Art. 3. Sostanze ad azione dopante 1. E' vietato il trattamento degli equidi con sostanze che esplicano azione dopante. 2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, emana le linee guida volte all'individuazione delle sostanze ad azione dopante, tenendo conto di quelle considerate tali dagli organismi tecnico-sportivi di riferimento UNIRE, FISE e FEI, nonche' alla prevenzione e al controllo del doping con modalita' a campione.