Art. 4.


                         Disposizioni finali


  1.  La  presente  ordinanza ha efficacia di 24 mesi a decorrere dal
giorno  della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
  La  presente  ordinanza  e'  trasmessa  alla Corte dei conti per la
registrazione.
   Roma, 21 luglio 2009
                                                 p. Il Ministro
                                          Il Sottosegretario di Stato
                                                     Martini

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2009
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 315