Art. 2. Tipologia della misura di sostegno 1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sono destinate alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, per esigenze finanziarie e programmi di investimento connessi all'attivita' d'impresa. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' istituita una sezione speciale, con dotazione di 50 milioni di euro, riservata alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi. A tal fine, la dotazione del Fondo viene incrementata mediante versamento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'importo di 50 milioni di euro, sul conto infruttifero n. 22034 aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, intestato al predetto Fondo di garanzia, a valere sulle somme riassegnate ai sensi dell'art. 42, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.