IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

   Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n. 400, recante la disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  dell'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300 recante la
riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 303 concernente
l'ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  7,  commi  2  e  3,  del  decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  il  quale  prevede  che  il
Presidente  del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, determina
le  strutture  delle  quali  si avvalgono i Ministri o Sottosegretari
delegati  e  il  numero  massimo degli uffici in cui si articola ogni
Dipartimento e dei servizi in cui si suddividono i vari Uffici;
  Visti,  altresi',  gli  articoli  9  e  9-bis  dello stesso decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recanti norme sul personale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche  ed  integrazioni,  recante norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
  Visto  l'art.  1, comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181,  convertito,  con  modificazioni  dalla legge 17 luglio 2006, n.
233, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 98, del decreto-legge 3
ottobre  2006,  n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio
dei  Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo
e  che,  per  l'esercizio  di  tale  funzioni, ha istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo
e la competitivita' del turismo;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 8
gennaio   2007   con   il  quale,  tra  l'altro,  e'  stata  disposta
l'articolazione  dell'istituito  Dipartimento  per  lo  sviluppo e la
competitivita'  del  turismo  in  due  Uffici dirigenziali di livello
generale,   denominati   provvisoriamente:  «Ufficio  programmazione,
coordinamento  e  sviluppo  delle  politiche  turistiche nazionali» e
«Ufficio affari generali»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 6
febbraio  2007, registrato dalla Corte dei conti il 22 febbraio 2007,
registro  n.  2,  foglio  n.  162,  con  il quale si e' provveduto ad
organizzare  il  Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo e a rinominare i due Uffici di livello dirigenziale generale,
stabilendone  l'articolazione nei Servizi di livello dirigenziale non
generale;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2009 con
il  quale  l'onorevole  Michela  Vittoria Brambilla e' stata nominata
Ministro senza portafoglio;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 15
maggio  2009  con il quale al Ministro On. Michela Vittoria Brambilla
sono state delegate nuove funzioni in materia di turismo;
  Considerato che le nuove funzioni delegate concernono:
   l'intensificazione delle relazioni istituzionali con le Regioni ai
fini   di   attuare  forme  di  programmazione  e  di  pianificazione
concordata e di cooperazione con le stesse;
   il  potenziamento dell'attivita' di cooperazione istituzionale per
la  determinazione  di  un  indirizzo politico unitario in materia di
promozione e di comunicazione;
   l'avvio  dell'attivita'  di  cooperazione istituzionale volta alla
individuazione dei «livelli essenziali delle prestazioni» relative ai
diritti degli utenti nel settore turistico;
   il  coordinamento  della  politica  nazionale  di  promozione  del
turismo e dell'immagine dell'Italia all'estero;
   l'intensificazione dell'attivita' di promozione e di comunicazione
in   raccordo   con   la  «Struttura  di  missione  per  il  rilancio
dell'immagine  dell'Italia», istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 2008;
   l'intensificazione  dell'attivita' volta alla ideazione di «grandi
eventi»   di   rilievo   internazionale   operanti  quali  attrattori
turistici;
   l'avvio  dell'attivita'  di  valorizzazione  dei beni demaniali di
interesse  turistico;  nonche'  di  cooperazione  istituzionale  e di
coordinamento  per  la  valorizzazione,  in  accordo  con  i Ministri
interessati,  del  patrimonio di interesse turistico delle IPAB e del
patrimonio di interesse religioso appartenente al FEC;
   l'avvio   dell'attivita'  di  cooperazione  istituzionale  per  la
determinazione di un indirizzo politico nazionale unitario in materia
di formazione professionale turistica e relativa fissazione di «norme
generali» in materia di istruzione turistica;
  Considerata la necessita' di adeguare l'organizzazione degli uffici
e  dei  servizi  del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita'
del  turismo, ristrutturandolo anche in relazione alle nuove funzioni
delegate ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 15 maggio 2009, si' da pervenire ad una coerente ed omogenea
distribuzione   delle   competenze   ai  fini  di  un  piu'  efficace
svolgimento  dell'azione  amministrativa  e  del conseguimento di una
riduzione  dei  costi  di  funzionamento mediante la riduzione di una
posizione  dirigenziale di seconda fascia anche in relazione a quanto
disposto dall'art.  74  del  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  Su proposta  del  Ministro  per  il  turismo  On.  Michela Vittoria
Brambilla;
  Sentite le organizzazioni sindacali;

                              Decreta:


                               Art. 1.


    Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo


  1.  Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo
e'  la  struttura  di  supporto delle politiche del Governo nell'area
funzionale relativa al settore turismo ed e' riorganizzato secondo le
norme   del   presente   decreto,   in   modo   da  assicurare  anche
l'assolvimento dei seguenti compiti:
   intensificazione  delle  relazioni istituzionali con le Regioni ai
fini   di   attuare  forme  di  programmazione  e  di  pianificazione
concordata, nonche' di cooperazione con le stesse;
   attivita'  di cooperazione istituzionale volta alla individuazione
dei  «livelli essenziali delle prestazioni» relative ai diritti degli
utenti nel settore turistico;
   potenziamento  dell'attivita'  di  coordinamento e di cooperazione
istituzionale per la determinazione di un indirizzo politico unitario
in materia di promozione e di comunicazione;
   intensificazione  dell'attivita'  volta  alla ideazione di «grandi
eventi»   di   rilievo   internazionale   operanti  quali  attrattori
turistici;
   valorizzazione dei beni demaniali di interesse turistico;
   cooperazione  istituzionale e coordinamento per la valorizzazione,
in  accordo  con  i Ministri interessati, del patrimonio di interesse
turistico   delle  IPAB  e  del  patrimonio  di  interesse  religioso
appartenente al FEC;
   cooperazione  istituzionale  per la determinazione di un indirizzo
politico  nazionale  unitario  in materia di formazione professionale
turistica  e  relativa  fissazione  di «norme generali» in materia di
istruzione turistica.