(( Art. 4-quater


   Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici


   1.  Al  codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture,  di  cui  al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  all'articolo  70, comma 11, lettera b), al primo periodo, dopo
le  parole:  «a  presentare  offerte»  sono  aggiunte le seguenti: «,
ovvero  non  inferiore  a  quarantacinque  giorni se l'offerta ha per
oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data.
Tale previsione non si applica nel caso di cui all'articolo 53, comma
2, lettera c)» e l'ultimo periodo e' soppresso;
   b) all'articolo 86, il comma 5 e' abrogato;
   c) all'articolo 87:
    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1.  Quando  un'offerta  appaia  anormalmente  bassa,  la  stazione
appaltante  richiede  all'offerente  le giustificazioni relative alle
voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a
base  di  gara,  nonche',  in  caso di aggiudicazione con il criterio
dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,  relative agli altri
elementi   di   valutazione   dell'offerta,   procedendo   ai   sensi
dell'articolo  88.  All'esclusione  puo'  provvedersi  solo all'esito
dell'ulteriore verifica, in contraddittorio»;
    2)  al comma 2, alinea, le parole: «di cui all'articolo 86, comma
5 e di cui all'articolo 87, comma 1,» sono soppresse;
   d) all'articolo 88:
    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1.  La  stazione  appaltante richiede, per iscritto, assegnando al
concorrente   un   termine   non  inferiore  a  quindici  giorni,  la
presentazione, per iscritto, delle giustificazioni.»;
    2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis.  La  stazione  appaltante,  ove  lo ritenga opportuno, puo'
istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento
per  esaminare  le  giustificazioni  prodotte;  ove  non  le  ritenga
sufficienti  ad  escludere  l'incongruita' dell'offerta, richiede per
iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti»;
    3)  al  comma  2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle
seguenti:   «cinque   giorni»   e  la  parola:  «giustificazioni»  e'
sostituita dalla seguente: «precisazioni»;
    4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3.  La  stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma
1-bis,  ove  istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta
tenendo conto delle precisazioni fornite»;
    5)  al  comma 4, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «tre giorni»;
    6) al comma 7, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In
alternativa,  la  stazione  appaltante, purche' si sia riservata tale
facolta'  nel  bando  di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di
invito,  puo'  procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia
delle  migliori  offerte,  non oltre la quinta, fermo restando quanto
previsto  ai  commi  da  1  a  5»  e,  al secondo periodo, le parole:
«dichiara l'aggiudicazione» sono sostituite dalle seguenti: «procede,
nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  agli  articoli  11 e 12,
all'aggiudicazione»;
   e) all'art. 122, comma 9, le parole: «l'articolo 86, comma 5» sono
sostituite dalle seguenti: «l'articolo 87, comma 1»;
   f)  all'articolo 124, comma 8, le parole: «l'articolo 86, comma 5»
sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 87, comma 1»;
   g)  all'articolo  165,  comma  4,  al  terzo  periodo,  le parole:
«novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e,
al quarto periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «quarantacinque giorni»;
   h) all'art. 166:
    1)  al comma 3, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
    2)  al comma 4, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1, lettere da a) a f), si
applicano  alle  procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una
gara  siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore
della  legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso di
contratti  senza  pubblicazione  di bandi o avvisi, alle procedure in
cui,  alla  data  di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  non  siano  ancora  stati  inviati  gli  inviti a
presentare le offerte.
  3.  Le  disposizioni di cui al comma 1, lettera g), si applicano ai
progetti preliminari non ancora rimessi dai soggetti aggiudicatori al
Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1, lettera h), numero 1), si
applicano  ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle pubbliche
amministrazioni  competenti  e dai gestori di opere interferenti alla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto.
