Art. 12.

                         Disposizioni finali
  1.  In  caso  di  superamento dei plafond relativi al finanziamento
delle misure di cui ai precedenti articoli da 3 a 10, e' applicato un
abbattimento pro-rata dei relativi pagamenti annuali supplementari.
  2. Ove non diversamente disposto, una eventuale economia realizzata
nell'ambito  di  una  misura di cui ai precedenti articoli da 3 a 10,
puo'  essere  riallocata,  in  modo  proporzionale, nell'ambito delle
misure  per  le  quali  si  e' verificato il superamento del relativo
plafond attribuito.
  3.  Ove  non  diversamente  disposto  il periodo di riferimento per
l'applicazione  delle  misure  previste dal presente decreto coincide
con l'anno solare.
  4.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2010,  ai  sensi  dell'art. 72,
paragrafo  1,  del  regolamento (CE) n. 73/2009, le somme trattenute,
nel   settore   dei  seminativi,  delle  carni  bovine,  delle  carni
ovicaprine  e  dello  zucchero,  per il sostegno di tipi specifici di
agricoltura  previsto  dall'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003
vengono   assegnati   agli   agricoltori   dei  settori  medesimi  in
conformita'  a quanto statuito dall'art. 65, paragrafo 1 del predetto
regolamento (CE) n. 73/2009.
  5. A decorrere dal 1°gennaio 2010 il fatto generatore che contempli
l'erogazione  di  un  aiuto  in base agli articoli da 3 a 10 non puo'
essere  preso  in considerazione per il calcolo degli aiuti contenuti
nell'ambito  dei  programmi  di  sviluppo  rurale. La disposizione si
applica  anche  nei casi in cui le disposizioni relative ai programmi
di  sviluppo rurale siano adottate successivamente all'emanazione del
presente decreto.