degli  atti  e  dei provvedimenti necessari per
          l'esecuzione  dell'investimento;  vigila  sull'espletamento
          delle  procedure  realizzative  e  su quelle autorizzative,
          sulla  stipula  dei  contratti e sulla cura delle attivita'
          occorrenti   al   finanziamento,   utilizzando  le  risorse
          disponibili  assegnate a tale fine. Esercita ogni potere di
          impulso, attraverso il piu' ampio coinvolgimento degli enti
          e  dei  soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento
          degli  stessi  ed il rispetto dei tempi. Puo' chiedere agli
          enti  coinvolti  ogni  documento  utile per l'esercizio dei
          propri  compiti.  Quando  non  sia  rispettato  o  non  sia
          possibile  rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma,
          il  commissario  comunica  senza indugio le circostanze del
          ritardo  al Ministro competente, ovvero al Presidente della
          Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di
          Trento  e di Bolzano. Qualora sopravvengano circostanze che
          impediscano    la    realizzazione    totale   o   parziale
          dell'investimento,  il  commissario  straordinario delegato
          propone  al  Ministro competente ovvero al Presidente della
          Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  la  revoca  dell'assegnazione delle
          risorse.
             4.  Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3,
          il  commissario  ha,  sin  dal  momento  della  nomina, con
          riferimento  ad  ogni fase dell'investimento e ad ogni atto
          necessario   per   la   sua  esecuzione,  i  poteri,  anche
          sostitutivi,  degli  organi  ordinari  o  straordinari.  Il
          commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente
          e   nel   rispetto  comunque  della  normativa  comunitaria
          sull'affidamento  di contratti relativi a lavori, servizi e
          forniture,  nonche'  dei principi generali dell'ordinamento
          giuridico,  e fermo restando il rispetto di quanto disposto
          dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008,  n.  133;  i  decreti  di cui al comma 1 del presente
          articolo  contengono  l'indicazione  delle principali norme
          cui si intende derogare.
             5.    Il    commissario,    se    alle   dipendenze   di
          un'amministrazione   pubblica  statale,  dalla  data  della
          nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico,
          e'  collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente,
          fermo  restando  quanto  previsto  dal comma 9 del presente
          articolo  per quanto concerne la spesa relativa. Al rientro
          dal  fuori  ruolo,  al  dipendente  di cui al primo periodo
          viene  attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza di
          disponibilita'    di    posti,    il    dipendente    viene
          temporaneamente  collocato in posizione soprannumeraria, da
          riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i
          relativi   oneri   sono   compensati  mediante  contestuale
          indisponibilita'   di   un  numero  di  posti  dirigenziali
          equivalenti  dal  punto  di  vista  finanziario,  idonei ad
          assicurare  il  rispetto  del limite di spesa sostenuto per
          tali  finalita'  a legislazione vigente. Per lo svolgimento
          dei  compiti  di  cui  al presente articolo, il commissario
          puo'   avvalersi   degli   uffici   delle   amministrazioni
          interessate  e del soggetto competente in via ordinaria per
          la realizzazione dell'intervento.
             6.  In  ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse
          dal  commissario  non  possono  comportare  oneri  privi di
          copertura  finanziaria  in  violazione  dell'art.  81 della
          Costituzione  e  determinare effetti peggiorativi sui saldi
          di   finanza  pubblica,  in  contrasto  con  gli  obiettivi
          correlati con il patto di stabilita' con l'Unione europea.
             7.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri delega il
          coordinamento  e  la  vigilanza  sui commissari al Ministro
          competente  per  materia  che esplica le attivita' delegate
          avvalendosi  delle  strutture  ministeriali  vigenti, senza
          nuovi  o  maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
          Per  gli  interventi  di competenza regionale il Presidente
          della  Giunta  Regionale  individua la competente struttura
          regionale.  Le strutture di cui al presente comma segnalano
          alla   Corte  dei  Conti  ogni  ritardo  riscontrato  nella
          realizzazione  dell'investimento,  ai  fini  dell'eventuale
          esercizio  dell'azione di responsabilita' di cui all'art. 1
          della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
             8.  I  provvedimenti  adottati  ai  sensi  del  presente
          articolo  sono  comunicati  agli  interessati a mezzo fax o
          posta elettronica all'indirizzo da essi indicato. L'accesso
          agli atti del procedimento e' consentito entro dieci giorni
          dall'invio   della   comunicazione  del  provvedimento.  Il
          termine  per  la  notificazione  del  ricorso al competente
          Tribunale  amministrativo regionale avverso i provvedimenti
          emanati  ai sensi del presente articolo e' di trenta giorni
          dalla  comunicazione  o  dall'avvenuta conoscenza, comunque
          acquisita.  Il  ricorso  principale va depositato presso il
          Tar  entro  cinque  giorni  dalla  scadenza  del termine di
          notificazione  del  ricorso;  in  luogo  della  prova della
          notifica puo' essere depositata attestazione dell'ufficiale
          giudiziario  che  il  ricorso  e'  stato  consegnato per le
          notifiche;  la prova delle eseguite notifiche va depositata
          entro  cinque  giorni  da  quando  e' disponibile. Le altre
          parti   si   costituiscono   entro   dieci   giorni   dalla
