Art. 3.

          Criteri e modalita' di concessione della garanzia
  1.  Le  garanzie  sono  concesse  a  titolo  gratuito  su  tutto il
territorio  nazionale  secondo i criteri e le modalita' dettate dalla
disciplina di funzionamento del Fondo, di cui al decreto del Ministro
dell'industria n. 248/1999.
  2.  Il  Comitato  di  gestione  del  Fondo  e'  integrato nella sua
composizione   con   un   membro   designato   dal   Ministero  delle
infrastrutture   e  dei  trasporti  e  con  un  rappresentante  delle
organizzazioni associative delle imprese di autotrasporto.
  3.  Nell'attivita'  di  rilascio  della  garanzia  il  Comitato  di
gestione  adotta  un modello di valutazione del rischio adeguato alla
specificita' economico-finanziaria delle imprese di autotrasporto.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  agli  organi  di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 27 luglio 2009

                  Il Ministro delle infrastrutture
                           e dei trasporti
                              Matteoli

                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti

                             Il Ministro
                      dello sviluppo economico
                               Scajola

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2009
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
   territorio, registro n. 9, foglio n. 125