Art. 12. Disposizioni finali 1. In caso di superamento dei plafond relativi al finanziamento delle misure di cui ai precedenti articoli da 3 a 10, e' applicato un abbattimento pro-rata dei relativi pagamenti annuali supplementari. 2. Ove non diversamente disposto, una eventuale economia realizzata nell'ambito di una misura di cui ai precedenti articoli da 3 a 10, puo' essere riallocata, in modo proporzionale, nell'ambito delle misure per le quali si e' verificato il superamento del relativo plafond attribuito. 3. Ove non diversamente disposto il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente decreto coincide con l'anno solare. 4. Con effetto dal 1° gennaio 2010, ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, le somme trattenute, nel settore dei seminativi, delle carni bovine, delle carni ovicaprine e dello zucchero, per il sostegno di tipi specifici di agricoltura previsto dall'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 vengono assegnati agli agricoltori dei settori medesimi in conformita' a quanto statuito dall'art. 65, paragrafo 1 del predetto regolamento (CE) n. 73/2009. 5. A decorrere dal 1°gennaio 2010 il fatto generatore che contempli l'erogazione di un aiuto in base agli articoli da 3 a 10 non puo' essere preso in considerazione per il calcolo degli aiuti contenuti nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale. La disposizione si applica anche nei casi in cui le disposizioni relative ai programmi di sviluppo rurale siano adottate successivamente all'emanazione del presente decreto.