Art. 7.


       Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza


   1.  All'articolo 106 del (( testo unico delle imposte sui redditi,
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.  917, e successive modificazioni, di seguito denominato «TUIR», ))
sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma:
  «3-bis:  Per  i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere
dall'esercizio  successivo  a  quello  in  corso al 31 dicembre 2009,
limitatamente  all'ammontare  che eccede la media dei crediti erogati
nei  due periodi d'imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da
garanzia  o  da  misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo
Stato,  da  enti  pubblici e da altri enti controllati direttamente o
indirettamente  dallo  Stato, le percentuali di cui allo stesso comma
sono  elevate  allo  0,50  per  cento. L'ammontare delle svalutazioni
eccedenti  il  detto  limite e' deducibile in quote costanti nei nove
esercizi successivi.»;
   b)  nel comma 5 dopo le parole « di cui al comma 3 » sono aggiunte
le parole «e di cui al comma 3-bis».
  2. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, la disposizione di cui al comma 3-bis dell'art.
106 del TUIR, (( introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente
articolo,  ))  si  applica ai crediti erogati a partire dalla data di
entrata  in  vigore  del  decreto  stesso  e la media ivi prevista e'
commisurata alla residua durata del suddetto periodo d'imposta.
  3.  Per  evitare  indebiti  effetti  di  sostituzione  e novazione,
l'Agenzia  delle entrate dispone controlli mirati alla verifica della
corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
In  caso  di  violazioni,  le  sanzioni di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicano in ogni caso nella
misura massima.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 106 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917,
          recante  «Approvazione  del  testo  unico delle imposte sui
          redditi, come modificato dalla presente legge:
             «Art. 106 (Svalutazione dei crediti e accantonamenti per
          rischi  su  crediti).  -  1.  Le  svalutazioni  dei crediti
          risultanti  in  bilancio,  per  l'importo  non  coperto  da
          garanzia  assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni
          e  dalle  prestazioni  di  servizi  indicate  nel  comma  1
          dell'art.  85,  sono  deducibili  in  ciascun esercizio nel
          limite  dello  0,50  per  cento  del  valore  nominale o di
          acquisizione  dei crediti stessi. Nel computo del limite si
          tiene  conto anche di accantonamenti per rischi su crediti.
          La   deduzione  non  e'  piu'  ammessa  quando  l'ammontare
          complessivo  delle  svalutazioni  e degli accantonamenti ha
          raggiunto   il  5  per  cento  del  valore  nominale  o  di
          acquisizione  dei  crediti risultanti in bilancio alla fine
          dell'esercizio.
             2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate
          con  riferimento  al  valore nominale o di acquisizione dei
          crediti  stessi,  sono  deducibili  a  norma dell'art. 101,
          limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo
          delle  svalutazioni  e  degli  accantonamenti  dedotti  nei
          precedenti   esercizi.   Se  in  un  esercizio  l'ammontare
          complessivo   delle  svalutazioni  e  degli  accantonamenti
          dedotti  eccede  il  5  per  cento del valore nominale o di
          acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il
          reddito dell'esercizio stesso.
             3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto
          legislativo  27  gennaio  1992,  n. 87, le svalutazioni dei
          crediti  risultanti  in bilancio, per l'importo non coperto
          da  garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di
          erogazione  del  credito alla clientela, compresi i crediti
          finanziari  concessi  a  Stati,  banche  centrali o enti di
          Stato  esteri destinati al finanziamento delle esportazioni
          italiane   o   delle  attivita'  ad  esse  collegate,  sono
          deducibili  in  ciascun esercizio nel limite dello 0,30 per
          cento  del  valore  dei  crediti  risultanti  in  bilancio,
          aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio.
          L'ammontare  complessivo  delle  svalutazioni che supera lo
          0,30 per cento e' deducibile in quote costanti nei diciotto
          esercizi   successivi.   Ai  fini  del  presente  comma  le
          svalutazioni  si  assumono al netto delle rivalutazioni dei
          crediti   risultanti   in  bilancio.  Se  in  un  esercizio
          l'ammontare  complessivo delle svalutazioni e' inferiore al
          limite  dello  0,30  per  cento, sono ammessi in deduzione,
          fino  al  predetto  limite,  accantonamenti  per  rischi su
          crediti. Gli accantonamenti non sono piu' deducibili quando
          il  loro  ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento
          del  valore  dei  crediti  risultanti in bilancio alla fine
          dell'esercizio.