  5.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1, lettera h), numero 2), si
applicano alle conferenze di servizi non ancora concluse alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il testo del comma 11, dell'art. 70, del
          gia' citato decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
             «11.   Nelle   procedure  ristrette  e  nelle  procedure
          negoziate  con  pubblicazione  di  un bando di gara, quando
          l'urgenza  rende  impossibile  rispettare  i termini minimi
          previsti  dal  presente  articolo,  le stazioni appaltanti,
          purche'   indichino   nel   bando   di   gara   le  ragioni
          dell'urgenza, possono stabilire:
              a)  un  termine  per  la  ricezione  delle  domande  di
          partecipazione,  non inferiore a quindici giorni dalla data
          di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana, successiva alla trasmissione del
          bando alla Commissione;
              b)  e,  nelle  procedure  ristrette,  un termine per la
          ricezione  delle  offerte  non  inferiore  a  dieci giorni,
          ovvero  non  inferiore  a trenta giorni se l'offerta ha per
          oggetto  anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data
          di  invio  dell'invito  a  presentare  offerte,  ovvero non
          inferiore  a  quarantacinque  giorni  se  l'offerta  ha per
          oggetto  anche  il  progetto  definitivo,  decorrente dalla
          medesima  data.  Tale previsione non si applica nel caso di
          cui all'art. 53, comma 2, lettera c).».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  86 del gia' citato
          decreto  legislativo n. 163 del 2006, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «Art.   86  (Criteri  di  individuazione  delle  offerte
          anormalmente  basse). - 1. Nei contratti di cui al presente
          codice,  quando il criterio di aggiudicazione e' quello del
          prezzo  piu'  basso,  le  stazioni  appaltanti  valutano la
          congruita'  delle  offerte che presentano un ribasso pari o
          superiore  alla media aritmetica dei ribassi percentuali di
          tutte  le  offerte  ammesse,  con  esclusione del dieci per
          cento,  arrotondato  all'unita'  superiore, rispettivamente
          delle  offerte  di  maggior  ribasso  e  di quelle di minor
          ribasso,  incrementata  dello  scarto  medio aritmetico dei
          ribassi percentuali che superano la predetta media.
             2.  Nei  contratti  di cui al presente codice, quando il
          criterio   di   aggiudicazione   e'   quello   dell'offerta
          economicamente  piu'  vantaggiosa,  le  stazioni appaltanti
          valutano  la  congruita'  delle  offerte  in relazione alle
          quali  sia  i  punti  relativi  al prezzo, sia la somma dei
          punti  relativi  agli  altri  elementi di valutazione, sono
          entrambi   pari   o   superiori   ai   quattro  quinti  dei
          corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
             3.  In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare
          la  congruita'  di  ogni  altra  offerta  che,  in  base ad
          elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
             3-bis.  Nella  predisposizione  delle  gare di appalto e
          nella   valutazione   dell'anomalia   delle  offerte  nelle
          procedure  di affidamento di appalti di lavori pubblici, di
          servizi  e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti
          a   valutare   che  il  valore  economico  sia  adeguato  e
          sufficiente  rispetto  al  costo  del  lavoro  e  al  costo
          relativo    alla    sicurezza,   il   quale   deve   essere
          specificamente   indicato   e  risultare  congruo  rispetto
          all'entita'  e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi
          o  delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del
          lavoro  e' determinato periodicamente, in apposite tabelle,
          dal  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, sulla
          base  dei  valori  economici  previsti dalla contrattazione
          collettiva  stipulata  dai  sindacati comparativamente piu'
          rappresentativi,  delle  norme  in materia previdenziale ed
          assistenziale,  dei  diversi  settori  merceologici e delle
          differenti  aree  territoriali.  In  mancanza  di contratto
          collettivo  applicabile, il costo del lavoro e' determinato
          in   relazione   al   contratto   collettivo   del  settore
          merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione.
             3-ter.  Il costo relativo alla sicurezza non puo' essere
          comunque soggetto a ribasso d'asta.
             4.  Il  comma  1  non  si applica quando il numero delle
          offerte  ammesse  sia  inferiore  a  cinque. In tal caso le
          stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.
             5. (Abrogato).».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  87 del gia' citato
          decreto  legislativo n. 163 del 2006, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «Art. 87 (Criteri di verifica delle offerte anormalmente
          basse).  -  1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa,
          la    stazione   appaltante   richiede   all'offerente   le
          giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono
          a  formare  l'importo  complessivo  posto  a  base di gara,
          nonche',   in   caso  di  aggiudicazione  con  il  criterio
          dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, relative agli
          altri  elementi  di valutazione dell'offerta, procedendo ai
          sensi  dell'art.  88.  All'esclusione puo' provvedersi solo
          all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.
