Art. 8.


                       Sistema «export banca»


   1.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze con propri decreti
autorizza  e  disciplina  le  attivita'  di Cassa depositi e prestiti
S.p.A.  al  servizio  di  SACE  S.p.A. per dare vita, a condizioni di
mercato, ad un sistema integrato di «export banca». A questo fine tra
le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla
Cassa  depositi  e prestiti S.p.A. con l'utilizzo dei fondi di cui ((
all'articolo  5,  comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003,  n.  326,  e  successive  modificazioni,  )) rientrano anche le
operazioni   per  sostenere  l'internazionalizzazione  delle  imprese
quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della
SACE  S.p.A.  ((  Con  i  medesimi decreti sono stabiliti modalita' e
criteri  al  fine  di  consentire  le operazioni di assicurazione del
credito  per  le  esportazioni  da  parte  della SACE S.p.A. anche in
favore delle piccole e medie imprese nazionali. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  7 dell'art. 5 del
          decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni
          urgenti  per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione
          dell'andamento   dei   conti   pubblici),  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003, n. 326, e
          successive modificazioni:
             «7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
              a)  lo  Stato,  le  regioni,  gli enti locali, gli enti
          pubblici  e  gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
          fondi  rimborsabili  sotto  forma  di libretti di risparmio
          postale  e  di  buoni  fruttiferi  postali, assistiti dalla
          garanzia   dello   Stato  e  distribuiti  attraverso  Poste
          italiane  S.p.A.  o  societa'  da essa controllate, e fondi
          provenienti  dall'emissione  di  titoli, dall'assunzione di
          finanziamenti   e  da  altre  operazioni  finanziarie,  che
          possono   essere  assistiti  dalla  garanzia  dello  Stato.
          L'utilizzo  dei  fondi  di  cui  alla  presente lettera, e'
          consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
          di  interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
          CDP  S.p.A.,  nei confronti dei medesimi soggetti di cui al
          periodo  precedente  o  dai medesimi promossa, tenuto conto
          della   sostenibilita'  economico-finanziaria  di  ciascuna
          operazione.  Dette  operazioni  potranno  essere effettuate
          anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b);
              b)  le  opere,  gli  impianti,  le  reti e le dotazioni
          destinati  alla  fornitura  di  servizi  pubblici  ed  alle
          bonifiche,  utilizzando fondi provenienti dall'emissione di
          titoli,   dall'assunzione   di  finanziamenti  e  da  altre
          operazioni  finanziarie,  senza  garanzia dello Stato e con
          preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di
          fondi   e'  effettuata  esclusivamente  presso  investitori
          istituzionali.».