Art. 9.


     Tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni


   1.  ((  Al  fine di garantire la tempestivita' dei pagamenti delle
pubbliche   amministrazioni,   ))   in   attuazione  della  direttiva
2000/35/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 29 giugno
2000,  relativa  alla  lotta  contro  i  ritardi  di  pagamento nelle
transazioni  commerciali,  recepita  con  il  decreto  legislativo  9
ottobre 2002, n. 231:
   ((  a)  per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:
))
    1.  le  pubbliche amministrazioni incluse nell'(( elenco adottato
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi )) del comma 5
dell'articolo  1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro
il  31  dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri (( per la finanza
pubblica,  ))  le  opportune  misure  organizzative  per garantire il
tempestivo   pagamento   delle  somme  dovute  per  somministrazioni,
forniture  ed  appalti.  Le  misure adottate sono pubblicate sul sito
internet dell'amministrazione;
    2.  nelle  amministrazioni  di  cui al (( numero 1, )) al fine di
evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il
funzionario  che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa
ha  l'obbligo  di  accertare  preventivamente  che  il  programma dei
conseguenti  pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio   e  con  le  regole  di  finanza  pubblica;  la  violazione
dell'obbligo (( di accertamento di cui al presente numero )) comporta
responsabilita'    disciplinare   ed   amministrativa.   Qualora   lo
stanziamento  di  bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di
far  fronte  all'obbligo  contrattuale,  l'amministrazione  adotta le
opportune  iniziative,  anche  di  tipo  contabile,  amministrativo o
contrattuale,  per  evitare  la  formazione  di  debiti pregressi. Le
disposizioni  del  presente  punto  non  si  applicano  alle  aziende
sanitarie  ((  locali, )) ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi
compresi i policlinici universitari, (( e agli istituti di ricovero e
cura  a  carattere  scientifico  ))  pubblici,  anche  trasformati in
fondazioni;
    3.  allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare
la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attivita' di analisi e
revisione  delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative
risorse  in  bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma
1-ter, del decreto-legge (( 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28 gennaio 2009, n. 2, )) e' effettuata
anche dalle altre pubbliche amministrazioni (( incluse nell'elenco di
cui  al  numero  1 della presente lettera, )) escluse le regioni e le
province  autonome  per le quali la presente disposizione costituisce
principio  fondamentale  di  coordinamento  della finanza pubblica. I
risultati  delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti
in  conformita'  con  quanto stabilito (( ai sensi del comma 1-quater
del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008; ))
    4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia
e  delle  finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
anche  attraverso  gli  uffici  centrali del bilancio e le ragionerie
territoriali  dello  Stato,  vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni  di  cui  alla  presente  lettera,  secondo procedure da
definire  con  apposito  decreto  del Ministero dell'economia e delle
finanze,  da  emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali
gli  organi  interni  di  revisione  e  di  controllo provvedono agli
analoghi  adempimenti  di vigilanza. I rapporti di cui al (( numero 3
))  sono  inviati  ai  Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli
enti  del  servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle
relazioni  rispettivamente  previste  nell'art.  1,  commi 166 e 170,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
   ((  b)  in relazione ai debiti gia' in essere alla data di entrata
in  vigore del presente decreto, )) l'ammontare dei crediti esigibili
nei  confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti
nel  conto  dei  residui  passivi del bilancio dello Stato per l'anno
2009  ed  in essere alla data di (( entrata in vigore )) del presente
decreto,  per  somministrazioni,  forniture ed appalti, e' accertato,
all'esito  di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze.  ((  I  predetti  crediti sono resi
liquidabili  nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge di
assestamento  di  cui  all'art. 17, primo comma, della legge 5 agosto
1978, n. 468, relativa all'anno finanziario 2009. ))
  ((  1-bis.  Le  somme  dovute da una regione commissariata ai sensi
dell'articolo  1,  comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive   modificazioni,   nei   confronti  di  un'amministrazione
pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni, sono regolate mediante
intervento  del tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli
articoli  1268  e  seguenti  del  codice  civile,  che  si  determina
automaticamente  al  momento  del  riconoscimento del debito da parte
dell'amministrazione  debitrice,  da  effettuare  entro trenta giorni
dall'istanza  dell'amministrazione  creditrice.  Decorso tale termine
senza  contestazioni puntuali da parte della pubblica amministrazione
debitrice,  il debito si intende comunque riconosciuto nei termini di
cui all'istanza. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  La  direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio  del  29  giugno  2000  recante  «Lotta  contro i
          ritardi  di  pagamento  nelle  transazioni  commerciali« e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale L 200 dell' 8 agosto
          2000.
