(( Art. 4-bis


            Disposizioni in materia di trasporto pubblico


   1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei singoli
settori  del  trasporto pubblico, le autorita' competenti, qualora si
avvalgano  delle  previsioni  di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura
ad  evidenza  pubblica  almeno  il  10  per cento dei servizi oggetto
dell'affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il
controllo  analogo.  Alle  societa' che, ai sensi delle previsioni di
cui  all'articolo  5,  paragrafi  2,  4,  5  e  6,  e all'articolo 8,
paragrafo  2,  del  medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007, risultano
aggiudicatarie  di  contratti di servizio al di fuori di procedure ad
evidenza pubblica e' fatto divieto di partecipare a procedure di gara
per  la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate
in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Il  regolamento  (CE)  n.  1370/2007  del  Parlamento
          europeo  e  del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai
          servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per
          ferrovia  e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
          1191/69  e  (CEE)  n.  1107/70 e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 315 del 3 dicembre 2007.