             2.  Le  giustificazioni  possono  riguardare,  a  titolo
          esemplificativo:
              a)  l'economia  del  procedimento  di  costruzione, del
          processo  di  fabbricazione,  del metodo di prestazione del
          servizio;
              b) le soluzioni tecniche adottate;
              c)  le  condizioni  eccezionalmente  favorevoli  di cui
          dispone  l'offerente  per  eseguire i lavori, per fornire i
          prodotti, o per prestare i servizi;
              d)  l'originalita'  del  progetto,  dei  lavori,  delle
          forniture, dei servizi offerti;
              e)   [il  rispetto  delle  norme  vigenti  in  tema  di
          sicurezza e condizioni di lavoro];
              f)  l'eventualita'  che l'offerente ottenga un aiuto di
          Stato;
              g)  il costo del lavoro come determinato periodicamente
          in  apposite  tabelle  dal  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti
          dalla  contrattazione  collettiva  stipulata  dai sindacati
          comparativamente   piu'  rappresentativi,  delle  norme  in
          materia  previdenziale e assistenziale, dei diversi settori
          merceologici  e  delle  differenti  aree  territoriali;  in
          mancanza  di contratto collettivo applicabile, il costo del
          lavoro  e' determinato in relazione al contratto collettivo
          del  settore  merceologico  piu'  vicino  a quello preso in
          considerazione.
             3.  Non  sono  ammesse  giustificazioni  in  relazione a
          trattamenti  salariali  minimi inderogabili stabiliti dalla
          legge o da fonti autorizzate dalla legge.
             4.  Non  sono  ammesse giustificazioni in relazione agli
          oneri  di sicurezza in conformita' all'art. 131, nonche' al
          piano  di  sicurezza  e  coordinamento  di cui all'art. 12,
          decreto  legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa
          stima dei costi conforme all'art. 7, decreto del Presidente
          della  Repubblica  3 luglio 2003, n. 222. Nella valutazione
          dell'anomalia  la stazione appaltante tiene conto dei costi
          relativi  alla  sicurezza, che devono essere specificamente
          indicati   nell'offerta   e   risultare   congrui  rispetto
          all'entita'  e  alle  caratteristiche  dei  servizi o delle
          forniture.
             4-bis.  Nell'ambito  dei requisiti per la qualificazione
          di  cui  all'art.  40  del  presente decreto, devono essere
          considerate  anche  le  informazioni  fornite  dallo stesso
          soggetto     interessato     relativamente     all'avvenuto
          adempimento,   all'interno  della  propria  azienda,  degli
          obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
             5.  La stazione appaltante che accerta che un'offerta e'
          anormalmente  bassa  in  quanto  l'offerente ha ottenuto un
          aiuto  di  Stato,  puo'  respingere tale offerta per questo
          solo   motivo   unicamente   se,   consultato  l'offerente,
          quest'ultimo  non  e'  in  grado  di  dimostrare,  entro un
          termine  stabilito  dall'amministrazione  e non inferiore a
          quindici   giorni,  che  l'aiuto  in  questione  era  stato
          concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge
          un'offerta  in tali circostanze, ne informa tempestivamente
          la Commissione.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  88 del gia' citato
          decreto  legislativo n. 163 del 2006, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «Art. 88 (Procedimento di verifica e di esclusione delle
          offerte  anormalmente  basse).  - 1. La stazione appaltante
          richiede,   per  iscritto,  assegnando  al  concorrente  un
          termine  non inferiore a quindici giorni, la presentazione,
          per iscritto, delle giustificazioni.
             1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno,
          puo'  istituire una commissione secondo i criteri stabiliti
          dal  regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte;
          ove  non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruita'
          dell'offerta,   richiede   per  iscritto  all'offerente  le
          precisazioni ritenute pertinenti.
             2. All'offerente e' assegnato un termine non inferiore a
          cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni
          richieste.
             3.  La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui
          al   comma  1-bis,  ove  istituita,  esamina  gli  elementi
          costitutivi  dell'offerta  tenendo conto delle precisazioni
          fornite.
             4. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente
          bassa,  la  stazione  appaltante convoca l'offerente con un
          anticipo  non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita
          a indicare ogni elemento che ritenga utile.
