(( Art. 4-ter


      Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV


   1.  Per  le finalita' di cui all'articolo 2, comma 11, della legge
24  dicembre  2003,  n.  350, come da ultimo modificato dall'articolo
11-septiesdel  decreto-legge  30  settembre 2005, n. 203, convertito,
con   modificazioni,   dalla  legge  2  dicembre  2005,  n.  248,  e'
autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per l'anno 2009.
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma 1, pari a 9,6
milioni  di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo
25  luglio  1997, n. 250, recante istituzione dell'Ente nazionale per
l'aviazione   civile  (ENAC),  come  rideterminata  dalla  tabella  C
allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
  3.  Al  fine  di  assicurare  la piena funzionalita' dei servizi di
navigazione  aerea da parte della societa' per azioni denominata Ente
nazionale   per  l'assistenza  al  volo  (ENAV)  sugli  aeroporti  di
Brindisi, Comiso, Rimini, Roma Ciampino, Treviso Sant'Angelo e Verona
Villafranca    per   i   necessari   interventi   di   ammodernamento
dell'infrastruttura  e  dei  sistemi,  e' autorizzata la spesa di 8,8
milioni  di  euro  per  l'anno  2009  e  di  21,1 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
  4.  All'articolo  3  del  decreto-legge  27  aprile  1990,  n.  90,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, i
commi 2 e 3 sono abrogati.
  5.  All'articolo  1  del  decreto-legge  30  dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il
comma 3 e' abrogato.
  6.  All'articolo  6, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, e successive modificazioni, le
parole:  «,  ad  eccezione  del caso previsto alla lettera d-bis) del
secondo comma» sono soppresse.
  7.  All'onere  derivante  dall'attuazione del comma 3 si provvede a
valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi 4, 5 e 6. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta il testo vigente del comma 11 dell'art. 2
          della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2004)»:
             «Art.  2  (Disposizioni  in materia di entrate). - 1-10.
          (Omissis).
             11.  E'  istituita  l'addizionale  comunale  sui diritti
          d'imbarco  di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
          pari  a  1,00  euro  per passeggero imbarcato ed e' versata
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato, per la successiva
          riassegnazione  quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
          fondo  istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
          dei  trasporti  destinato  a  compensare  ENAV Spa, secondo
          modalita'   regolate  dal  contratto  di  servizio  di  cui
          all'art.  9  della  legge  21  dicembre 1996, n. 665, per i
          costi  sostenuti  da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai
          propri  impianti  e per garantire la sicurezza operativa e,
          quanto  alla  residua quota, in un apposito fondo istituito
          presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del
          rispettivo   traffico   aeroportuale   secondo  i  seguenti
          criteri:
              a)  il  40 per cento del totale a favore dei comuni del
          sedime  aeroportuale  o con lo stesso confinanti secondo la
          media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
          del  territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale
          sul  totale del sedime; percentuale della superficie totale
          del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
              b)  al  fine  di pervenire ad efficaci misure di tutela
          dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
          cento  del totale per il finanziamento di misure volte alla
          prevenzione   e   al  contrasto  della  criminalita'  e  al
          potenziamento  della sicurezza nelle strutture aeroportuali
          e nelle principali stazioni ferroviarie.
             12-60. (Omissis)».
             - La Tabella C della legge finanziaria 22 dicembre 2008,
          n.  203,  reca  l'elenco degli «stanziamenti autorizzati in
          relazione  a  disposizioni  di legge la cui quantificazione
          annua  e'  demandata  alla legge finanziaria» ripartiti per
          singoli Ministeri.
             -  Si  riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 27
          aprile  1990,  n.  90, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 giugno 1990, n. 165, reca «Disposizioni in materia
          di  determinazione  del  reddito  ai fini delle imposte sui
          redditi,  di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di
          contenzioso  tributario, nonche' altre disposizioni urgenti
          come modificato dalla presente legge:
             «Art. 3. - 1. (Omissis).
             2-3. (Abrogati).
             4.  La base imponibile, determinata ai sensi dei commi 2
          e   3,  e'  ridotta  delle  somme  versate  dai  soci  alle
          cooperative sino alla data del 31 dicembre 1989.