          notificazione  del  ricorso  principale  e  entro lo stesso
          termine  possono  proporre  ricorso incidentale; il ricorso
          incidentale  va  depositato  con  le  modalita'  e  termini
          previsti  per  il  ricorso  principale.  I  motivi aggiunti
          possono  essere  proposti  entro  dieci giorni dall'accesso
          agli  atti e vanno notificati e depositati con le modalita'
          previste  per  il  ricorso  principale.  Il  processo viene
          definito  ad  una udienza da fissarsi entro 15 giorni dalla
          scadenza  del  termine  per  la  costituzione  delle  parti
          diverse  dal  ricorrente;  il dispositivo della sentenza e'
          pubblicato  in  udienza;  la  sentenza  e' redatta in forma
          semplificata,  con  i  criteri  di  cui all'art. 26, quarto
          comma,  della  legge  6  dicembre  1971, n. 1034. Le misure
          cautelari  e l'annullamento dei provvedimenti impugnati non
          possono  comportare,  in  alcun  caso,  la sospensione o la
          caducazione  degli effetti del contratto gia' stipulato, e,
          in  caso  di  annullamento  degli  atti della procedura, il
          giudice  puo' esclusivamente disporre il risarcimento degli
          eventuali  danni,  ove comprovati, solo per equivalente. Il
          risarcimento  per equivalente del danno comprovato non puo'
          comunque  eccedere  la misura del decimo dell'importo delle
          opere  che  sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse
          risultato  aggiudicatario,  in  base  all'offerta economica
          presentata  in  gara.  Se  la  parte soccombente ha agito o
          resistito  in  giudizio  con  mala  fede  o  colpa grave si
          applicano  le disposizioni di cui all'art. 96 del codice di
          procedura civile. Per quanto non espressamente disposto dal
          presente  articolo,  si applica l'art. 23-bis della legge 6
          dicembre 1971, n. 1034 e l'art. 246 del decreto legislativo
          12   aprile  2006,  n.  163,  e  successive  modificazioni.
          Dall'attuazione  del  presente  comma  non  devono derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
             8-bis.  Per  la  stipulazione dei contratti ai sensi del
          presente  articolo  non  si  applica  il  termine di trenta
          giorni  previsto  dall'art.  11,  comma  10, del codice dei
          contratti  pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
          di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
             9.   Con   decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta del Ministro competente per materia
          in  relazione  alla tipologia degli interventi, di concerto
          con   il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
          stabiliti  i  criteri  per  la  corresponsione dei compensi
          spettanti  ai  commissari  straordinari  delegati di cui al
          comma   2.   Alla  corrispondente  spesa  si  fara'  fronte
          nell'ambito  delle  risorse  assegnate per la realizzazione
          dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3,
          quarto e quinto periodo, il compenso non e' erogato qualora
          non   siano   rispettati   i   termini   per   l'esecuzione
          dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale
          si   provvede  con  decreti  del  Presidente  della  Giunta
          Regionale.
             10.  Per  la  realizzazione delle infrastrutture e degli
          insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale
          si  applica  quanto specificamente previsto dalla Parte II,
          Titolo  III,  Capo  IV,  del  codice dei contratti pubblici
          relativi  a  lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n. 163. Nella progettazione
          esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture
          e   insediamenti   produttivi   strategici   di  preminente
          interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo
          IV,  del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163
          del  2006,  approvati prima della data di entrata in vigore
          del  decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004,
          n.   142,   si   applicano   i   limiti  acustici  previsti
          nell'allegato  1 annesso al medesimo decreto del Presidente
          della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'art. 11,
          comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica
          n. 142 del 2004.
             10-bis. Il comma 4 dell'art. 3 del regolamento di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
          383,  e'  sostituito  dal  seguente: «4. L'approvazione dei
          progetti,  nei  casi in cui la decisione sia adottata dalla
          conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti
          di  intesa,  i  pareri,  le concessioni, anche edilizie, le
          autorizzazioni,  le approvazioni, i nulla osta, previsti da
          leggi  statali  e  regionali. Se una o piu' amministrazioni
          hanno   espresso  il  proprio  dissenso  nell'ambito  della
          conferenza    di    servizi,    l'amministrazione   statale
          procedente,  d'intesa  con la regione interessata, valutate
          le  specifiche  risultanze  della  conferenza  di servizi e
          tenuto  conto  delle posizioni prevalenti espresse in detta
          sede,  assume comunque la determinazione di conclusione del
          procedimento  di localizzazione dell'opera. Nel caso in cui
          la   determinazione  di  conclusione  del  procedimento  di
          localizzazione  dell'opera  non  si  realizzi  a  causa del
          dissenso   espresso   da   un'amministrazione  dello  Stato
          preposta          alla          tutela          ambientale,
          paesaggistico-territoriale,          del         patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica  incolumita'  ovvero dalla regione interessata, si
          applicano  le  disposizioni  di cui all'articolo 81, quarto
          comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24
          luglio 1977, n. 616».