             5.   Se   l'offerente  non  si  presenta  alla  data  di
          convocazione   stabilita,   la   stazione  appaltante  puo'
          prescindere dalla sua audizione.
             6.  [La  stazione  appaltante  esclude l'offerta che, in
          base  all'esame  degli  elementi  forniti, risulta, nel suo
          complesso, inaffidabile].
             7.  La stazione appaltante sottopone a verifica la prima
          migliore  offerta,  se la stessa appaia anormalmente bassa,
          e,  se  la  ritiene  anomala,  procede nella stessa maniera
          progressivamente  nei  confronti  delle successive migliori
          offerte,  fino  ad  individuare  la  migliore  offerta  non
          anomala. In alternativa, la stazione appaltante, purche' si
          sia  riservata tale facolta' nel bando di gara, nell'avviso
          di   gara   o  nella  lettera  di  invito,  puo'  procedere
          contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori
          offerte,   non  oltre  la  quinta,  fermo  restando  quanto
          previsto  ai  commi da 1 a 5. All'esito del procedimento di
          verifica  la  stazione  appaltante  dichiara  le  eventuali
          esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli
          elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile,
          e  procede,  nel  rispetto  delle  disposizioni di cui agli
          articoli  11  e 12, all'aggiudicazione definitiva in favore
          della migliore offerta non anomala.».
             - Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 122 del gia'
          citato  decreto  legislativo  n.  163  del 2006, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
             «9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di
          euro  quando  il  criterio  di aggiudicazione e' quello del
          prezzo  piu'  basso,  la stazione appaltante puo' prevedere
          nel  bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte
          che  presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
          alla  soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86;
          in  tal caso non si applica l'art. 87, comma 1. Comunque la
          facolta'  di  esclusione  automatica  non  e'  esercitabile
          quando  il  numero  delle  offerte  ammesse  e' inferiore a
          dieci; in tal caso si applica l'art. 86, comma 3.».
             - Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 124 del gia'
          citato  decreto  legislativo  n.  163  del 2006, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
             «8. Per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a
          100.000 euro quando il criterio di aggiudicazione e' quello
          del   prezzo   piu'  basso,  la  stazione  appaltante  puo'
          prevedere  nel  bando  l'esclusione  automatica  dalla gara
          delle  offerte  che  presentano  una percentuale di ribasso
          pari  o  superiore  alla  soglia di anomalia individuata ai
          sensi  dell'art.  86; in tal caso non si applica l'art. 87,
          comma  1. Comunque la facolta' di esclusione automatica non
          e'  esercitabile  quando il numero delle offerte ammesse e'
          inferiore  a dieci; in tal caso si applica l'art. 86, comma
          3.».
             - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 165 del gia'
          citato  decreto  legislativo  n.  163  del 2006, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
             «4.  I  soggetti  aggiudicatori  rimettono  il  progetto
          preliminare  al  Ministero  e, ove competenti, al Ministero
          dell'ambiente  e  della tutela del territorio, al Ministero
          delle  attivita'  produttive e al Ministero per i beni e le
          attivita'   culturali,  nonche'  alle  regioni  o  province
          autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto e'
          altresi'  rimesso  agli  enti gestori delle interferenze ai
          fini  di  cui  all'art. 166. Le amministrazioni interessate
          rimettono   le   proprie  valutazioni  al  Ministero  entro
          sessanta  giorni  dalla ricezione del progetto preliminare;
          le  valutazioni delle amministrazioni competenti in materia
          ambientale  sono  rese  nel rispetto delle previsioni della
          sezione II del presente capo. Nei successivi quarantacinque
          giorni  il  Ministero,  acquisito,  nei  casi  previsti, il
          parere  del  Consiglio  superiore  dei lavori pubblici o di
          altra commissione consultiva competente, formula la propria
          proposta  al  CIPE,  che si pronuncia nei successivi trenta
          giorni.  Ove non sia pervenuto nel termine prescritto una o
          piu'  delle valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministero
          delle  infrastrutture  invita i soggetti medesimi a rendere
          la  valutazione  o parere entro i successivi trenta giorni;
          in  mancanza  di  riscontro  il Ministro formula la propria
          proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 166 del gia' citata
          decreto  legislativo n. 163 del 2006, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «Art.   166   (Progetto  definitivo.  Pubblica  utilita'
          dell'opera).    -   1.   Il   progetto   definitivo   delle
          infrastrutture   e'   integrato   da   una   relazione  del
          progettista   attestante   la   rispondenza   al   progetto
          preliminare  e  alle eventuali prescrizioni dettate in sede
          di  approvazione  dello  stesso con particolare riferimento
          alla   compatibilita'   ambientale  e  alla  localizzazione
          dell'opera.  E'  corredato  inoltre dalla definizione delle
          eventuali   opere   e  misure  mitigatrici  e  compensative
          dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.
