Art. 3.



  1. Il Prefetto esercita potere di vigilanza sull'applicazione della
presente ordinanza e ha facolta' di esercitare potere sostitutivo nei
confronti dei Comuni inadempienti ai sensi della presente ordinanza.
  2.  La  presente  ordinanza  ha  efficacia  per ventiquattro mesi a
decorrere  dal  giorno  della  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
  La  presente  ordinanza  e'  trasmessa  alla Corte dei conti per la
registrazione.
   Roma, 16 luglio 2009
                                                 p. Il Ministro
                                          Il Sottosegretario di Stato
                                                     Martini

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2009
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 289