             3-bis.  Per  i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a
          decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31
          dicembre  2009,  limitatamente  all'ammontare che eccede la
          media   dei  crediti  erogati  nei  due  periodi  d'imposta
          precedenti,  diversi  da  quelli assistiti da garanzia o da
          misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato,
          da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o
          indirettamente  dallo  Stato,  le  percentuali  di cui allo
          stesso  comma sono elevate allo 0,50 per cento. L'ammontare
          delle  svalutazioni eccedenti il detto limite e' deducibile
          in quote costanti nei nove esercizi successivi.
             4.  Per  gli  enti creditizi e finanziari nell'ammontare
          dei  crediti  si  comprendono  anche  quelli  impliciti nei
          contratti di locazione finanziaria nonche' la rivalutazione
          delle  operazioni  «fuori bilancio» iscritte nell'attivo in
          applicazione dei criteri di cui all'art. 112.
             5.  Le perdite sui crediti di cui al comma 3 e di cui al
          comma  3-bis,  determinate  con  riferimento  al  valore di
          bilancio  dei  crediti, sono deducibili, ai sensi dell'art.
          101,   limitatamente  alla  parte  che  eccede  l'ammontare
          dell'accantonamento  per  rischi  su  crediti  dedotto  nei
          precedenti  esercizi.  Se  in  un esercizio l'ammontare del
          predetto  accantonamento  eccede  il 5 per cento del valore
          dei  crediti risultanti in bilancio, l'eccedenza concorre a
          formare il reddito dell'esercizio stesso.».
             -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 1 del decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471, recante «Riforma
          delle  sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
          dirette,  di  imposta  sul valore aggiunto e di riscossione
          dei  tributi,  a  norma dell'art. 3, comma 133, lettera q),
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662»:
             «Art.  1  (Violazioni  relative alla dichiarazione delle
          imposte  dirette).  -  1.  Nei casi di omessa presentazione
          della  dichiarazione  dei  redditi,  si applica la sanzione
          amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento
          dell'ammontare  delle imposte dovute, con un minimo di lire
          cinquecentomila.  Se non sono dovute imposte, si applica la
          sanzione  da  lire cinquecentomila a lire due milioni. Essa
          puo'  essere  aumentata  fino  al  doppio nei confronti dei
          soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
             2.  Se  nella  dichiarazione  e' indicato, ai fini delle
          singole  imposte,  un reddito imponibile inferiore a quello
          accertato,  o,  comunque,  un'imposta  inferiore  a  quella
          dovuta  o  un  credito  superiore  a  quello  spettante, si
          applica  la  sanzione  amministrativa dal cento al duecento
          per  cento  della  maggior  imposta  o della differenza del
          credito.   La   stessa   sanzione   si   applica  se  nella
          dichiarazione  sono  esposte  indebite detrazioni d'imposta
          ovvero  indebite  deduzioni  dall'imponibile, anche se esse
          sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.
             2-bis.  La misura della sanzione minima e massima di cui
          al  comma  2  e'  elevata del 10 per cento nelle ipotesi di
          omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli
          per   la   comunicazione   dei   dati   rilevanti  ai  fini
          dell'applicazione  degli studi di settore, nonche' nei casi
          di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita'
          degli   studi  di  settore  non  sussistenti.  La  presente
          disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa
          ovvero  di  arte  o  professione, accertato a seguito della
          corretta  applicazione  degli  studi  di  settore,  non  e'
          superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro
          autonomo dichiarato.
             3.  Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano
          redditi  prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di
          un  terzo  con  riferimento  alle  imposte  o alle maggiori
          imposte relative a tali redditi.
             4.  Per  maggiore  imposta  si intende la differenza tra
          l'ammontare  del tributo liquidato in base all'accertamento
          e  quello  liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi
          degli  articoli  36-bis e 36-ter del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600  , recante
          disposizioni   comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi.».