(( Art. 4-quinquies


Affitto  di  beni  agricoli  di  proprieta'  dello Stato e degli enti
                              pubblici


   1.  Al  fine  di  favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo
dell'imprenditorialita'    agricola    giovanile   anche   attraverso
interventi  di  ricomposizione fondiaria, entro sessanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto,  l'Agenzia  del  demanio,  d'intesa  con  il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, individua i beni liberi di
proprieta'  dello Stato aventi destinazione agricola non utilizzabili
per altri fini istituzionali, che possono essere ceduti in affitto ai
sensi  del  presente articolo. L'individuazione del bene ai sensi del
presente   comma   ne   determina   il  trasferimento  al  patrimonio
disponibile dello Stato.
  2. L'Agenzia del demanio cede in affitto i beni di cui al comma 1 a
giovani imprenditori agricoli sulla base degli indirizzi adottati con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  3.  Ai  contratti di affitto di cui al comma 2 del presente art. si
applicano  le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
  4. I giovani imprenditori agricoli assegnatari di beni ai sensi del
comma  2 del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al
capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,
e successive modificazioni.
  5.  Gli enti pubblici statali possono cedere in affitto beni aventi
destinazione  agricola  di  cui siano proprietari con le modalita' di
cui  al  presente  art.,  previa  autorizzazione dell'amministrazione
vigilante.  I  relativi proventi, nella misura del 90 per cento, sono
versati  all'entrata  del bilancio dello Stato per essere riassegnati
ad  integrazione  delle  disponibilita'  del  Fondo  di  solidarieta'
nazionale-incentivi  assicurativi,  di  cui all'articolo 15, comma 2,
del   decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,  e  successive
modificazioni.
  6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
impiegare con le modalita' di cui al presente articolo i beni di loro
proprieta' aventi destinazione agricola.
  7.  Il  Ministero  delle  politiche agricole alimentari e forestali
presenta  annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione delle
disposizioni  di  cui al presente art., anche al fine della possibile
estensione   all'ipotesi  di  alienazione  dei  terreni  interessati,
indicando  le modalita' per l'esercizio del diritto di prelazione sui
beni affittati.
  8.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 3 dell'art.
          5-bis  del  decreto-legislativo  18  maggio  2001,  n.  228
          recante   «Orientamento   e   modernizzazione  del  settore
          agricolo,  a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.
          57»:
             «Art. 5-bis (Conservazione dell'integrita' aziendale). -
          1. (Omissis).
             2.  Al  trasferimento  a  qualsiasi  titolo  di  terreni
          agricoli   a  coloro  che  si  impegnino  a  costituire  un
          compendio  unico e a coltivarlo o a condurlo in qualita' di
          coltivatore    diretto    o    di   imprenditore   agricolo
          professionale  per  un  periodo  di  almeno  dieci anni dal
          trasferimento  si applicano le disposizioni di cui all'art.
          5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Gli
          onorari  notarili  per gli atti suddetti sono ridotti ad un
          sesto.
             3.  Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari
          notarili  ad  un  sesto  in  favore  della costituzione del
          compendio  unico  di  cui  al  comma 2 spettano comunque ai
          trasferimenti  di  immobili agricoli e relative pertinenze,
          compresi  i  fabbricati,  costituiti  in maso chiuso di cui
          alla  legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre
          2001,  n.  17,  effettuati  tra  vivi  o  mortis  causa  ad
          acquirenti  che  nell'atto  o con dichiarazione separata si
          impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni.
             4-11-quater (Omissis).».
             - Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante
          «Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in
          attuazione  dell'art.  45,  comma  1, della legge 17 maggio
          1999,  n.  144»  al  capo III del titolo I tratta Misure in
          favore della nuova imprenditorialita' in agricoltura.
             -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 15 del decreto
          legislativo  29  marzo  2004,  n.  102, recante «Interventi
          finanziari  a  sostegno  delle  imprese  agricole,  a norma
          dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003,
          n. 38»:
             «Art.   15   (Dotazione   del   Fondo   di  solidarieta'
          nazionale).  - 1. Presso la Tesoreria centrale e' aperto un
          conto    corrente   infruttifero   denominato   «Fondo   di
          solidarieta'   nazionale»   intestato  al  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali.
             2.  Per  gli  interventi  di  cui  all'art.  1, comma 3,
          lettera  a),  e' iscritto apposito stanziamento sullo stato
          di   previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali,  allo  scopo denominato «Fondo di
          solidarieta'  nazionale-incentivi  assicurativi».  Per  gli
          interventi  di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c), e'
          iscritto  apposito  stanziamento  sullo stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, allo scopo
          denominato   «Fondo  di  solidarieta'  nazionale-interventi
          indennizzatori».
             3.   Per   la   dotazione   finanziaria   del  Fondo  di
          solidarieta'   nazionale-incentivi  assicurativi  destinato
          agli  interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), si
          provvede  ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della
          legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni.
          Per  la  dotazione  finanziaria  del  Fondo di solidarieta'
          nazionale-interventi    indennizzatori,    destinato   agli
          interventi  di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c), si
          provvede  a  valere  sulle  risorse del Fondo di protezione
          civile,  come  determinato  ai sensi dell'art. 11, comma 3,
          lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge
          finanziaria.».