             -  Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante
          «Attuazione  della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta
          contro   i   ritardi   di   pagamento   nelle   transazioni
          commerciali»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 23
          ottobre 2002, n. 249.
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 5 dell'art. 1 della
          legge  30  dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2005):
             «5.   Al  fine  di  assicurare  il  conseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza pubblica stabiliti in sede di Unione
          europea,   indicati   nel   Documento   di   programmazione
          economico-finanziaria    e    nelle    relative   note   di
          aggiornamento,  per  il  triennio  2005  -  2007  la  spesa
          complessiva  delle  amministrazioni  pubbliche inserite nel
          conto  economico  consolidato,  individuate per l'anno 2005
          nell'elenco  1  allegato alla presente legge e per gli anni
          successivi  dall'Istituto  nazionale  di statistica (ISTAT)
          con   proprio   provvedimento   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  non  oltre  il  31 luglio di ogni anno, non puo'
          superare   il   limite   del  2  per  cento  rispetto  alle
          corrispondenti  previsioni  aggiornate del precedente anno,
          come    risultanti    dalla    Relazione   previsionale   e
          programmatica.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1-ter  e 1-quater
          dell'art. 9 del gia' citato decreto-legge n. 185 del 2008:
             «1-ter.  Allo  scopo  di  ottimizzare  l'utilizzo  delle
          risorse  ed  evitare  la  formazione  di  nuove  situazioni
          debitorie,   i   Ministeri  avviano,  di  concerto  con  il
          Ministero  dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle
          attivita'  di  cui  all'art.  3,  comma  67, della legge 24
          dicembre  2007, n. 244, un'attivita' di analisi e revisione
          delle  procedure di spesa e dell'allocazione delle relative
          risorse   in  bilancio.  I  risultati  delle  analisi  sono
          illustrati  in  appositi  rapporti dei Ministri competenti,
          che  costituiscono  parte  integrante delle relazioni sullo
          stato  della spesa di cui all'art. 3, comma 68, della legge
          24  dicembre  2007,  n. 244, e successive modificazioni, da
          inviare  alle  Camere  e al Ministero dell'economia e delle
          finanze.  A  tal fine il termine di cui al medesimo art. 3,
          comma  68,  della  legge n. 244 del 2007 e' prorogato al 20
          settembre 2009.».
             «1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti
          sulla  base  delle  indicazioni  fornite  con circolare del
          Ministero  dell'economia e delle finanze, da adottare entro
          il  30  giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base
          dei  dati  e  delle  informazioni  contenuti  nei  predetti
          rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che
          i   Ministeri   sono   tenuti   a   fornire,  il  Ministero
          dell'economia    e   delle   finanze   elabora   specifiche
          proposte.».
             -  Si  riporta  il testo dei commi 166 e 170 dell'art. 1
          della  legge  23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2006):
             «166.  Ai  fini della tutela dell'unita' economica della
          Repubblica  e del coordinamento della finanza pubblica, gli
          organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria
          trasmettono  alle competenti sezioni regionali di controllo
          della  Corte  dei  conti  una  relazione  sul  bilancio  di
          previsione  dell'esercizio  di  competenza e sul rendiconto
          dell'esercizio medesimo.».
             (Omissis).
             «170.  Le  disposizioni dei commi 166 e 167 si applicano
          anche  agli enti del Servizio sanitario nazionale. Nel caso
          di enti di cui al presente comma che non abbiano rispettato
          gli  obblighi  previsti  ai  sensi  del comma 166, la Corte
          trasmette  la propria segnalazione alla regione interessata
          per i conseguenti provvedimenti.».
