IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto del 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modifiche;
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
febbraio 2003 concernente «Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni del
6  febbraio  2003, recante disposizioni in materia di benessere degli
animali  da  compagnia  e  pet  therapy»,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;
  Visto, in particolare, l'art. 8 del predetto Accordo del 6 febbraio
2003,  il  quale  da'  disposizioni  in  merito  alle  manifestazioni
popolari con l'impiego di equidi;
  Considerato che nonostante il predetto Accordo non tutte le Regioni
hanno attuato quanto previsto;
  Considerato   il   ripetersi   di  tali  manifestazioni,  anche  su
improvvisati circuiti urbani del territorio nazionale, e di incidenti
che  mettono  a  repentaglio  la  salute  e l'integrita' fisica degli
animali   nonche'   l'incolumita'  dei  fantini  e  degli  spettatori
presenti;
  Ritenuto necessario prevedere norme urgenti a tutela della salute e
del benessere degli equidi in parola;
  Visto  il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle
attribuzioni  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  per  taluni  atti  di  competenza  dell'Amministrazione, al
Sottosegretario  di  Stato  on.le Francesca Martini», registrato alla
Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;
                               Ordina:


                               Art. 1.


                     Manifestazioni autorizzate


  1.  Le  manifestazioni  pubbliche  o  private  nelle  quali vengono
utilizzati   equidi  al  di  fuori  degli  impianti  e  dei  percorsi
ufficialmente  autorizzati  dall'Unione  Nazionale  Incremento  Razze
Equine  (UNIRE),  dalla  Federazione  Italiana Sport Equestri (FISE),
dalla  Federazione Equestre Internazionale (FEI) e dalle Associazioni
da  queste  riconosciute  nonche' da Associazioni o Enti riconosciuti
dal  CONI, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono garantire
requisiti  di  sicurezza  e  salute per i fantini e per i cavalli, in
conformita'   alle  previsioni  di  cui  all'allegato  alla  presente
ordinanza.
  2.  Le manifestazioni di cui al comma 1, a tutela delle tradizioni,
usi   e   consuetudini   locali,  devono  essere  autorizzate  previa
presentazione  di  una relazione tecnica del comitato organizzatore e
previo parere favorevole della Commissione comunale o provinciale per
la  vigilanza  di  cui  agli  articoli  141,  141-bis e 142 del regio
decreto   6   maggio  1940,  n.  625,  integrata  da  un  veterinario
dell'azienda  sanitaria  locale  territorialmente  competente  e  dal
tecnico di cui alla lettera d) dell'allegato alla presente ordinanza.
Detta  Commissione verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle
condizioni   essenziali   finalizzate  alla  tutela  dell'incolumita'
pubblica  e  del  benessere  degli  animali  di cui all'allegato alla
presente ordinanza.