IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

                           di concerto con

                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.130/L  alla  Gazzetta Ufficiale n.184 del 9
agosto   2003,   recante   il   ravvicinamento   delle   disposizioni
legislative,  regolamentari  ed  amministrative  degli  Stati  membri
relative  all'applicazione  delle  norme  della buona pratica clinica
nell'esecuzione  della  sperimentazione  clinica di medicinali ad uso
umano;
  Visto  l'art.  3,  comma  3  del richiamato decreto legislativo che
prevede  che  con  specifico  decreto  il  Ministro del lavoro, della
salute  e  delle  politiche sociali di concerto con il Ministro dello
sviluppo  economico  stabiliscano  i  requisiti minimi per le polizze
assicurative  a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni
cliniche dei medicinali;
  Visto  l'art.  6,  comma  2,  lettere h) ed i) del medesimo decreto
legislativo  che  prevedono  che il comitato etico formuli il proprio
parere  sulla  sperimentazione tenendo in particolare considerazione,
tra  l'altro,  le disposizioni previste in materia di risarcimento di
danni  o  di  decesso  imputabili  alla  sperimentazione clinica e in
materia di assicurazione relativa al risarcimento dei danni cagionati
ai  soggetti  dall'attivita'  di  sperimentazione,  a copertura della
responsabilita'  civile  dello  sperimentatore  e del promotore della
sperimentazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17  dicembre 2004 «Prescrizioni e
condizioni  di  carattere  generale,  relative  all'esecuzione  delle
sperimentazioni  cliniche dei medicinali, con particolare riferimento
a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte
integrante dell'assistenza sanitaria»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  dicembre  2007  concernente i
«Modelli  e le documentazioni necessari per inoltrare la richiesta di
autorizzazione  all'Autorita'  competente,  per  la  comunicazione di
emendamenti  sostanziali  e  la  dichiarazione  di  conclusione della
sperimentazione  clinica  e  per  la  richiesta di parere al comitato
etico»;
  Considerata  la  necessita'  di  definire  i  requisiti  minimi cui
debbono  essere  conformi le richiamate polizze assicurative a tutela
dei   soggetti   partecipanti   alle   sperimentazioni  cliniche  dei
medicinali;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 21 maggio 2009
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 28
maggio  2009),  recante  «Attribuzione del titolo di vice Ministro al
Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro, della salute
e  delle  politiche  sociali prof. Ferruccio Fazio, a norma dell'art.
10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» e l'allegato decreto
ministeriale  in  data  20  maggio  2008  concernente  le  deleghe di
competenze attribuite al prof. Ferruccio Fazio;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  1.  Il  promotore  della sperimentazione clinica deve presentare al
comitato  etico,  in  conformita'  all'art.  3,  comma  3 del decreto
legislativo  24  giugno  2003,  n.  211, un certificato assicurativo,
redatto   in   lingua   italiana   e   sottoscritto  dalla  compagnia
assicuratrice,  in  applicazione  del vigente contratto assicurativo,
come  da  modello  standard  allegato  che  fa  parte  integrante del
presente  decreto,  che  faccia  esplicito  riferimento  allo  studio
interventistico   proposto,   con   la   descrizione  degli  elementi
essenziali,  previsti  dal  presente  decreto. Il comitato etico, nel
rilasciare il proprio parere, secondo il modello/formato definito dal
decreto  ministeriale 21 dicembre 2007 (appendice 6 e 8), tiene conto
del   certificato   assicurativo   presentato   dal  promotore  della
sperimentazione  clinica che viene redatto conformemente ai requisiti
di cui al presente decreto.
  2.  La  polizza  assicurativa deve garantire specifica copertura al
risarcimento  dei  danni  cagionati  ai  soggetti  dall'attivita'  di
sperimentazione, per l'intero periodo della stessa, a copertura della
responsabilita'  civile  dello  sperimentatore e del promotore, senza
esclusione dei danni involontariamente cagionati in conseguenza di un
fatto   accidentale   e/o   imputabili  a  negligenza,  imprudenza  o
imperizia,  purche'  si siano manifestati entro i periodi indicati al
successivo  comma 3. Qualora il certificato di cui al comma 1 preveda
una  durata  di  validita'  inferiore  rispetto alla durata effettiva
dalla  sperimentazione, il promotore, ad ogni scadenza del periodo di
validita'  del  certificato  assicurativo,  e' tenuto a presentare al
comitato  etico  il  nuovo  certificato  di  rinnovo entro la data di
scadenza prevista. La notifica del certificato di rinnovo al comitato
etico/autorita'    competente    costituisce   un   emendamento   non
sostanziale.
  3. I termini previsti in polizza per la manifestazione dei danni di
cui  al  comma  6 e per la presentazione di richieste di risarcimento
non  possono  essere  inferiori  rispettivamente a 24 e 36 mesi dalla
data  di  conclusione  della sperimentazione. Per data di conclusione
della     sperimentazione    si    intende    l'ultima    prestazione
medico-chirurgica,  diagnostico e/o terapeutica effettuate secondo il
protocollo  di sperimentazione relativa all'ultimo paziente arruolato
in Italia.
  4. In caso di sperimentazioni potenzialmente idonee a causare danni
evidenziabili  a  maggior  distanza  di  tempo,  il periodo minimo di
copertura  del  rischio  postumo  di  cui  al  comma 3, dovra' essere
opportunamente   esteso.   Per  le  sperimentazioni  su  minori  tale
estensione  deve  prevedere  una  copertura di almeno 10 anni, per un
tempo necessario per la verifica di un normale sviluppo psico-fisico.
  5.  Per  sperimentazioni  cliniche  con  terapie  geniche,  terapie
cellulari  e  radiofarmaci il periodo minimo di copertura del rischio
postumo  di  cui  al  comma  3,  dovra'  essere opportunamente esteso
prevedendo una copertura di almeno 10 anni.
  6. In ogni caso, lo sperimentatore deve sempre informare le persone
che  partecipano  al protocollo di ricerca, anche tramite il consenso
informato,  che  la polizza assicurativa, che garantisce la copertura
dei  danni  da responsabilita' civile derivante dalla sperimentazione
stessa, non copre il valore eccedente il massimale e che la stessa e'
operante  esclusivamente per i danni la cui richiesta di risarcimento
sia  stata  presentata  non  oltre  il  periodo  previsto  in polizza
definito  secondo  i  criteri  di  cui  al  presente  articolo.  Tale
limitazione  non inficia comunque il diritto del soggetto danneggiato
ad  ottenere il risarcimento da parte del responsabile dell'eventuale
danno.