Art. 2.


               Disposizioni per i cavalli e i fantini


  1.  E'  vietato utilizzare per le manifestazioni di cui all'art. 1,
comma 1, cavalli di eta' inferiore ai quattro anni.
  2. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui all'art.
1,  comma  1,  dei  fantini  e  dei  cavalieri  che abbiano riportato
condanne  per  maltrattamento  o  uccisione  di animali, spettacoli o
manifestazioni  vietati,  competizioni  non  autorizzate  e scommesse
clandestine  di  cui  agli  articoli  544-bis,  544-ter,  544-quater,
544-quinquies  e  727  del  codice  penale, in cui si evidenzi uso di
sostanze  stupefacenti  o  dopanti  attraverso  controlli  a campione
nonche'  risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara
in base alle norme attualmente vigenti.
  3.  E' vietato l'uso degli aiuti in modo improprio o eccessivo tale
da provocare sofferenza all'animale.
  4.  Il comitato organizzatore e' responsabile dell'applicazione del
presente articolo.