(( Art. 9-bis


           Patto di stabilita' interno per gli enti locali


   1.  Le  province  e  i  comuni  con piu' di 5.000 abitanti possono
escludere  dal  saldo  rilevante  ai  fini  del rispetto del patto di
stabilita'  interno  relativo  all'anno  2009  i  pagamenti  in conto
capitale  effettuati  entro  il  31  dicembre 2009 per un importo non
superiore  al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto
capitale  risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007, a condizione
che  abbiano  rispettato  il  patto  di  stabilita'  interno relativo
all'anno  2008,  ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino
nelle  condizioni  previste  dall'articolo  77-bis, comma 21-bis, del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  2.   Gli   effetti   finanziari  in  termini  di  fabbisogno  e  di
indebitamento  netto  delle  pubbliche  amministrazioni, recati dalle
disposizioni  di  cui  al  comma  1,  vengono  compensati mediante il
mancato  utilizzo, nel limite massimo di 2.250 milioni di euro, delle
maggiori   risorse   finanziarie   iscritte   nel   provvedimento  di
assestamento  per  l'anno  2009, di cui all'articolo 17, primo comma,
della  legge  5  agosto 1978, n. 468, a integrazione dei Fondi di cui
agli  articoli 7 e 8 della stessa legge n. 468 del 1978, e successive
modificazioni,  relativi  ai residui passivi perenti, in coerenza con
le  previsioni tendenziali di spesa per il medesimo anno indicate nel
Documento   di  programmazione  economico-finanziaria  per  gli  anni
2010-2013.
  3.  Ai  fini  della  verifica  del rispetto del patto di stabilita'
interno  delle  regioni  e  delle  province  autonome  di Trento e di
Bolzano   relativo  all'anno  2008,  il  termine  per  l'invio  della
certificazione   di  cui  al  comma  16  dell'articolo  7-quater  del
decreto-legge  10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' prorogato al 30 settembre 2009.
  4.  All'ultimo  periodo  del  comma  15  dell'articolo  77-bis  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «ma si applicano»
sono  inserite  le  seguenti:  «,  fino  alla  data  di  invio  della
certificazione,».
  5.  Sono  esclusi  dal  patto di stabilita' interno delle regioni e
delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano i pagamenti che
vengono  effettuati  a valere sui residui passivi di parte corrente a
fronte  di  corrispondenti  residui  attivi  degli  enti  locali.  In
funzione  di anticipazione dell'attuazione delle misure connesse alla
realizzazione  di  un  sistema di federalismo fiscale, secondo quanto
previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e allo scopo di assicurare
la  tutela  dei  diritti  e delle prestazioni sociali fondamentali su
tutto  il  territorio nazionale, ai sensi dell' articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione, con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  sentita  la  Conferenza  permanente  per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano  e  acquisito  il  parere  espresso  in sede di tavolo di
confronto  di  cui all'articolo 27, comma 7, della citata legge n. 42
del  2009, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della legge di conversione del presente decreto, sono fissati
i  criteri  per  la  rideterminazione,  a  decorrere  dall'anno 2009,
dell'ammontare  dei proventi spettanti a regioni e province autonome,
compatibilmente  con  gli  statuti  di  autonomia  delle  regioni  ad
autonomia  speciale  e  delle  citate province autonome, ivi compresi
quelli  afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali statali,
in    misura    tale    da   garantire   disponibilita'   finanziarie
complessivamente  non  inferiori  a  300  milioni  di  euro  annui e,
comunque,  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali
risorse  sono  assegnate  ad  un  fondo  da  istituire nello stato di
previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze
per  le  attivita'  di  carattere sociale di pertinenza regionale. In
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti, entro
trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
secondo  periodo  del  presente  comma,  criteri  e  modalita' per la
distribuzione  delle  risorse di cui al presente comma tra le singole
regioni  e  province  autonome, che il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede ad attuare con proprio decreto.
  6.  I  mutui  concessi  dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., ivi
inclusi  quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze
ai  sensi  del  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze 5
dicembre  2003,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  288 del 12 dicembre 2003, in base a leggi speciali che
prevedono   l'ammortamento   a  carico  dello  Stato,  interamente  o
parzialmente  non  erogati, possono essere oggetto di rinuncia, anche
parziale,  a  seguito  di  deliberazione  del soggetto beneficiario o
dell'ente pubblico di riferimento.