             - Si riporta il testo del primo comma dell'art. 17 della
          legge  5  agosto  1978, n. 468 ( Riforma di alcune norme di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
             «Art.  17 (Assestamento e variazioni di bilancio). Entro
          il  mese  di giugno di ciascun anno il Ministro del tesoro,
          di   concerto   con   il  Ministro  del  bilancio  e  della
          programmazione   economica,   presenta   al  Parlamento  un
          apposito  disegno di legge, ai fini dell'assestamento degli
          stanziamenti   di   bilancio,   anche  sulla  scorta  della
          consistenza  dei residui attivi e passivi accertata in sede
          di   rendiconto   dell'esercizio  scaduto  il  31  dicembre
          precedente.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 174 dell'art. 1 della
          legge  30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
             «174.    Al    fine    del    rispetto   dell'equilibrio
          economico-finanziario,  la  regione, ove si prospetti sulla
          base   del   monitoraggio  trimestrale  una  situazione  di
          squilibrio,  adotta  i provvedimenti necessari. Qualora dai
          dati  del  monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un
          disavanzo  di  gestione  a  fronte del quale non sono stati
          adottati  i  predetti  provvedimenti, ovvero essi non siano
          sufficienti,  con  la procedura di cui all'art. 8, comma 1,
          della  legge  5  giugno  2003,  n.  131,  il Presidente del
          Consiglio  dei  ministri  diffida  la regione a provvedervi
          entro  il  30  aprile  dell'anno  successivo  a  quello  di
          riferimento.  Qualora  la  regione  non  adempia,  entro  i
          successivi  trenta  giorni  il presidente della regione, in
          qualita'  di  commissario  ad  acta, approva il bilancio di
          esercizio  consolidato  del Servizio sanitario regionale al
          fine  di  determinare  il  disavanzo di gestione e adotta i
          necessari   provvedimenti  per  il  suo  ripianamento,  ivi
          inclusi   gli   aumenti  dell'addizionale  all'imposta  sul
          reddito   delle   persone   fisiche   e   le  maggiorazioni
          dell'aliquota   dell'imposta   regionale   sulle  attivita'
          produttive   entro  le  misure  stabilite  dalla  normativa
          vigente.  I  predetti  incrementi  possono  essere adottati
          anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
          accertati   o   stimati   nel  settore  sanitario  relativi
          all'esercizio  2004  e  seguenti.  Qualora  i provvedimenti
          necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
          vengano  adottati  dal  commissario  ad  acta  entro  il 31
          maggio,  nella  regione  interessata,  con riferimento agli
          anni  di  imposta  2006 e successivi, si applicano comunque
          nella  misura  massima  prevista  dalla  vigente  normativa
          l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
          e  le  maggiorazioni  dell'aliquota  dell'imposta regionale
          sulle  attivita'  produttive;  scaduto  il  termine  del 31
          maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono
          avere   ad   oggetto   l'addizionale   e  le  maggiorazioni
          d'aliquota   delle   predette  imposte  ed  i  contribuenti
          liquidano  e  versano  gli  acconti  d'imposta  dovuti  nel
          medesimo    anno    sulla   base   della   misura   massima
          dell'addizionale  e  delle maggiorazioni d'aliquota di tali
          imposte.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  2 dell'art. 1 del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, e successive
          modificazioni  (Norme  generali sull'ordinamento del lavoro
          alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
             «2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
             - Si riporta il testo degli articoli 1268 e seguenti del
          codice civile concernenti la delega di pagamento:
             «Art.  1268  (Delegazione  cumulativa). - Se il debitore
          assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga
          verso  il creditore, il debitore originario non e' liberato
          dalla  sua  obbligazione,  salvo  che il creditore dichiari
          espressamente di liberarlo.
             Tuttavia  il  creditore  che ha accettato l'obbligazione
          del terzo non puo' rivolgersi al delegante, se prima non ha
          richiesto al delegato l'adempimento.».
             «Art.  1269 (Delegazione di pagamento). - Se il debitore
          per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi puo'
          obbligarsi  verso  il  creditore,  salvo  che  il  debitore
          l'abbia vietato.
