IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, pubblicato nel supplemento ordinario n.130/L alla Gazzetta Ufficiale n.184 del 9 agosto 2003, recante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione delle norme della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano; Visto l'art. 3, comma 3 del richiamato decreto legislativo che prevede che con specifico decreto il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico stabiliscano i requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali; Visto l'art. 6, comma 2, lettere h) ed i) del medesimo decreto legislativo che prevedono che il comitato etico formuli il proprio parere sulla sperimentazione tenendo in particolare considerazione, tra l'altro, le disposizioni previste in materia di risarcimento di danni o di decesso imputabili alla sperimentazione clinica e in materia di assicurazione relativa al risarcimento dei danni cagionati ai soggetti dall'attivita' di sperimentazione, a copertura della responsabilita' civile dello sperimentatore e del promotore della sperimentazione; Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 2004 «Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell'assistenza sanitaria»; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 concernente i «Modelli e le documentazioni necessari per inoltrare la richiesta di autorizzazione all'Autorita' competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al comitato etico»; Considerata la necessita' di definire i requisiti minimi cui debbono essere conformi le richiamate polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 28 maggio 2009), recante «Attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prof. Ferruccio Fazio, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» e l'allegato decreto ministeriale in data 20 maggio 2008 concernente le deleghe di competenze attribuite al prof. Ferruccio Fazio; Decreta: Art. 1. 1. Il promotore della sperimentazione clinica deve presentare al comitato etico, in conformita' all'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, un certificato assicurativo, redatto in lingua italiana e sottoscritto dalla compagnia assicuratrice, in applicazione del vigente contratto assicurativo, come da modello standard allegato che fa parte integrante del presente decreto, che faccia esplicito riferimento allo studio interventistico proposto, con la descrizione degli elementi essenziali, previsti dal presente decreto. Il comitato etico, nel rilasciare il proprio parere, secondo il modello/formato definito dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 (appendice 6 e 8), tiene conto del certificato assicurativo presentato dal promotore della sperimentazione clinica che viene redatto conformemente ai requisiti di cui al presente decreto. 2. La polizza assicurativa deve garantire specifica copertura al risarcimento dei danni cagionati ai soggetti dall'attivita' di sperimentazione, per l'intero periodo della stessa, a copertura della responsabilita' civile dello sperimentatore e del promotore, senza esclusione dei danni involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale e/o imputabili a negligenza, imprudenza o imperizia, purche' si siano manifestati entro i periodi indicati al successivo comma 3. Qualora il certificato di cui al comma 1 preveda una durata di validita' inferiore rispetto alla durata effettiva dalla sperimentazione, il promotore, ad ogni scadenza del periodo di validita' del certificato assicurativo, e' tenuto a presentare al comitato etico il nuovo certificato di rinnovo entro la data di scadenza prevista. La notifica del certificato di rinnovo al comitato etico/autorita' competente costituisce un emendamento non sostanziale. 3. I termini previsti in polizza per la manifestazione dei danni di cui al comma 6 e per la presentazione di richieste di risarcimento non possono essere inferiori rispettivamente a 24 e 36 mesi dalla data di conclusione della sperimentazione. Per data di conclusione della sperimentazione si intende l'ultima prestazione medico-chirurgica, diagnostico e/o terapeutica effettuate secondo il protocollo di sperimentazione relativa all'ultimo paziente arruolato in Italia. 4. In caso di sperimentazioni potenzialmente idonee a causare danni evidenziabili a maggior distanza di tempo, il periodo minimo di copertura del rischio postumo di cui al comma 3, dovra' essere opportunamente esteso. Per le sperimentazioni su minori tale estensione deve prevedere una copertura di almeno 10 anni, per un tempo necessario per la verifica di un normale sviluppo psico-fisico. 5. Per sperimentazioni cliniche con terapie geniche, terapie cellulari e radiofarmaci il periodo minimo di copertura del rischio postumo di cui al comma 3, dovra' essere opportunamente esteso prevedendo una copertura di almeno 10 anni. 6. In ogni caso, lo sperimentatore deve sempre informare le persone che partecipano al protocollo di ricerca, anche tramite il consenso informato, che la polizza assicurativa, che garantisce la copertura dei danni da responsabilita' civile derivante dalla sperimentazione stessa, non copre il valore eccedente il massimale e che la stessa e' operante esclusivamente per i danni la cui richiesta di risarcimento sia stata presentata non oltre il periodo previsto in polizza definito secondo i criteri di cui al presente articolo. Tale limitazione non inficia comunque il diritto del soggetto danneggiato ad ottenere il risarcimento da parte del responsabile dell'eventuale danno.