IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modifiche; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 concernente «Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003; Visto, in particolare, l'art. 8 del predetto Accordo del 6 febbraio 2003, il quale da' disposizioni in merito alle manifestazioni popolari con l'impiego di equidi; Considerato che nonostante il predetto Accordo non tutte le Regioni hanno attuato quanto previsto; Considerato il ripetersi di tali manifestazioni, anche su improvvisati circuiti urbani del territorio nazionale, e di incidenti che mettono a repentaglio la salute e l'integrita' fisica degli animali nonche' l'incolumita' dei fantini e degli spettatori presenti; Ritenuto necessario prevedere norme urgenti a tutela della salute e del benessere degli equidi in parola; Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27; Ordina: Art. 1. Manifestazioni autorizzate 1. Le manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE), dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), dalla Federazione Equestre Internazionale (FEI) e dalle Associazioni da queste riconosciute nonche' da Associazioni o Enti riconosciuti dal CONI, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono garantire requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per i cavalli, in conformita' alle previsioni di cui all'allegato alla presente ordinanza. 2. Le manifestazioni di cui al comma 1, a tutela delle tradizioni, usi e consuetudini locali, devono essere autorizzate previa presentazione di una relazione tecnica del comitato organizzatore e previo parere favorevole della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 625, integrata da un veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera d) dell'allegato alla presente ordinanza. Detta Commissione verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali finalizzate alla tutela dell'incolumita' pubblica e del benessere degli animali di cui all'allegato alla presente ordinanza.