Art. 2. Disposizioni per i cavalli e i fantini 1. E' vietato utilizzare per le manifestazioni di cui all'art. 1, comma 1, cavalli di eta' inferiore ai quattro anni. 2. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui all'art. 1, comma 1, dei fantini e dei cavalieri che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione nonche' risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti. 3. E' vietato l'uso degli aiuti in modo improprio o eccessivo tale da provocare sofferenza all'animale. 4. Il comitato organizzatore e' responsabile dell'applicazione del presente articolo.