             5.  L'imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti
          di  beni  e  servizi effettuati da cooperative a proprieta'
          indivisa  per  le  prestazioni rese ai soci assegnatari per
          l'uso dell'immobile e' detraibile ai sensi dell'art. 19 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, a decorrere dal 1° gennaio 1990.
             6.  La  disposizione  di  cui  all'art.  10, n. 14), del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  deve intendersi nel senso che l'esenzione dall'IVA si
          applica  anche se il trasporto e' effettuato dal vettore in
          dipendenza  dl contratti stipulati con soggetti diversi dal
          viaggiatore.
             7.  Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le
          cessioni  di  pubblicazioni estere effettuate nei confronti
          delle  biblioteche  universitarie,  nonche' le importazioni
          dei detti beni effettuate dagli stessi organismi.
             8.  Le agevolazioni agli effetti dell'imposta sul valore
          aggiunto  previste  dall'art.  13,  comma 1, della legge 10
          febbraio 1989, n. 48 e successive modificazioni, continuano
          ad applicarsi fino al 31 dicembre 1992.
             9.  La  disposizione prevista dall'art. 74, primo comma,
          lettera  c), del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre  1972,  n.  633,  come  modificato dall'art. 34 del
          decreto-legge   2   marzo  1989,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 27 aprile 1989, n. 154, per le
          cessioni  di  supporti integrativi di giornali quotidiani e
          di  periodici,  si applica anche alle operazioni effettuate
          anteriormente  al  1°  gennaio  1990.  Non  si  da' luogo a
          rimborsi, ne e' consentita la variazione di cui all'art. 26
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 633, e successive modificazioni.
             10.  Ai  fini  di  quanto  disposto  dall'art. 74, primo
          comma,   lettera  c),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la diminuzione a titolo
          di  forfettizzazione della resa deve intendersi applicabile
          anche  sui  corrispettivi  relativi alle copie consegnate o
          spedite   in   abbonamento   e   si   considerano  supporti
          integrativi  i  nastri, i dischi, le videocassette ed altri
          supporti  sonori  o  videomagnetici  ceduti,  per un prezzo
          indistinto  ed  in  unica confezione, unitamente a giornali
          quotidiani,  libri  e  periodici, a condizione che il costo
          del  supporto  non sia superiore ai tre quarti del predetto
          prezzo di vendita al pubblico.
             11. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista
          dall'art.   8,  primo  comma,  numeri  2),  4)  e  5),  del
          decreto-legge  31  ottobre  1980,  n.  693, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  1980,  n.  891,
          relativa   alle   opere   di   urbanizzazione   primaria  e
          secondaria,  deve  intendersi applicabile anche se le opere
          sono realizzate al di fuori dell'ambito urbano; la medesima
          aliquota  deve  intendersi  applicabile  agli interventi di
          recupero  di  cui  al  numero  6)  dell'art. 8 del predetto
          decreto-legge  n.  693  del  1980,  effettuati sulle stesse
          opere. Non si fa luogo a rimborso delle imposte pagate.
             12. (Omissis).
             13.   Tra  i  servizi  prestati  nei  porti,  aeroporti,
          autoporti  e  negli scali ferroviari di confine riflettenti
          direttamente  il  funzionamento  e  la  manutenzione  degli
          impianti  ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto,
          di  cui all'art. 9, n. 6), del decreto del Presidente della
          Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, si intendono compresi
          anche  quelli  di  rifacimento, completamento, ampliamento,
          ammodernamento,  ristrutturazione  e riqualificazione degli
          impianti   gia'   esistenti,  pur  se  tali  opere  vengono
          dislocate, all'interno del predetti luoghi, in sede diversa
          dalla  precedente;  si intendono compresi altresi', purche'
          resi  nell'ambito  dei  luoghi  come  sopra  qualificati, i
          servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai
          mezzi  di  trasporto  e  quelli  di  cui al numero 5) dello
          stesso  articolo prescindendo dalla definitiva destinazione
          doganale dei beni.
             13-bis.  Con  effetto  dalla  data  di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  gli
          oggetti  d'arte,  da  arredo  o  di  carattere  ornamentale
          fabbricati   esclusivamente   con   prodotti  lapidei  sono
          soggetti,   ai   fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
          all'aliquota ordinaria. Non si da' luogo a rimborsi qualora
          sia stata applicata, nel passato, l'aliquota sopra citata.
