Art. 2.



  I  cani,  non  ancora  sterilizzati  all'entrata  in  vigore  della
presente ordinanza, presenti in strutture convenzionate con i Comuni,
devono  essere  sottoposti  all'intervento  di  sterilizzazione entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza a cura
del    servizio    veterinario    dell'azienda    sanitaria    locale
territorialmente   competente   o   di   medici   veterinari   liberi
professionisti   convenzionati,   con   spese  a  carico  dei  Comuni
proprietari dei cani.