(( Art. 4-sexies


        Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone


   1.  Si  intendono  ricomprese  nelle  prestazioni  di trasporto di
persone  di  cui  al  numero  127-novies) della tabella A, parte III,
allegata  al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni rese dalle aziende
esercenti  trasporto  pubblico  locale  in esecuzione di contratti di
servizio  di  cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre
1997,  n.  422, e successive modificazioni, nonche', anche se rese da
soggetti    giuridici    distinti,   le   prestazioni   di   gestione
dell'infrastruttura  di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni.
  2.   Le   disposizioni   di   cui   al  comma  1  hanno  valore  di
interpretazione  autentica,  senza dare luogo a recuperi o a rimborsi
di imposta. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  del  numero 127-novies) della
          Tabella  A,  parte  III,  recante  «Beni e servizi soggetti
          all'aliquota  del  10%»,  del citato decreto del Presidente
          della Repubblica n. 633/1972:
             «Tabella  A  -  Parte  terza. - (Beni e servizi soggetti
          all'aliquota del 10%) - (Omissis).
             127-novies)  prestazioni  di  trasporto di persone e dei
          rispettivi  bagagli  al  seguito,  escluse  quelle esenti a
          norma dell'art. 10, numero 14), del presente decreto;
             (omissis).».
             -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 19 del decreto
          legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante «Conferimento
          alle  regioni  ed agli enti locali di funzioni e compiti in
          materia  di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4,
          comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
             «Art.  19  (Contratti  di servizio). - 1. I contratti di
          servizio  assicurano  la  completa corrispondenza fra oneri
          per  servizi  e  risorse disponibili, al netto dei proventi
          tariffari  e  sono  stipulati  prima  dell'inizio  del loro
          periodo  di validita'. Per i servizi ferroviari i contratti
          di servizio sono stipulati sette mesi prima dell'inizio del
          loro  periodo  di  validita',  al  fine  di  consentire  la
          definizione degli orari nazionali.
             2.   I   contratti  di  servizio  per  i  quali  non  e'
          assicurata,    al    momento   della   loro   stipula,   la
          corrispondenza  tra  gli importi di cui alla lettera e) del
          comma 3 e le risorse effettivamente disponibili sono nulli.
             3.  I  contratti  di  servizio, nel rispetto anche delle
          disposizioni  dell'art.  14,  comma  2,  del regolamento n.
          1191/69/CEE,   cosi'   come   modificato  dall'art.  1  del
          regolamento  1893/91/CEE, nonche' nel rispetto dei principi
          sull'erogazione  dei  servizi  pubblici  cosi' come fissati
          dalla carta dei servizi del settore trasporti, definiscono:
              a) il periodo di validita';
              b)   le  caratteristiche  dei  servizi  offerti  ed  il
          programma di esercizio;
              c)  gli  standard  qualitativi  minimi del servizio, in
          termini  di  eta',  manutenzione, confortevolezza e pulizia
          dei veicoli, e di regolarita' delle corse;
              d) la struttura tariffaria adottata;
              e)  l'importo  eventualmente  dovuto dall'ente pubblico
          all'azienda  di  trasporto  per  le prestazioni oggetto del
          contratto  e  le  modalita' di pagamento, nonche' eventuali
          adeguamenti   conseguenti   a   mutamenti  della  struttura
          tariffaria;
              f)   le   modalita'   di  modificazione  del  contratto
          successivamente alla conclusione;
              g)  le garanzie che devono essere prestate dall'azienda
          di trasporto;
              h)  le  sanzioni  in  caso  di  mancata  osservanza del
          contratto;
              i)  la  ridefinizione  dei rapporti, con riferimento ai
          lavoratori dipendenti e al capitale investito, dal soggetto
          esercente  il  servizio  di  trasporto pubblico, in caso di
          forti  discontinuita'  nella quantita' di servizi richiesti
          nel periodo di validita' del contratto di servizio;
              l)   l'obbligo   dell'applicazione,   per   le  singole
          tipologie   del  comparto  dei  trasporti,  dei  rispettivi
          contratti  collettivi  di  lavoro,  cosi' come sottoscritti
          dalle   organizzazioni   sindacali  nazionali  maggiormente
          rappresentative   e   dalle   associazioni   datoriali   di
          categoria.
