Art. 11. Misure da adottare in caso di comparsa di PPV in un vivaio 1. Qualora in un vivaio si riscontri la presenza di PPV le piante appartenenti al lotto risultato infetto devono essere distrutte. Per il restante materiale di propagazione di drupacee presente nel vivaio e' sospesa l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CE fino alla dichiarazione ufficiale di eradicazione dell'area contaminata ai sensi dell'art. 6 comma 5. 2. I Servizi fitosanitari regionali, previa valutazione del rischio fitosanitario, possono autorizzare, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 214/2005, lo spostamento o la commercializzazione delle restanti piante presenti in vivaio verso zone di insediamento del virus PPV, a condizione che le piante siano impiegate esclusivamente in tali zone di insediamento e che le analisi su campioni asintomatici, ufficialmente prelevati in modo rappresentativo dal Servizio fitosanitario regionale in applicazione degli standard tecnici emanati dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 214/2005, abbiano dato esito negativo.