Art. 2.

  1.  Sono  oggetto  della  copertura assicurativa la morte, tutte le
menomazioni  permanenti e/o temporanee dello stato di salute, i danni
patrimoniali   correlati,   che   siano   conseguenza  diretta  della
sperimentazione  e riconducibili alla responsabilita' civile di tutti
i  soggetti  che  operano  nella  realizzazione della sperimentazione
stessa.
  2.   La   copertura   assicurativa   garantisce   un  massimale  di
risarcimento danni non inferiore ad un milione di euro per persona ma
con previsione dei seguenti massimali per ogni singolo protocollo non
inferiori a:
   a)   euro   cinque   milioni   se   i   soggetti  coinvolti  nella
sperimentazione non sono piu' di 50;
   b)  euro  sette  milioni e cinquecentomila se i soggetti coinvolti
nella sperimentazione sono piu' di 50 ma meno di 200;
   c)   euro   dieci   milioni   se   i   soggetti   coinvolti  nella
sperimentazione sono piu' di 200.
  Per  soggetti si intende il numero di pazienti che partecipano allo
studio in Italia.
  3.  Non  deve  essere  prevista  una  franchigia opponibile a terzi
danneggiati;  la  societa'  assicuratrice,  nel  caso  in cui intenda
recedere  dal  contratto  garantira'  in  ogni  caso la copertura dei
soggetti  gia'  arruolati nello studio clinico anche per il prosieguo
della  sperimentazione.  Per  quanto  riguarda i soggetti che saranno
inclusi  nello studio clinico dopo l'eventuale recesso della societa'
assicuratrice,  il  promotore  dovra' prima farsi carico di stipulare
una nuova polizza assicurativa con altra compagnia.
  4.  Gli  importi  dei  massimali  di cui al comma 2 sono soggetti a
revisione ogni 3 anni.