(( Art. 6-bis


Disposizioni  in  favore delle imprese esercenti servizi di trasporto
            pubblico interregionale di competenza statale


  1.  Al  fine di fronteggiare le gravi difficolta' legate alla crisi
economica   e   finanziaria   e   di   agevolare   il   processo   di
liberalizzazione  del  comparto,  alle  imprese  esercenti servizi di
trasporto   pubblico   interregionale   di   competenza   statale  e'
riconosciuto un contributo per l'acquisto, negli anni 2009 e 2010, di
nuovi  autobus  di  categoria «euro 4» ed «euro 5» per un importo non
superiore al 75 per cento del costo di acquisto dei medesimi, assunto
al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il beneficio compete nella
misura massima complessiva di 400.000 euro per ciascuna impresa e nel
rispetto  del  limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2009 e
di 5 milioni di euro per l'anno 2010.
  2.  Il  contributo di cui al comma 1 e' concesso nel rispetto delle
condizioni  e  dei  limiti  previsti  dal  decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri  3  giugno  2009,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, nonche' dalla decisione 28 maggio
2009 C(2009)4277.
  3.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, da
adottare  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del presente decreto, sono definiti modalita'
operative e termini per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.
  4.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dal comma 1, pari a 3
milioni  di  euro  per  l'anno  2009 e a 5 milioni di euro per l'anno
2010,  si  provvede,  rispettivamente, per l'anno 2009 a valere sulle
risorse  riferite  alle  amministrazioni  statali  di cui all'art. 1,
comma  14,  del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre 2006, n. 286, e per l'anno
2010    mediante    utilizzo   delle   maggiori   entrate   derivanti
dall'attuazione  dell'art.  15,  commi  8-bis,  8-ter e 8-quater, del
presente decreto. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 14 dell'art. 1 del
          decreto-legge  3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti
          in  materia  tributaria  e  finanziaria),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286:
             «14.  Gli organismi preposti all'attivita' di controllo,
          accertamento   e  riscossione  dei  tributi  erariali  sono
          impegnati  ad  orientare  le  attivita'  operative  per una
          significativa  riduzione  della base imponibile evasa ed al
          contrasto  dell'impiego  del lavoro non regolare, del gioco
          illegale  e  delle frodi negli scambi intracomunitari e con
          Paesi  esterni  al  mercato comune europeo. Una quota parte
          delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per un
          ammontare  non  superiore  a  10 milioni di euro per l'anno
          2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008,
          e'  destinata  ad un apposito fondo destinato a finanziare,
          nei    confronti    del    personale   dell'Amministrazione
          economico-finanziaria,  per  meta'  delle  risorse, nonche'
          delle  amministrazioni statali, per la restante meta' delle
          risorse,   la   concessione   di  incentivi  all'esodo,  la
          concessione   di  incentivi  alla  mobilita'  territoriale,
          l'erogazione   di  indennita'  di  trasferta,  nonche'  uno
          specifico programma di assunzioni di personale qualificato.
          Le   modalita'   di  attuazione  del  presente  comma  sono
          stabilite in sede di contrattazione integrativa.».