  7.  L'eventuale  quota parte del finanziamento non rinunciata e non
erogata puo' essere devoluta:
   a)  in  misura  non  superiore  al  50  per cento dell'importo non
erogato,  con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministero  competente,  su  richiesta dei medesimi
beneficiari  originari  o  dei  loro enti pubblici di riferimento, ad
altre  opere  pubbliche  o  a  investimenti  infrastrutturali di loro
competenza. Resta ferma l'imputazione degli oneri di ammortamento dei
mutui agli originari capitoli di spesa;
   b)  in  misura  non superiore al 25 per cento delle disponibilita'
che residuano, al netto di quanto previsto ai sensi della lettera a),
ad    interventi   infrastrutturali   compresi   nel   programma   di
infrastrutture  strategiche  di  cui  all'articolo  1  della legge 21
dicembre  2001,  n.  443, e successive modificazioni, suscettibili di
produrre  positive  ricadute  sullo sviluppo delle comunita' locali e
del territorio;
   c)  per  la  parte  ulteriormente  residua,  ad uno speciale fondo
iscritto   nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero
dell'economia  e  delle finanze e destinato al sostegno di interventi
infrastrutturali per lo sviluppo del territorio degli enti locali che
hanno rispettato il patto di stabilita' interno nell'ultimo triennio
.
  8.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia e delle finanze, da
adottare  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  previo parere delle Commissioni
parlamentari  competenti per i profili di carattere finanziario, sono
definite le modalita' di attuazione del comma 7.
  9. Le risorse trasferite dallo Stato al comune di Viareggio al fine
di   finanziare  le  opere  di  ricostruzione  connesse  al  disastro
ferroviario  del  29  giugno  2009 e le spese effettuate da parte del
comune  a  valere  sulle  predette  risorse  sono  escluse  dal saldo
rilevante  ai  fini  del  rispetto del patto di stabilita' per l'anno
2009. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si riporta il testo del comma 21-bis dell'art. 77-bis
          del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n. 112 (Disposizioni
          urgenti  per  lo sviluppo economico, la semplificazione, la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
             «21-bis.  In  caso  di  mancato  rispetto  del  patto di
          stabilita'   interno   per  l'anno  2008  relativamente  ai
          pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei
          limiti  delle  disponibilita'  di cassa a fronte di impegni
          regolarmente assunti ai sensi dell'art. 183 del testo unico
          delle  leggi  sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
          decreto  legislativo  18  agosto 2000, n. 267, e successive
          modificazioni,  entro  la  data  di entrata in vigore della
          legge  di conversione del presente decreto, le disposizioni
          di  cui ai commi 20 e 21 del presente art. non si applicano
          agli   enti   locali  che  hanno  rispettato  il  patto  di
          stabilita'  interno  nel  triennio  2005-2007  e  che hanno
          registrato  nell'anno  2008  impegni per spesa corrente, al
          netto   delle   spese   per  adeguamenti  contrattuali  del
          personale  dipendente, compreso il segretario comunale, per
          un  ammontare  non  superiore a quello medio corrispondente
          del triennio 2005-2007.».
             -  Per  il riferimento al primo comma dell'art. 17 della
          legge 5 agosto 1978, n. 468 si vedano le note all'art. 9.
             -  Si  riporta  il testo degli articoli 7 e 8 della gia'
          citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni:
             «Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di
          ordine).  -  Nello  stato  di  previsione  della  spesa del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          «Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
          cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
             Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla
          Corte  dei  conti,  sono  trasferite  dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
              1)  per  il  pagamento  dei  residui  passivi  di parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione  amministrativa,  [in caso di richiesta da parte
          degli  aventi  diritto,  con  reiscrizione  ai  capitoli di
          provenienza,  ovvero  a  capitoli  di nuova istituzione nel
          caso  in  cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
          soppresso];
              2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa
          aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento
          e la riscossione delle entrate.
             Allo  stato  di previsione della spesa del Ministero del
          tesoro   e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui  al
          precedente  numero  2),  da  approvarsi, con apposito art.,
          dalla legge di approvazione del bilancio.».
             «Art. 8 (Fondo speciale per la riassegnazione di residui
          perenti  delle  spese  in conto capitale). - Nello stato di
          previsione   della   spesa  del  Ministero  del  tesoro  e'
          istituito,   nella  parte  in  conto  capitale,  un  «Fondo
          speciale  per  la  riassegnazione dei residui passivi della
          spesa   in   conto   capitale,   eliminati  negli  esercizi
          precedenti per perenzione amministrativa.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 16 dell'art. 7-quater
          del  decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a
          sostegno   dei   settori   industriali  in  crisi,  nonche'
          disposizioni   in   materia   di   produzione   lattiera  e
          rateizzazione  del  debito  nel settore lattiero-caseario),
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
          n. 33:
             «16.  Ai  fini  della verifica del rispetto del patto di
          stabilita' interno relativo all'anno 2008 la certificazione
          di  cui al comma 667 e al comma 686 dell'art. 1 della legge
          27  dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, deve
          essere  inviata  entro  il termine perentorio del 31 maggio
          2009.».