             10-ter.   Al   fine   della  sollecita  progettazione  e
          realizzazione  delle  infrastrutture  e  degli insediamenti
          produttivi  di  cui  al comma 10 del presente articolo, per
          l'attivita'  della  struttura  tecnica di missione prevista
          dall'art.  163,  comma  3, lettera a), del citato codice di
          cui  al decreto legislativo n. 163 del 2006, e' autorizzata
          l'ulteriore  spesa  di 1 milione di euro per ciascuno degli
          anni  2009  e  2010. Al relativo onere, pari a 1 milione di
          euro  per  ciascuno  degli  anni  2009  e 2010, si provvede
          mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
          spesa  di  cui  all'art.  145,  comma  40,  della  legge 23
          dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
             10-quater.  Al  fine  di accedere al finanziamento delle
          opere di cui al presente comma da parte della Banca europea
          per    gli   investimenti   (BEI),   il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate
          di   collaborazione   con   la   BEI   stessa.   L'area  di
          collaborazione  con  la  BEI  riguarda prioritariamente gli
          interventi    relativi    alle    opere    infrastrutturali
          identificate   nel  primo  programma  delle  infrastrutture
          strategiche,  approvato  dal Comitato interministeriale per
          la  programmazione  economica  con  delibera  n. 121 del 21
          dicembre  2001,  pubblicata  nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  68 del 21 marzo 2002, e finanziato
          dalla  legge  21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate
          nella  direttiva  2004/54/CE  del  Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi
          di   sicurezza   per   le   gallerie  della  rete  stradale
          transeuropea  (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo IV,
          del  citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del
          2006,   nel  rispetto  dei  requisiti  e  delle  specifiche
          necessari  per  l'ammissibilita'  al finanziamento da parte
          della BEI e del principio di sussidiarieta' al quale questa
          e' tenuta statutariamente ad attenersi.
             10-quinquies.  Ai  fini  di  cui  al comma 10-quater, il
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti comunica
          ogni  anno  alla  BEI  una  lista  di  progetti, tra quelli
          individuati     dal     Documento     di     programmazione
          economico-finanziaria  ai sensi dell'art. 1, comma 1, della
          legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,
          suscettibili  di  poter  beneficiare di un finanziamento da
          parte della BEI stessa.
             10-quinquies.1.  I  soggetti  beneficiari  di contributi
          pubblici   pluriennali,   fermo  restando  quanto  previsto
          dall'art.  4,  commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre
          2003,   n.   350,   e   successive  modificazioni,  possono
          richiedere  il  finanziamento  da parte della Banca europea
          per   gli  investimenti  secondo  le  forme  documentali  e
          contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni
          di finanziamento di scopo.
             10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
          e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le seguenti
          modificazioni:
              a)  all'art.  185,  comma  1,  dopo  la  lettera c), e'
          aggiunta la seguente:
             «c-bis)  il suolo non contaminato e altro materiale allo
          stato   naturale   escavato  nel  corso  dell'attivita'  di
          costruzione,   ove   sia   certo  che  il  materiale  sara'
          utilizzato  a fini di costruzione allo stato naturale nello
          stesso sito in cui e' stato scavato»;
              b)  all'art.  186,  comma  1, sono premesse le seguenti
          parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 185,».
             - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 163 del gia'
          citato decreto legislativo n. 163 del 2006:
             «3.  Per  le  attivita'  di  cui  al  presente  capo  il
          Ministero puo':
              a)  avvalersi  di  una  struttura  tecnica  di missione
          composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e
          dirigenti   delle  pubbliche  amministrazioni,  da  tecnici
          individuati    dalle    regioni    o    province   autonome
          territorialmente   coinvolte,   nonche',   sulla   base  di
          specifici    incarichi    professionali   o   rapporti   di
          collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed
          esperti  nella  gestione  di lavori pubblici e privati e di
          procedure  amministrative. La struttura tecnica di missione
          e' istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture;
          i costi della struttura tecnica di missione e degli advisor
          di cui alla lettera c) sono posti a carico dei fondi con le
          modalita'  stabilite  con  il  decreto  del  Ministro delle
          infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, di cui al comma 6;
              b)  assumere,  per  esigenze  della struttura medesima,
          personale  di  alta  specializzazione  e  professionalita',
          previa  selezione,  con  contratti  a  tempo determinato di
          durata  non  superiore  al  quinquennio rinnovabile per una
          sola volta;
              c)  avvalersi, quali advisor, di societa' specializzate
          nella   progettazione  e  gestione  di  lavori  pubblici  e
          privati.».