Art. 11.


     Misure da adottare in caso di comparsa di PPV in un vivaio


  1.  Qualora  in un vivaio si riscontri la presenza di PPV le piante
appartenenti  al lotto risultato infetto devono essere distrutte. Per
il restante materiale di propagazione di drupacee presente nel vivaio
e'  sospesa  l'autorizzazione  all'uso del passaporto delle piante CE
fino   alla   dichiarazione   ufficiale   di  eradicazione  dell'area
contaminata ai sensi dell'art. 6 comma 5.
  2. I Servizi fitosanitari regionali, previa valutazione del rischio
fitosanitario, possono autorizzare, ai sensi dell'art. 15 del decreto
legislativo  n.  214/2005,  lo  spostamento  o la commercializzazione
delle  restanti  piante presenti in vivaio verso zone di insediamento
del   virus   PPV,   a  condizione  che  le  piante  siano  impiegate
esclusivamente  in  tali  zone  di  insediamento  e che le analisi su
campioni    asintomatici,    ufficialmente    prelevati    in    modo
rappresentativo  dal Servizio fitosanitario regionale in applicazione
degli standard tecnici emanati dal Servizio fitosanitario centrale ai
sensi  dell'art.  49,  comma  2,  lett. c) del decreto legislativo n.
214/2005, abbiano dato esito negativo.