             13-ter - 13-quinquies. (Abrogati).
             -  Si  riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 30
          dicembre  1991, n. 417 (Disposizioni concernenti criteri di
          applicazione  dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse
          per  contratti  di trasferimento di titoli o valori e altre
          disposizioni tributarie urgenti), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  2 gennaio 1992, n. 1, e convertito in legge, con
          modificazioni,  dall'art.  1, legge 6 febbraio 1992, n. 66,
          riportata  al  n.  CXXXIII,  come modificato dalla presente
          legge:
             «Art. 1. - 1. (Omissis).
             2. (Omissis).
             3. (Abrogato).
             4.  Le  disposizioni  di  cui al comma 2 hanno effetto a
          decorrere    dal    1°    gennaio   1990;   le   variazioni
          dell'imponibile  o  dell'imposta  relativa ai corrispettivi
          versati  dai  soci  nel  periodo compreso fra il 1° gennaio
          1990  e  la  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di
          conversione del presente decreto possono essere effettuate,
          ai  sensi  dell'art.  26  del  decreto del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il 5 marzo 1992.
             5. (Omissis).
             6.   La  disposizione  di  cui al comma 5 si applica dal
          trentesimo  giorno successivo a quello di entrata in vigore
          del  presente  decreto.  Per  i  casi di affitto di azienda
          verificatisi   antecedentemente,   sono   fatti   salvi   i
          trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione e sono
          considerate     valide     le     operazioni     effettuate
          dall'affittuaria  nell'esercizio  della  facolta' di cui al
          quarto  comma  dell'art. 8 del decreto del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 5.
             7.  Tra  le prestazioni di servizi che hanno per oggetto
          la  produzione  di  beni di cui al terzo comma dell'art. 16
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.  633,  come sostituito dall'art. 7 della legge 29
          febbraio  1980,  n.  31,  devono  intendersi comprese anche
          quelle    di    montaggio,    assiemaggio,   modificazione,
          adattamento   o   perfezionamento,   anche  se  relative  a
          semilavorati o parti degli stessi beni.
             8. (Omissis).
             9.  La  disposizione  di  cui all'art. 6, comma 6, della
          legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi concernente
          tutte  le  operazioni indicate nell'art. 19, secondo comma,
          lettera  c), del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 633.
             10. (Omissis).
             11. (Omissis).
             12. (Omissis).
             13. (Omissis).
             14.  La  disposizione  contenuta  nell'art.  26-bis  del
          decreto-legge  28  dicembre  1989,  n. 415, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio 1990, n. 38, deve
          intendersi nel senso che l'aliquota dell'imposta sul valore
          aggiunto prevista per le opere di urbanizzazione primaria e
          secondaria  di  cui  al  numero  22  della tabella A, parte
          seconda,   allegata   al   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  si  applica  agli
          immobili  indicati  nell'art. 54 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  21  ottobre  1975,  n. 803, e successive
          modificazioni,  ivi  compresi  i  manufatti  per sepoltura,
          nonche'    le    aree   destinate   alla   costruzione   ed
          all'ampliamento  dei  cimiteri.  Le concessioni di aree, di
          loculi  cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non
          costituiscono  attivita' di natura commerciale agli effetti
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto.   Resta   fermo  il
          trattamento  fiscale  gia'  applicato  e  non si fa luogo a
          rimborso  di  imposte  gia'  pagate  ne'  e'  consentita la
          variazione  di  cui  all'art. 26 del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
             15.  A modifica di quanto stabilito nell'art. 1, secondo
          comma,  della  legge 12 aprile 1984, n. 68, come modificato
          dall'art. 1, comma 3, della legge 29 dicembre 1987, n. 550,
          anziche'  almeno  novanta  giorni  prima,  le  disposizioni
          relative  all'imposta  sul  valore  aggiunto  devono essere
          pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale almeno sessanta giorni
          prima della data stabilita per la loro entrata in vigore.
