Art. 2.


                   Informazioni ai clienti finali


  1.  Le  imprese  di  vendita  sono  tenute a rendere disponibili ai
clienti  finali  le  informazioni  di cui all'art. 1 includendole nel
materiale   promozionale   reso   disponibile   al  cliente  in  fase
pre-contrattuale  e  nelle  schede  di confrontabilita' consegnate ai
clienti  alimentati in bassa tensione al momento della sottoscrizione
del contratto.
  2.   Le   informazioni  relative  al  mix  energetico  dell'energia
elettrica   venduta,   con   riferimento  a  ciascuno  dei  due  anni
precedenti,  devono  essere riportate nei siti internet delle imprese
di  vendita  entro  il  31 maggio di ogni anno, a decorrere dall'anno
2010,  nonche', con frequenza almeno quadrimestrale, nei documenti di
fatturazione  trasmessi  a ciascun cliente finale, uniformandosi agli
schemi riportati all'Allegato 1.
  3.  Le  imprese  di  vendita  indicano  ai propri clienti finali le
informazioni  di  cui  all'art.  3,  commi  1  e 3, nonche' eventuali
ulteriori   fonti   informative   terze   e   indipendenti  indicanti
informazioni  sulle  possibili  azioni che i medesimi clienti possono
attuare al fine di conseguire risparmi negli usi finali di energia.