Art. 5.

     Responsabilita' dell'esecuzione degli interventi prescritti

  1.  Il  proprietario  dell'impianto  di  ascensore, o il suo legale
rappresentante,  e'  responsabile  della  corretta  esecuzione  degli
interventi di adeguamento nei termini previsti dal presente decreto e
nel  rispetto  delle  esecuzioni  tecniche  previste  dall'analisi di
rischio oppure da quelle indicate dalla norma di buona tecnica.
  2.  In  caso  di mancata esecuzione degli interventi di adeguamento
della  sicurezza  prescritti  dall'Organismo notificato o dalla ASL o
dall'Ispettorato  del  lavoro, l'impianto ascensore non potra' essere
tenuto in esercizio.