Art. 5. Responsabilita' dell'esecuzione degli interventi prescritti 1. Il proprietario dell'impianto di ascensore, o il suo legale rappresentante, e' responsabile della corretta esecuzione degli interventi di adeguamento nei termini previsti dal presente decreto e nel rispetto delle esecuzioni tecniche previste dall'analisi di rischio oppure da quelle indicate dalla norma di buona tecnica. 2. In caso di mancata esecuzione degli interventi di adeguamento della sicurezza prescritti dall'Organismo notificato o dalla ASL o dall'Ispettorato del lavoro, l'impianto ascensore non potra' essere tenuto in esercizio.