             -  Si riporta il testo del comma 15 dell'art. 77-bis del
          gia'  citato  decreto-legge  n.  112  del  2008, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
             «15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
          del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui
          al comma 1 e' tenuto a inviare, entro il termine perentorio
          del  31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento,
          al  Ministero  dell'economia e delle finanze - Dipartimento
          della  Ragioneria  generale dello Stato, una certificazione
          del  saldo  finanziario  in  termini  di  competenza  mista
          conseguito,  sottoscritta  dal  rappresentante legale e dal
          responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto
          e con le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 14.
          La  mancata  trasmissione  della  certificazione  entro  il
          termine  perentorio  del 31 marzo costituisce inadempimento
          al  patto  di  stabilita'  interno.  Nel  caso  in  cui  la
          certificazione,  sebbene  trasmessa  in ritardo, attesti il
          rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui
          al comma 20, ma si applicano, fino alla data di invio della
          certificazione,  solo  quelle  di  cui al comma 4 dell'art.
          76.».
             -  La  legge  5  maggio  2009,  n. 42 recante «Delega al
          Governo  in  materia  di federalismo fiscale, in attuazione
          dell'art.  119  della  Costituzione»  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2009, n. 103.
             -  Si  riporta  il testo del comma 2 dell'art. 117 della
          Costituzione:
             «Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
              a)  politica  estera  e  rapporti  internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
              b) immigrazione;
              c)   rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
              d)  difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
          munizioni ed esplosivi;
              e)  moneta,  tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
              f)  organi  dello  Stato  e  relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
              g)  ordinamento  e  organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
              h)  ordine  pubblico  e  sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
              i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
              l)   giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
              m)   determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
              n) norme generali sull'istruzione;
              o) previdenza sociale;
              p)   legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   Comuni,  Province  e  Citta'
          metropolitane;
              q)   dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
              s)  tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema  e dei beni
          culturali.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 7 dell'art. 27 della
          gia' citata legge n. 42 del 2009:
             «7.  Al  fine  di  assicurare  il  rispetto  delle norme
          fondamentali  della  presente  legge  e dei principi che da
          essa  derivano, nel rispetto delle peculiarita' di ciascuna
          regione   a   statuto  speciale  e  di  ciascuna  provincia
          autonoma,  e' istituito presso la Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano,  in attuazione del principio di
          leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo
          e  ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia
          autonoma,  costituito  dai  Ministri  per i rapporti con le
          regioni,   per  le  riforme  per  il  federalismo,  per  la
          semplificazione  normativa, dell'economia e delle finanze e
          per  le  politiche  europee  nonche'  dai  Presidenti delle
          regioni  a  statuto  speciale e delle province autonome. Il
          tavolo  individua  linee  guida,  indirizzi e strumenti per
          assicurare  il  concorso delle regioni a statuto speciale e
          delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
          solidarieta'   e   per   valutare   la   congruita'   delle
          attribuzioni      finanziarie     ulteriori     intervenute
          successivamente   all'entrata   in  vigore  degli  statuti,
          verificandone  la  coerenza  con  i  principi  di  cui alla
          presente   legge  e  con  i  nuovi  assetti  della  finanza
          pubblica.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          ministri,  da  adottare  entro  trenta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  e' assicurata
          l'organizzazione del tavolo.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge 21
          dicembre  2001,  n. 443, e successive modificazioni (Delega
          al  Governo  in  materia  di infrastrutture ed insediamenti
          produttivi  strategici  ed altri interventi per il rilancio
          delle attivita' produttive):
             «1.  Delega  al  Governo in materia di infrastrutture ed
          insediamenti  produttivi strategici ed altri interventi per
          il rilancio delle attivita' produttive.
             1.   Il   Governo,   nel   rispetto  delle  attribuzioni
          costituzionali  delle  regioni, individua le infrastrutture
          pubbliche   e   private   e   gli  insediamenti  produttivi
          strategici   e   di   preminente   interesse  nazionale  da
          realizzare  per  la modernizzazione e lo sviluppo del Paese
          nonche' per assicurare efficienza funzionale ed operativa e
          l'ottimizzazione   dei  costi  di  gestione  dei  complessi
          immobiliari  sedi  delle istituzioni dei presidi centrali e
          la  sicurezza  strategica  dello Stato e delle opere la cui
          rilevanza   culturale   trascende   i   confini  nazionali.