             Il  terzo  delegato  per  eseguire  il  pagamento non e'
          tenuto  ad accettare l'incarico, ancorche' sia debitore del
          delegante. Sono salvi gli usi diversi.».
             «Art.   1270   (Estinzione   della  delegazione).  -  Il
          delegante  puo'  revocare  la delegazione, fino a quando il
          delegato  non abbia assunto l'obbligazione in confronto del
          delegatario  o  non abbia eseguito il pagamento a favore di
          questo.
             Il  delegato  puo' assumere l'obbligazione o eseguire il
          pagamento a favore del delegatario anche dopo la morte o la
          sopravvenuta incapacita' del delegante.».
             «Art.  1271  (Eccezioni  opponibili  dal delegato). - Il
          delegato  puo' opporre al delegatario le eccezioni relative
          ai suoi rapporti con questo.
             Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato
          non  puo'  opporre  al delegatario, benche' questi ne fosse
          stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre
          al delegante, salvo che sia nullo il rapporto tra delegante
          e delegatario.
             Il  delegato  non  puo'  neppure  opporre  le  eccezioni
          relative  al rapporto tra il delegante e il delegatario, se
          ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento.».
             «Art.  1272  (Espromissione).  -  Il  terzo  che,  senza
          delegazione  del  debitore, ne assume verso il creditore il
          debito,  e' obbligato in solido col debitore originario, se
          il   creditore   non  dichiara  espressamente  di  liberare
          quest'ultimo.
             Se  non  si e' convenuto diversamente, il terzo non puo'
          opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti
          col debitore originario.
             Puo'  opporgli  invece  le  eccezioni  che  al creditore
          avrebbe  potuto opporre il debitore originario, se non sono
          personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi
          all'espromissione.  Non  puo' opporgli la compensazione che
          avrebbe  potuto  opporre il debitore originario, quantunque
          si sia verificata prima dell'espromissione.».
             «Art.  1273  (Accollo).  -  Se  il  debitore  e un terzo
          convengono  che  questi  assuma  il  debito  dell'altro, il
          creditore   puo'   aderire   alla   convenzione,   rendendo
          irrevocabile la stipulazione a suo favore.
             L'adesione   del   creditore   importa  liberazione  del
          debitore  originario  solo  se  cio' costituisce condizione
          espressa  della  stipulazione  o  se  il creditore dichiara
          espressamente di liberarlo.
             Se  non  vi  e'  liberazione del debitore, questi rimane
          obbligato in solido col terzo.
             In  ogni  caso  il terzo e' obbligato verso il creditore
          che  ha  aderito  alla  stipulazione  nei  limiti in cui ha
          assunto il debito, e puo' opporre al creditore le eccezioni
          fondate  sul  contratto  in  base  al quale l'assunzione e'
          avvenuta.».
             «Art.   1274  (Insolvenza  del  nuovo  debitore).  -  Il
          creditore  che,  in  seguito  a delegazione, ha liberato il
          debitore  originario,  non  ha  azione  contro di lui se il
          delegato  diviene  insolvente,  salvo  che  ne  abbia fatto
          espressa riserva.
             Tuttavia,  se il delegato era insolvente al tempo in cui
          assunse  il  debito in confronto del creditore, il debitore
          originario non e' liberato.
             Le   medesime   disposizioni   si  osservano  quando  il
          creditore  ha  aderito all'accollo stipulato a suo favore e
          la  liberazione  del  debitore  originario  era  condizione
          espressa della stipulazione.».
             «Art.  1275  (Estinzione  delle  garanzie). - In tutti i
          casi  nei quali il creditore libera il debitore originario,
          si  estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che
          le ha prestate non consente espressamente a mantenerle.».
             «Art.  1276 (Invalidita' della nuova obbligazione). - Se
          l'obbligazione   assunta   dal   nuovo  debitore  verso  il
          creditore  e'  dichiarata nulla o annullata, e il creditore
          aveva  liberato  il  debitore originario, l'obbligazione di
          questo  rivive,  ma  il  creditore  non  puo' valersi delle
          garanzie prestate da terzi.».