IL MINISTRO DELLE POLTICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto  il  decreto ministeriale 29 novembre 1996, inerente la lotta
obbligatoria   contro   il  virus  della  Vaiolatura  delle  Drupacee
(Sharka);
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996,
n.  697  «Regolamento  recante  norme  di  attuazione della direttiva
92/34/CEE  relativa alla commercializzazione delle piantine da frutto
destinate    alla    produzione   e   dei   relativi   materiali   di
moltiplicazione»;
  Vista  la  direttiva  2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000,
concernente  le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione nella
Comunita'  di  organismi  nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro   la   loro   diffusione   nella   Comunita',   e   successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 19 agosto 2005, n. 214: «Attuazione
della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali»;
  Visto  il  decreto ministeriale 14 aprile 1997, relativo alle norme
tecniche  sulla  commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
delle  piante  da  frutto  e  delle  piante  da frutto destinate alla
produzione di frutto;
  Visto   il   decreto   ministeriale   24   luglio   2003,   recante
«Organizzazione  del  servizio nazionale di certificazione volontaria
del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto»;
  Visto  il decreto ministeriale 4 maggio 2006, recante «Disposizioni
generali  per  la  produzione  di  materiale di moltiplicazione delle
specie arbustive ed arboree da frutto, nonche' delle specie erbacee a
moltiplicazione agamica»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  20  novembre 2006, recante «Norme
tecniche   per   la   produzione   di  materiali  di  moltiplicazione
certificati delle Prunoidee»;
  Considerato  che  il  virus  Plum  pox  virus  (PPV)  agente  della
«Vaiolatura  delle  drupacee» (Sharka) e' da ritenere insediato e non
piu' tecnicamente eradicabile in alcune aree del territorio nazionale
e  che  occorre  disporre misure di profilassi fitosanitarie idonee a
prevenirne la diffusione verso le aree indenni;
  Considerato  che  e'  necessario prevedere condizioni piu' rigorose
per  la  produzione  di  materiale  di  moltiplicazione allo scopo di
assicurare che lo stesso non sia contaminato con il virus PPV;
  Considerato  che  la  redditivita'  delle coltivazioni di alberi da
frutto  di  drupacee  puo'  essere  assicurata: dall'uso di materiale
certificato   esente  dal  virus  PPV,  da  una  costante  azione  di
monitoraggio   con   immediata   distruzione  delle  piante  infette,
dall'impiego di varieta' tolleranti o resistenti;
  Considerato   che   e'   necessario   adeguare  il  citato  decreto
ministeriale  29  novembre  1996  alla  luce delle nuove acquisizioni
scientifiche  e  del  diverso  stato  fitosanitario del virus PPV nel
territorio nazionale;
  Acquisito  il  parere  del  Comitato fitosanitario nazionale di cui
all'art.  52  del decreto legislativo n. 214/2005, ai sensi dell'art.
49, comma 2, lett. d), nella seduta del 19 gennaio 2009;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta  del 29 aprile 2009, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

                              Decreta:


                               Art. 1.


                           Scopo generale


  1. La lotta contro la «Vaiolatura delle drupacee (Sharka)», causata
dal  virus Plum pox virus (PPV), e' obbligatoria nel territorio della
Repubblica italiana.
  2.  Il Servizio fitosanitario nazionale adotta tutti gli interventi
di  prevenzione  idonei  ad evitare il diffondersi della malattia sul
territorio.
  3. I Servizi fitosanitari regionali adottano le azioni di controllo
e  la  regolamentazione  delle  attivita' di prelievo e produzione di
materiale   di  moltiplicazione  vegetale  in  funzione  dello  stato
fitosanitario  del  territorio  e  secondo le modalita' stabilite dal
presente decreto.