             4.  Gli  importi  di cui al comma 3, lettera e), possono
          essere   soggetti   a   revisione   annuale  con  modalita'
          determinate  nel contratto stesso allo scopo di incentivare
          miglioramenti  di  efficienza.  I  suddetti importi possono
          essere  incrementati  in  misura  non  maggiore  del  tasso
          programmato di inflazione, salvo l'eventuale recupero delle
          differenze  in  caso  di  rilevante  scostamento  dal tasso
          effettivo di inflazione, a parita' di offerta di trasporto.
             5.  I  contratti  di servizio pubblico devono rispettare
          gli  articoli  2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il
          regolamento  (CEE)  n.  1893/91,  avere  caratteristiche di
          certezza finanziaria e copertura di bilancio e prevedere un
          progressivo  incremento del rapporto tra ricavi da traffico
          e  costi  operativi,  rapporto  che,  al netto dei costi di
          infrastruttura,  dovra'  essere  pari  almeno  allo  0,35 a
          partire  dal  1°  gennaio  2000.  Trovano  applicazione  ai
          trasporti  regionali  e locali, a tale fine, le norme della
          direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991.
             6.  I  contratti  di  servizio  in  vigore  alla data di
          entrata  in  vigore del presente decreto sono adeguati, per
          le   parti  eventualmente  in  contrasto  con  il  presente
          decreto, in occasione della prima revisione annuale.».
             -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 11 del decreto
          legislativo  8  luglio  2003,  n.  188, recante «Attuazione
          della  direttiva  2001/12/CE,  della direttiva 2001/13/CE e
          della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria»:
             «Art. 11 (Principi). - 1. Il gestore dell'infrastruttura
          ferroviaria e' soggetto autonomo ed indipendente, sul piano
          giuridico,   organizzativo  o  decisionale,  dalle  imprese
          operanti nel settore dei trasporti.
             2.   Il   gestore   dell'infrastruttura  ferroviaria  e'
          responsabile  del controllo della circolazione in sicurezza
          dei    convogli,   della   manutenzione   e   del   rinnovo
          dell'infrastruttura   ferroviaria,   sul   piano   tecnico,
          commerciale  e finanziario, assicurandone l'accessibilita',
          la  funzionalita',  nonche'  le informazioni; deve altresi'
          assicurare   la  manutenzione  e  la  pulizia  degli  spazi
          pubblici delle stazioni passeggeri.
             3.  Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto
          al   rispetto   della   riservatezza   delle   informazioni
          commerciali in suo possesso.
             4. Al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale,
          per  la  rete di propria attribuzione, sono affidati in via
          esclusiva  i  compiti  e  le funzioni relativi al calcolo e
          riscossione  dei canoni e l'assegnazione di capacita' sulla
          base delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 27.
             5.  Per  quanto  riguarda  i  gestori  di infrastrutture
          ferroviarie  regionali  e  locali,  rientranti nel campo di
          applicazione  del  presente  decreto,  ove  l'attivita'  di
          gestione  dell'infrastruttura  ferroviaria sia svolta da un
          soggetto  che sia titolare anche di un'impresa ferroviaria,
          le  attivita'  ed  i  compiti  di cui ai commi 1, 2, 3 e 4,
          devono  essere  espletati  senza  oneri  aggiuntivi  per la
          finanza   pubblica,   attraverso  una  struttura  aziendale
          autonoma  e  distinta,  sotto  il  profilo  patrimoniale  e
          contabile, dalle altre strutture destinate allo svolgimento
          delle   attivita'   espletate   in   qualita'   di  impresa
          ferroviaria.  I  criteri  per la separazione contabile sono
          stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1108/70.».