Art. 2. I cani, non ancora sterilizzati all'entrata in vigore della presente ordinanza, presenti in strutture convenzionate con i Comuni, devono essere sottoposti all'intervento di sterilizzazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza a cura del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati, con spese a carico dei Comuni proprietari dei cani.