             2. L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica
          utilita'  e'  comunicato  dal soggetto aggiudicatore, o per
          esso  dal  concessionario o contraente generale, ai privati
          interessati  alle  attivita'  espropriative  ai sensi della
          legge  7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; la
          comunicazione  e'  effettuata  con le stesse forme previste
          per  la  partecipazione  alla  procedura  di valutazione di
          impatto  ambientale  dall'art. 5 del decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  10  agosto 1988, n. 377. Nel
          termine  perentorio  di sessanta giorni dalla comunicazione
          di  avvio  del  procedimento,  i  privati interessati dalle
          attivita'  espropriative possono presentare osservazioni al
          soggetto  aggiudicatore,  che  dovra'  valutarle  per  ogni
          conseguente  determinazione.  Le  disposizioni del presente
          comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
          327.
             3.  Il  progetto  definitivo  e'  rimesso  da  parte del
          soggetto  aggiudicatore,  del  concessionario  o contraente
          generale  a  ciascuna delle amministrazioni interessate dal
          progetto  rappresentate  nel  CIPE  e  a tutte le ulteriori
          amministrazioni   competenti   a   rilasciare   permessi  e
          autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche' ai gestori di
          opere  interferenti.  Nel  termine  perentorio  di sessanta
          giorni   dal   ricevimento   del   progetto   le  pubbliche
          amministrazioni   competenti   e   i   gestori   di   opere
          interferenti   possono   presentare  motivate  proposte  di
          adeguamento  o  richieste  di  prescrizioni per il progetto
          definitivo o di varianti migliorative che non modificano la
          localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere,
          nel  rispetto  dei  limiti di spesa e delle caratteristiche
          prestazionali  e delle specifiche funzionali individuati in
          sede  di progetto preliminare. Le proposte e richieste sono
          acquisite  dal  Ministero a mezzo di apposita Conferenza di
          servizi,   convocata   non   prima  di  trenta  giorni  dal
          ricevimento  del progetto da parte dei soggetti interessati
          e conclusa non oltre il termine di novanta giorni di cui al
          presente comma.
             4.  La  conferenza  di  servizi  di  cui  al  comma 3 ha
          finalita'  istruttoria  e  ad  essa  non  si  applicano  le
          previsioni  degli  articoli  14  e  seguenti  della legge 7
          agosto  1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia
          di  conferenza  di  servizi. Nei sessanta giorni successivi
          alla  conclusione  della Conferenza di servizi il Ministero
          valuta   la   compatibilita'  delle  proposte  e  richieste
          pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle
          pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere
          interferenti  con  le  indicazioni vincolanti contenute nel
          progetto   preliminare   approvato  e  formula  la  propria
          proposta   al  CIPE  che,  nei  trenta  giorni  successivi,
          approva,  con  eventuali  integrazioni  o modificazioni, il
          progetto  definitivo,  anche ai fini della dichiarazione di
          pubblica utilita'.
             5.  L'approvazione del progetto definitivo, adottata con
          il  voto  favorevole  della  maggioranza  dei componenti il
          CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e
          parere  comunque  denominato e consente la realizzazione e,
          per  gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di
          tutte  le  opere,  prestazioni  e  attivita'  previste  nel
          progetto  approvato.  In  caso  di dissenso della regione o
          provincia  autonoma,  si  provvede  con le modalita' di cui
          all'art.   165,   comma   6.  Gli  enti  locali  provvedono
          all'adeguamento  definitivo  degli elaborati urbanistici di
          competenza  ed  hanno  facolta'  di  chiedere  al  soggetto
          aggiudicatore  o al concessionario o contraente generale di
          porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari.».