Art. 2.

                 Tipologia della misura di sostegno
  1.  Le  risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sono destinate alla
concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e medie
imprese  di  autotrasporto  di merci per conto di terzi, per esigenze
finanziarie   e  programmi  di  investimento  connessi  all'attivita'
d'impresa.
  2.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1, nell'ambito del Fondo di
garanzia  per  le  piccole  e medie imprese, di cui all'art. 2, comma
100,  lettera  a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' istituita
una  sezione speciale, con dotazione di 50 milioni di euro, riservata
alla  concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e
medie  imprese  di  autotrasporto  di merci per conto di terzi. A tal
fine,  la dotazione del Fondo viene incrementata mediante versamento,
da   parte  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
dell'importo  di  50 milioni di euro, sul conto infruttifero n. 22034
aperto  presso  la  tesoreria  centrale  dello  Stato,  intestato  al
predetto Fondo di garanzia, a valere sulle somme riassegnate ai sensi
dell'art.  42,  comma  1,  del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.