          L'individuazione  e'  operata,  a  mezzo  di  un  programma
          predisposto   dal   Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  d'intesa con i Ministri competenti e le regioni
          o  province  autonome interessate e inserito, previo parere
          del  CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          nel  Documento di programmazione economico-finanziaria, con
          l'indicazione  dei  relativi stanziamenti. Nell'individuare
          le  infrastrutture  e gli insediamenti strategici di cui al
          presente  comma,  il  Governo  procede secondo finalita' di
          riequilibrio  socio-economico  fra  le  aree del territorio
          nazionale,  nonche'  a  fini  di  garanzia  della sicurezza
          strategica      e     di     contenimento     dei     costi
          dell'approvvigionamento   energetico   del   Paese   e  per
          l'adeguamento    della   strategia   nazionale   a   quella
          comunitaria  delle  infrastrutture  e  della  gestione  dei
          servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di
          sviluppare    la   portualita'   turistica,   il   Governo,
          nell'individuare   le  infrastrutture  e  gli  insediamenti
          strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
          nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e
          b),  del regolamento di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  2  dicembre  1997,  n.  509. Il programma tiene
          conto  del  Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel
          programma  di  infrastrutture  strategiche non comprese nel
          Piano   generale   dei   trasporti  costituisce  automatica
          integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
          legge  finanziaria  ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
          i-ter),  della  legge  5  agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni,  le risorse necessarie, che si aggiungono ai
          finanziamenti  pubblici,  comunitari  e  privati allo scopo
          disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate
          ad opere concordate con le regioni e le province autonome e
          non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione
          della  presente  legge  il  programma e' approvato dal CIPE
          entro  il  31  dicembre  2001.  Gli interventi previsti dal
          programma   sono   automaticamente  inseriti  nelle  intese
          istituzionali  di  programma  e  negli accordi di programma
          quadro  nei  comparti  idrici  ed ambientali, ai fini della
          individuazione     delle     priorita'     e     ai    fini
          dell'armonizzazione  con  le  iniziative gia' incluse nelle
          intese  e  negli  accordi  stessi, con le indicazioni delle
          risorse  disponibili  e da reperire, e sono compresi in una
          intesa  generale quadro avente validita' pluriennale tra il
          Governo  e  ogni  singola  regione o provincia autonoma, al
          fine  del  congiunto  coordinamento  e  realizzazione delle
          opere.
             1-bis.   Il  programma  da  inserire  nel  Documento  di
          programmazione   economico-finanziaria  deve  contenere  le
          seguenti indicazioni:
              a)  elenco  delle  infrastrutture  e degli insediamenti
          strategici da realizzare;
              b) costi stimati per ciascuno degli interventi;
              c)    risorse   disponibili   e   relative   fonti   di
          finanziamento;
              d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei
          programmi precedentemente approvati;
              e)  quadro  delle  risorse finanziarie gia' destinate e
          degli    ulteriori    finanziamenti    necessari   per   il
          completamento degli interventi.
             2. Il Governo e' delegato ad emanare, nel rispetto delle
          attribuzioni  costituzionali  delle  regioni,  entro dodici
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          uno  o  piu' decreti legislativi volti a definire un quadro
          normativo   finalizzato  alla  celere  realizzazione  delle
          infrastrutture  e  degli  insediamenti individuati ai sensi
          del  comma  1,  a  tal  fine riformando le procedure per la
          valutazione  di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione
          integrata  ambientale,  limitatamente  alle opere di cui al
          comma  1  e  comunque nel rispetto del disposto dell'art. 2
          della  direttiva  85/337/CEE  del  Consiglio  del 27 giugno
          1985,   come   modificata   dalla  direttiva  97/11/CE  del
          Consiglio  del  3  marzo  1997  e  introducendo  un  regime
          speciale,  anche  in deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19,
          20,  21,  da  23  a  30, 32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater
          della   legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e  successive
          modificazioni,  nonche'  alle  ulteriori disposizioni della
          medesima  legge  che  non  siano  necessaria  ed  immediata
          applicazione  delle direttive comunitarie, nel rispetto dei
          seguenti principi e criteri direttivi:
              a)  disciplina della tecnica di finanza di progetto per
          finanziare  e  realizzare,  con  il  concorso  del capitale
          privato,  le  infrastrutture  e  gli insediamenti di cui al
          comma 1;
              b)   definizione   delle   procedure   da   seguire  in
          sostituzione   di  quelle  previste  per  il  rilascio  dei
          provvedimenti  concessori  o  autorizzatori di ogni specie;
          definizione della durata delle medesime non superiore a sei
          mesi   per   la   approvazione  dei  progetti  preliminari,
          comprensivi  di  quanto  necessario  per  la localizzazione
          dell'opera  d'intesa con la regione o la provincia autonoma
          competente,   che,   a   tal   fine,   provvede  a  sentire
