Art. 3.

  1. I promotori delle sperimentazioni di cui al decreto ministeriale
17  dicembre  2004 richiamato in premessa che intendono promuovere le
sperimentazioni  di  cui  al  medesimo  decreto,  hanno  l'obbligo di
estendere  la propria copertura assicurativa prevista per l'attivita'
assistenziale  della  propria  struttura  o di munirsi, eventualmente
tramite   una   ulteriore   polizza,   di   una  specifica  copertura
assicurativa  per la responsabilita' civile derivante dalla attivita'
di  sperimentazione clinica, da effettuare secondo i requisiti minimi
di cui al presente decreto.
  2.  Nel caso di sperimentazioni multicentriche di cui al richiamato
decreto  ministeriale  17 dicembre 2004 ogni centro partecipante puo'
fare  riferimento alla propria copertura assicurativa, secondo quanto
disposto  dal  comma 1, a copertura dei soggetti arruolati nel centro
stesso;  in  tal caso il comitato etico competente per ciascun centro
partecipante  verifica  la  presenza di idonea copertura assicurativa
relativa al centro di propria competenza.