IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in
materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
febbraio  2003, concernente «Recepimento dell'accordo tra il Ministro
della  salute,  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di
Bolzano  del  6  febbraio  2003,  recante  disposizioni in materia di
benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;
  Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1979;
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;
  Vista  la  Convenzione  europea  per la protezione degli animali da
compagnia,  approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche
dall'Italia;
  Visto  il  Trattato  di  Lisbona ratificato ed eseguito con legge 2
agosto  2008,  n.  130,  il quale sancisce che l'Unione europea e gli
Stati  membri  tengono  conto  delle esigenze in materia di benessere
degli animali in quanto esseri senzienti;
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza, in attesa di intervenire in via
legislativa,   di   individuare   specifiche  ed  appropriate  misure
sanitarie a garanzia della salute, della tutela e del benessere degli
animali  nel  caso  in  cui  gli  stessi  siano  affidati  secondo le
procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
  Ravvisata,  altresi',  la  necessita'  e  l'urgenza  di evitare che
animali  di affezione possano essere trasferiti, in alcuni casi anche
per  lunghe  distanze,  in assenza di misure e prescrizioni sanitarie
idonee a garantirne la tutela e il benessere ed evitarne lo stress;
  Visto l'art. 650 del codice penale;
  Visto  il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle
attribuzioni  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  per  taluni  atti  di  competenza  dell'Amministrazione  al
Sottosegretario  di  Stato  on.le Francesca Martini», registrato alla
Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;

                               Ordina:


                               Art. 1.



  1.  L'affidamento del servizio di mantenimento e gestione, da parte
dei  Comuni,  dei  cani  randagi  posti sotto la loro responsabilita'
secondo  le  norme  vigenti,  deve tener conto della natura di esseri
senzienti  degli  animali,  applicando  i requisiti di cui al comma 2
anche  alle  procedure  di  cui  agli  articoli  55  e 56 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  2.  I  Comuni,  ai  fini dell'attuazione del comma 1, quali livelli
essenziali  di  tutela  e  benessere  degli  animali  sono  tenuti ad
assicurare:
   a)  la  microchippatura  dei  cani  e  la  contestuale  iscrizione
nell'anagrafe   canina  a  nome  del  Comune  di  ritrovamento  e  la
sterilizzazione  entro  il  termine  di  sessanta giorni e, comunque,
sempre prima dell'eventuale trasferimento in altro Comune avvalendosi
del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio    o    di   medici   veterinari   liberi   professionisti
convenzionati;
   b) evitare lo stress degli animali di affezione dovuto a trasporti
su  lunga distanza che comunque devono essere effettuati nel rispetto
del regolamento (CE) 1/2005 e del decreto legislativo 25 luglio 2007,
n. 151;
   c)  il  possesso da parte della struttura individuata di requisiti
strutturali  e  condizioni  di  mantenimento  almeno  non inferiori a
quelli previsti dalle leggi regionali e dei regolamenti attuativi del
territorio di provenienza dei cani;
   d)    il   possesso   da   parte   della   struttura   individuata
dell'autorizzazione  sanitaria e la presenza di un medico veterinario
libero professionista come responsabile sanitario;
   e)  la struttura individuata per il mantenimento dei cani, inclusi
eventuali   moduli  contigui  alla  struttura,  non  deve  avere  una
capacita' superiore o superare le duecento unita' di animali;
   f)  la  capacita' di restituzione dell'animale al proprietario che
ne   faccia   richiesta,  prevedendo  la  precisa  indicazione  delle
procedure e delle modalita' per assicurare tale restituzione;
   g)  la  struttura  individuata  per il mantenimento dei cani, deve
prevedere  l'accesso  alla struttura e la presenza delle associazioni
riconosciute in conformita' alla vigente normativa regionale, onlus o
enti  morali  aventi  come  finalita' la protezione degli animali, al
fine di favorire l'adozione dei cani;
   h)  garantire  attivita'  che aumentino l'adottabilita' dei cani e
l'apertura al pubblico della struttura almeno tre giorni a settimana,
di  cui  uno  festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno.
L'orario  di  apertura al pubblico deve essere comunicato all'azienda
sanitaria  locale  competente  per il territorio di ritrovamento e di
arrivo  degli  animali  e  deve  essere  esposto in modo ben visibile
tramite apposita cartellonistica all'ingresso della struttura;
   i)  implementazione  di  ulteriori  iniziative utili a incentivare
l'adozione  dei  cani  anche  attraverso  l'affissione  presso l'albo
pretorio  e  altri  spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito
internet.
  3.  I  Comuni  in  sede  di  bando  di  gara  o di convenzione e di
valutazione  delle  offerte  economiche  devono prevedere principi di
prelazione a favore delle strutture che:
   a)  comportino  minimi  spostamenti  degli  animali preferendo ove
possibile strutture sul proprio territorio provinciale o regionale;
   b)  si  avvalgono di servizi prestati da associazioni riconosciute
in  conformita' alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali
aventi come finalita' la protezione degli animali;
   c)  siano gestite da associazioni riconosciute in conformita' alla
vigente   normativa  regionale,  onlus  o  enti  morali  aventi  come
finalita' la protezione degli animali.
  4. Il Sindaco del Comune rimane responsabile dei cani prelevati sul
proprio  territorio  e collocati in strutture site in altri Comuni ed
in altre regioni di provenienza e deve:
   a)  informare  del  trasferimento dei cani il servizio veterinario
dell'azienda   sanitaria   locale  competente  per  territorio  della
struttura individuata;
   b)  effettuare  verifiche  periodiche  sullo  stato  di  salute  e
benessere dei propri animali non meno di una volta l'anno;
   c)  dare  comunicazione  dei  risultati  ottenuti e dello stato di
salute  e  benessere  degli  animali  al Consiglio comunale anche nel
Rendiconto della gestione.
  5. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente
per   territorio   sulla   struttura   individuata   resta   comunque
responsabile della vigilanza sulla struttura stessa, sulle condizioni
igienico  sanitarie  e  di  benessere degli animali e sulle azioni di
prevenzione e di profilassi effettuate.