          preventivamente  i  comuni  interessati,  e,  ove prevista,
          della  VIA;  definizione  delle procedure necessarie per la
          dichiarazione  di  pubblica  utilita',  indifferibilita' ed
          urgenza  e  per la approvazione del progetto definitivo, la
          cui  durata non puo' superare il termine di ulteriori sette
          mesi;  definizione  di termini perentori per la risoluzione
          delle  interferenze  con  servizi  pubblici  e privati, con
          previsione  di  responsabilita'  patrimoniali  in  caso  di
          mancata tempestiva risoluzione;
              c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle
          regioni  e delle province autonome interessate, del compito
          di  valutare  le  proposte  dei  promotori, di approvare il
          progetto   preliminare  e  definitivo,  di  vigilare  sulla
          esecuzione    dei    progetti    approvati,   adottando   i
          provvedimenti   concessori   ed   autorizzatori  necessari,
          comprensivi   della   localizzazione   dell'opera   e,  ove
          prevista,  della  VIA istruita dal competente Ministero. Il
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti cura le
          istruttorie,  formula  le  proposte ed assicura il supporto
          necessario   per   l'attivita'   del   CIPE,   avvalendosi,
          eventualmente,   di  una  apposita  struttura  tecnica,  di
          advisor  e  di  commissari straordinari, che agiscono con i
          poteri  di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997,
          n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
          1997,   n.   135,   nonche'   della   eventuale   ulteriore
          collaborazione richiesta al Ministero dell'economia e delle
          finanze  nel  settore  della  finanza  di  progetto, ovvero
          offerta  dalle regioni o province autonome interessate, con
          oneri a proprio carico;
              d)   modificazione   della  disciplina  in  materia  di
          conferenza di servizi, con la previsione della facolta', da
          parte  di  tutte le amministrazioni competenti a rilasciare
          permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre,
          in  detta  conferenza,  nel  termine  perentorio di novanta
          giorni,   prescrizioni  e  varianti  migliorative  che  non
          modificano   la   localizzazione   e   le   caratteristiche
          essenziali   delle   opere;   le  prescrizioni  e  varianti
          migliorative  proposte in conferenza sono valutate dal CIPE
          ai fini della approvazione del progetto definitivo;
              e)  affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel
          rispetto   delle   direttive   dell'Unione  europea,  della
          realizzazione  delle infrastrutture strategiche ad un unico
          soggetto contraente generale o concessionario;
              f)  disciplina  dell'affidamento a contraente generale,
          con  riferimento  all'art.  1 della direttiva 93/37/CEE del
          Consiglio  del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con
          qualsiasi  mezzo  di  un'opera  rispondente  alle  esigenze
          specificate   dal  soggetto  aggiudicatore;  il  contraente
          generale  e' distinto dal concessionario di opere pubbliche
          per  l'esclusione  dalla gestione dell'opera eseguita ed e'
          qualificato    per   specifici   connotati   di   capacita'
          organizzativa   e  tecnico-realizzativa,  per  l'assunzione
          dell'onere   relativo   all'anticipazione   temporale   del
          finanziamento  necessario  alla realizzazione dell'opera in
          tutto  o  in  parte  con  mezzi  finanziari privati, per la
          liberta'  di  forme  nella realizzazione dell'opera, per la
          natura  prevalente di obbligazione di risultato complessivo
          del   rapporto   che   lega   detta   figura   al  soggetto
          aggiudicatore  e  per  l'assunzione  del  relativo rischio;
          previsione  dell'obbligo, da parte del contraente generale,
          di  prestazione  di  adeguate  garanzie e di partecipazione
          diretta  al  finanziamento  dell'opera o di reperimento dei
          mezzi finanziari occorrenti;
              g)    previsione    dell'obbligo    per   il   soggetto
          aggiudicatore,  nel  caso  in  cui  l'opera  sia realizzata
          prevalentemente   con  fondi  pubblici,  di  rispettare  la
          normativa  europea in tema di evidenza pubblica e di scelta
          dei  fornitori  di  beni o servizi, ma con soggezione ad un
          regime  derogatorio  rispetto  alla citata legge n. 109 del
          1994  per  tutti  gli aspetti di essa non aventi necessaria
          rilevanza comunitaria;
              h)  introduzione  di  specifiche  deroghe  alla vigente
          disciplina  in materia di aggiudicazione di lavori pubblici
          e  di  realizzazione  degli stessi, fermo il rispetto della
          normativa    comunitaria,   finalizzate   a   favorire   il
          contenimento  dei  tempi  e  la massima flessibilita' degli
          strumenti  giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad
          un  contraente  generale,  previsione  che lo stesso, ferma
          restando la sua responsabilita', possa liberamente affidare
          a   terzi   l'esecuzione   delle  proprie  prestazioni  con
          l'obbligo  di  rispettare,  in  ogni  caso, la legislazione
          antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli
          appaltatori;  previsione  della  possibilita' di costituire
          una  societa'  di  progetto ai sensi dell'art. 37-quinquies
          della   citata   legge  n.  109  del  1994,  anche  con  la
          partecipazione  di  istituzioni finanziarie, assicurative e
          tecnico-operative  gia'  indicate  dallo  stesso contraente
          generale   nel   corso   della  procedura  di  affidamento;
          previsione    della   possibilita'   di   emettere   titoli
          obbligazionari  ai sensi dell'art. 37-sexies della legge n.
