Art. 2. 1. Sono oggetto della copertura assicurativa la morte, tutte le menomazioni permanenti e/o temporanee dello stato di salute, i danni patrimoniali correlati, che siano conseguenza diretta della sperimentazione e riconducibili alla responsabilita' civile di tutti i soggetti che operano nella realizzazione della sperimentazione stessa. 2. La copertura assicurativa garantisce un massimale di risarcimento danni non inferiore ad un milione di euro per persona ma con previsione dei seguenti massimali per ogni singolo protocollo non inferiori a: a) euro cinque milioni se i soggetti coinvolti nella sperimentazione non sono piu' di 50; b) euro sette milioni e cinquecentomila se i soggetti coinvolti nella sperimentazione sono piu' di 50 ma meno di 200; c) euro dieci milioni se i soggetti coinvolti nella sperimentazione sono piu' di 200. Per soggetti si intende il numero di pazienti che partecipano allo studio in Italia. 3. Non deve essere prevista una franchigia opponibile a terzi danneggiati; la societa' assicuratrice, nel caso in cui intenda recedere dal contratto garantira' in ogni caso la copertura dei soggetti gia' arruolati nello studio clinico anche per il prosieguo della sperimentazione. Per quanto riguarda i soggetti che saranno inclusi nello studio clinico dopo l'eventuale recesso della societa' assicuratrice, il promotore dovra' prima farsi carico di stipulare una nuova polizza assicurativa con altra compagnia. 4. Gli importi dei massimali di cui al comma 2 sono soggetti a revisione ogni 3 anni.