             16. Gli interessi di cui all'art. 38-bis del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
          modificato  dall'art.  4,  comma  1,  del  decreto-legge 27
          aprile  1990,  n.  90, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 giugno 1990, n, 165, si intendono dovuti anche per
          i  rimborsi  relativi  a  periodi  inferiori  all'anno, con
          decorrenza  dal  giorno  di  scadenza  del termine del loro
          pagamento,  e  soggetti  alla  prescrizione di cui all'art.
          2946 del codice civile.
             16-bis. (Omissis).».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
          recante  «Istituzione  e disciplina dell'imposta sul valore
          aggiunto», come modificato dalla presente legge:
             «Art.  6 (Effettuazione delle operazioni). - Le cessioni
          di   beni  si  considerano  effettuate  nel  momento  della
          stipulazione  se  riguardano  beni  immobili  e nel momento
          della  consegna  o  spedizione  se  riguardano beni mobili.
          Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi
          si  producono  posteriormente,  tranne  quelle  indicate ai
          numeri  1)  e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel
          momento  in  cui  si  producono tali effetti e comunque, se
          riguardano  beni  mobili,  dopo il decorso di un anno dalla
          consegna o spedizione.
             In  deroga al precedente comma l'operazione si considera
          effettuata:
              a)  per  le  cessioni  di  beni per atto della pubblica
          autorita'  e  per  le cessioni periodiche o continuative di
          beni   in  esecuzione  di  contratti  di  somministrazione,
          all'atto del pagamento del corrispettivo;
              b) per i passaggi dal committente al commissionario, di
          cui  al  n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni
          da parte del commissionario;
              c) per la destinazione al consumo personale o familiare
          dell'imprenditore    e    ad   altre   finalita'   estranee
          all'esercizio  dell'impresa,  di  cui al n. 5) dell'art. 2,
          all'atto del prelievo dei beni;
              d)  per  le  cessioni  di  beni  inerenti  a  contratti
          estimatori,  all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i
          beni  non  restituiti,  alla scadenza del termine convenuto
          tra  le  parti  e comunque dopo il decorso di un anno dalla
          consegna o spedizione;
              d-bis)  per  le  assegnazioni  in proprieta' di case di
          abitazione   fatte   ai  soci  da  cooperative  edilizie  a
          proprieta' divisa, alla data del rogito notarile;
              d-ter) (soppresso).
             Le  prestazioni  di  servizi  si  considerano effettuate
          all'atto  del  pagamento del corrispettivo. Quelle indicate
          nell'art.  3,  terzo  comma,  primo periodo, si considerano
          effettuate  al  momento  in  cui  sono  rese, ovvero, se di
          carattere  periodico  o continuativo, nel mese successivo a
          quello in cui sono rese .
             Se  anteriormente  al  verificarsi degli eventi indicati
          nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa
          fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo,
          l'operazione   si   considera   effettuata,   limitatamente
          all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a
          quella del pagamento.
             L'imposta   relativa  alle  cessioni  di  beni  ed  alle
          prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui
          le   operazioni   si   considerano  effettuate  secondo  le
          disposizioni  dei  commi  precedenti e l'imposta e' versata
          con  le  modalita'  e  nei  termini  stabiliti  nel  titolo
          secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici
          indicati  nel  numero  114) della terza parte dell'allegata
          tabella  A  effettuate  dai  farmacisti, per le cessioni di
          beni  e  le  prestazioni  di  servizi  ai soci, associati o
          partecipanti,  di  cui al quarto comma dell'art. 4, nonche'
          per  quelle  fatte  allo  Stato,  agli  organi  dello Stato
          ancorche'  dotati  di  personalita'  giuridica,  agli  enti
          pubblici  territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai
          sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , alle
          Camere  di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
          agli  istituti  universitari, alle unita' sanitarie locali,
          agli  enti  ospedalieri,  agli  enti pubblici di ricovero e
          cura  aventi  prevalente  carattere  scientifico, agli enti
          pubblici   di  assistenza  e  beneficenza  e  a  quelli  di
          previdenza,   l'imposta   diviene  esigibile  all'atto  del
          pagamento  dei relativi corrispettivi, salva la facolta' di
          applicare   le  disposizioni  del  primo  periodo.  Per  le
          cessioni  di  beni di cui all'art. 21, quarto comma, quarto
          periodo,  l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a
          quello della loro effettuazione.».