          109  del  1994,  ovvero  di  avvalersi  di  altri strumenti
          finanziari,  con  la  previsione  del  relativo  regime  di
          garanzia  di  restituzione,  anche  da  parte  di  soggetti
          aggiudicatori,  ed  utilizzazione  dei  medesimi  titoli  e
          strumenti  finanziari  per  la  costituzione  delle riserve
          bancarie   o   assicurative   previste  dalla  legislazione
          vigente;
              i)  individuazione  di adeguate misure atte a valutare,
          ai  fini  di  una  migliore  realizzazione  dell'opera,  il
          regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente
          generale  nei  confronti  di  terzi ai quali abbia affidato
          l'esecuzione di proprie prestazioni;
              l) previsione, in caso di concessione di opera pubblica
          unita  a  gestione  della  stessa,  e  tenuto  conto  della
          redditivita' potenziale della stessa, della possibilita' di
          corrispondere  al  concessionario, anche in corso d'opera e
          nel  rispetto  dei  limiti  determinati in sede di gara, un
          prezzo  in  aggiunta  al  diritto di sfruttamento economico
          dell'opera,  anche a fronte della prestazione successiva di
          beni   o   servizi   allo   stesso  soggetto  aggiudicatore
          relativamente    all'opera    realizzata,   nonche'   della
          possibilita'  di  fissare la durata della concessione anche
          oltre   trenta  anni,  in  relazione  alle  caratteristiche
          dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a
          terzi  i  lavori,  con  il  solo vincolo delle disposizioni
          della  citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del
          concessionario   e  nel  limite  percentuale  eventualmente
          indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;
              m)   previsione   del  rispetto  dei  piani  finanziari
          allegati  alle concessioni in essere per i concessionari di
          pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;
              n)   previsione,  dopo  la  stipula  dei  contratti  di
          progettazione,   appalto,   concessione   o  affidamento  a
          contraente  generale,  di  forme di tutela risarcitoria per
          equivalente,  con  esclusione della reintegrazione in forma
          specifica;    restrizione,    per   tutti   gli   interessi
          patrimoniali,  della  tutela  cautelare al pagamento di una
          provvisionale;
              o)  previsione  di apposite procedure di collaudo delle
          opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto
          da   specifiche  esigenze  tecniche,  il  ricorso  anche  a
          strutture  tecniche esterne di supporto alle commissioni di
          collaudo.
             3.  I  decreti  legislativi  previsti  dal  comma 2 sono
          emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          nonche'  quello  delle competenti Commissioni parlamentari,
          che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Nei
          tre  anni  successivi  alla  loro emanazione possono essere
          emanate  disposizioni correttive ed integrative dei decreti
          legislativi,   nel  rispetto  della  medesima  procedura  e
          secondo gli stessi principi e criteri direttivi. Il Governo
          integra  e  modifica  il  regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  21 dicembre 1999, n. 554, in
          conformita'  alle  previsioni  della  presente  legge e dei
          decreti legislativi di cui al comma 2.
             3-bis. In alternativa alle procedure di approvazione dei
          progetti  preliminari  e  definitivi,  di  cui  al comma 2,
          l'approvazione  dei  progetti  definitivi  degli interventi
          individuati  nel  comma  1 puo' essere disposta con decreto
          del   Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri,  previa
          deliberazione  del  CIPE  integrato  dai  presidenti  delle
          regioni  o  delle province autonome interessate, sentita la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto 1997, n. 281, e previo parere delle
          competenti   Commissioni   parlamentari.  Con  il  predetto
          decreto  sono  dichiarate la compatibilita' ambientale e la
          localizzazione   urbanistica   dell'intervento  nonche'  la
          pubblica utilita' dell'opera; lo stesso decreto sostituisce
          ogni altro permesso, autorizzazione o approvazione comunque
          denominati,  e  consente la realizzazione di tutte le opere
          ed attivita' previste nel progetto approvato.
