Art. 5.

  1.  I  risultati  delle  sperimentazioni condotte in difformita' ai
requisiti  minimi  di  cui  al  presente  decreto,  non sono presi in
considerazione   ai   fini   della   valutazione   della  domanda  di
autorizzazione all'immissione in commercio.
  2. Sono considerati nulli i pareri favorevoli dei comitati etici di
cui  agli articoli 6 e 7 del richiamato decreto legislativo 24 giugno
2003,  n.  211,  e  gli atti autorizzativi, compresi quelli derivanti
dalla mancanza di obiezione da parte dell'autorita' competente di cui
all'art.   9   del   medesimo   decreto   legislativo,   relativi   a
sperimentazioni  non  conformi ai requisiti minimi di cui al presente
decreto.