Art. 3.


                     Sostanze ad azione dopante


  1.  E'  vietato  il  trattamento  degli  equidi  con  sostanze  che
esplicano azione dopante.
  2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
entro  180  giorni  dall'entrata  in vigore della presente ordinanza,
emana  le  linee  guida  volte  all'individuazione  delle sostanze ad
azione  dopante,  tenendo  conto  di  quelle  considerate  tali dagli
organismi  tecnico-sportivi di riferimento UNIRE, FISE e FEI, nonche'
alla prevenzione e al controllo del doping con modalita' a campione.