             4.  Limitatamente  agli  anni  2002 e 2003 il Governo e'
          delegato  ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della presente legge, nel rispetto dei
          principi  e dei criteri direttivi di cui al comma 2, previo
          parere  favorevole del CIPE, integrato dai presidenti delle
          regioni interessate, sentite la Conferenza unificata di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          e  le  competenti  Commissioni  parlamentari,  uno  o  piu'
          decreti  legislativi recanti l'approvazione definitiva, nei
          limiti  delle vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici
          progetti  di infrastrutture strategiche individuate secondo
          quanto previsto al comma 1.
             5.  Ai  fini  della  presente legge, sono fatte salve le
          competenze   delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
          province  autonome  previste dagli statuti speciali e dalle
          relative norme di attuazione.
             6.   In   alternativa  a  concessioni  e  autorizzazioni
          edilizie,   a   scelta   dell'interessato,  possono  essere
          realizzati,   in   base   a  semplice  denuncia  di  inizio
          attivita', ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre
          1993,  n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
          dicembre  1993,  n. 493, come sostituito dall'art. 2, comma
          60,  della  legge  23  dicembre  1996, n. 662, e successive
          modificazioni:
              a)  gli  interventi  edilizi minori, di cui all'art. 4,
          comma 7, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;
              b)  le  ristrutturazioni  edilizie,  comprensive  della
          demolizione  e  ricostruzione  con  la  stessa volumetria e
          sagoma.  Ai  fini del calcolo della volumetria non si tiene
          conto  delle  innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
          normativa antisismica;
              c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono
          specificamente   disciplinati   da   piani   attuativi  che
          contengano    precise    disposizioni   plano-volumetriche,
          tipologiche,  formali e costruttive, la cui sussistenza sia
          stata  esplicitamente  dichiarata dal consiglio comunale in
          sede  di  approvazione degli stessi piani o di ricognizione
          di  quelli  vigenti.  Relativamente  ai piani attuativi che
          sono  stati  approvati  anteriormente all'entrata in vigore
          della  presente  legge, l'atto di ricognizione dei piani di
          attuazione   deve   avvenire   entro  trenta  giorni  dalla
          richiesta  degli  interessati;  in  mancanza  si  prescinde
          dall'atto   di   ricognizione,   purche'   il  progetto  di
          costruzione   venga   accompagnato  da  apposita  relazione
          tecnica  nella  quale venga asseverata l'esistenza di piani
          attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
              d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove
          edificazioni  in  diretta  esecuzione  di  idonei strumenti
          urbanistici  diversi da quelli indicati alla lettera c), ma
          recanti analoghe previsioni di dettaglio.
             7.  Nulla  e'  innovato quanto all'obbligo di versare il
          contributo  commisurato  agli oneri di urbanizzazione ed al
          costo di costruzione.
             8.  La  realizzazione degli interventi di cui al comma 6
          che     riguardino    immobili    sottoposti    a    tutela
          storico-artistica o paesaggistico-ambientale e' subordinata
          al  preventivo  rilascio  del  parere o dell'autorizzazione
          richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano
          in  particolare  le  disposizioni  del  testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  in  materia  di beni culturali e
          ambientali,  di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
          n. 490.
             9.   Qualora   l'immobile  oggetto  dell'intervento  sia
          sottoposto  ad  un  vincolo la cui tutela compete, anche in
          via  di  delega,  alla  stessa amministrazione comunale, il
          termine di venti giorni per la presentazione della denuncia
          di  inizio dell'attivita', di cui all'art. 4, comma 11, del
          decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio
          del  relativo  atto  di  assenso.  Ove  tale  atto  non sia
          favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
             10.   Qualora  l'immobile  oggetto  dell'intervento  sia
          sottoposto   ad  un  vincolo  la  cui  tutela  non  compete
          all'amministrazione  comunale, ove il parere favorevole del
          soggetto   preposto  alla  tutela  non  sia  allegato  alla
          denuncia,   il  competente  ufficio  comunale  convoca  una
          conferenza  di  servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
          14-ter,  14-quater  della  legge  7  agosto 1990, n. 241, e
          successive modificazioni. Il termine di venti giorni per la
          presentazione   della  denuncia  di  inizio  dell'attivita'
          decorre  dall'esito  della conferenza. In caso di esito non
          favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
             11.  Il  comma 8 dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre
          1993, n. 398, e' abrogato.
             12. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle
          regioni  a  statuto  ordinario  a decorrere dal novantesimo
          giorno  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,  salvo  che  le  leggi regionali emanate prima della
          data  di  entrata in vigore della presente legge siano gia'
          conformi  a  quanto  previsto dalle lettere a), b), c) e d)
          del  medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie
          aggiuntive e differenti presupposti urbanistici. Le regioni
          a  statuto  ordinario  possono  ampliare o ridurre l'ambito
          applicativo   delle   disposizioni   di   cui   al  periodo
          precedente.
             13.  E' fatta in ogni caso salva la potesta' legislativa
          esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province
          autonome di Trento e di Bolzano.
