Art. 4. Disposizioni finali 1. La presente ordinanza ha efficacia di 24 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 21 luglio 2009 p. Il Ministro Il Sottosegretario di Stato Martini Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 315