             14.  Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare, entro il 30
          giugno  2003, un decreto legislativo volto a introdurre nel
          testo  unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in  materia edilizia, di cui all'art. 7 della legge 8 marzo
          1999,  n.  50,  e  successive  modificazioni,  le modifiche
          strettamente  necessarie per adeguarlo alle disposizioni di
          cui ai commi da 6 a 13.
             15.  I soggetti che effettuano attivita' di gestione dei
          rifiuti  la  cui classificazione e' stata modificata con la
          decisione  della  Commissione  europea  2001/118/CE  del 16
          gennaio 2001 inoltrano richiesta all'ente competente, entro
          trenta  giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
          presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 28
          del   decreto   legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  e
          successive  modificazioni,  o iscrizione ai sensi dell'art.
          30  del  medesimo  decreto  legislativo,  indicando i nuovi
          codici  dei  rifiuti  per  i  quali  si  intende proseguire
          l'attivita'  di  gestione  dei  rifiuti.  L'attivita'  puo'
          essere   proseguita  fino  all'emanazione  del  conseguente
          provvedimento  da  parte  dell'ente  competente al rilascio
          delle  autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto
          legislativo  n. 22 del 1997. Le suddette attivita' non sono
          soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono
          attivita' gia' in essere.
             16.  Con  riferimento  alle competenze delle regioni, di
          cui  all'art.  19  del  decreto legislativo n. 22 del 1997,
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge  le  regioni  emanano  norme  affinche' gli
          uffici  pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti
          in   plastica  con  una  quota  di  manufatti  in  plastica
          riciclata  pari  almeno  al  40  per  cento  del fabbisogno
          stesso.
             17.  Il  comma 3, lettera b), dell'art. 7 ed il comma 1,
          lettera  f-bis)  dell'art.  8 del decreto legislativo n. 22
          del 1997, si interpretano nel senso che le terre e rocce da
          scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono,
          percio',  escluse  dall'ambito di applicazione del medesimo
          decreto  legislativo  solo  nel  caso  in cui, anche quando
          contaminate,  durante  il  ciclo  produttivo,  da  sostanze
          inquinanti   derivanti   dalle  attivita'  di  escavazione,
          perforazione   e   costruzione,   siano  utilizzate,  senza
          trasformazioni  preliminari,  secondo le modalita' previste
          nel   progetto   sottoposto   a  VIA  ovvero,  qualora  non
          sottoposto   a  VIA,  secondo  le  modalita'  previste  nel
          progetto approvato dall'autorita' amministrativa competente
          previo  parere  dell'ARPA  sempreche' la composizione media
          dell'intera   massa  non  presenti  una  concentrazione  di
          inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme
          vigenti.
             18.  Il  rispetto  dei  limiti  di  cui al comma 17 puo'
          essere  verificato  in  accordo alle previsioni progettuali
          anche  mediante  accertamenti  sui siti di destinazione dei
          materiali  da  scavo.  I  limiti  massimi  accettabili sono
          individuati  dall'allegato  1,  tabella  1,  colonna B, del
          decreto  ministeriale  25 ottobre 1999, n. 471 del Ministro
          dell'ambiente  e  successive  modificazioni,  salvo  che la
          destinazione  urbanistica  del  sito non richieda un limite
          inferiore.
             19.  Per  i  materiali di cui al comma 17 si intende per
          effettivo  utilizzo  per reinterri, riempimenti, rilevati e
          macinati  anche  la  destinazione  a  differenti  cicli  di
          produzione   industriale,   purche'   sia   progettualmente
          previsto  l'utilizzo  di  tali  materiali, intendendosi per
          tale  anche il riempimento delle cave coltivate, nonche' la
          ricollocazione   in   altro   sito,   a   qualsiasi  titolo
          autorizzata   dall'autorita'   amministrativa   competente,
          previo,  ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA,
          parere dell'ARPA a condizione che siano rispettati i limiti
          di  cui  al  comma  18  e  la ricollocazione sia effettuata
          secondo   modalita'   di   rimodellazione   ambientale  del
          territorio interessato. Qualora i materiali di cui al comma
          17   siano  destinati  a  differenti  cicli  di  produzione
          industriale,  le  autorita'  amministrative  competenti  ad
          esercitare   le  funzioni  di  vigilanza  e  controllo  sui
          medesimi   cicli,  provvedono  a  verificare,  senza  oneri
          aggiuntivi   per   la   finanza  pubblica,  anche  mediante
          l'effettuazione   di   controlli   periodici,   l'effettiva
          destinazione  all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine
          l'utilizzatore   e'   tenuto  a  documentarne  provenienza,
          quantita' e specifica destinazione.».