Art. 12. Misure da adottare nei vivai preesistenti ricadenti in una zona tampone 1. Nel caso in cui un vivaio, precedentemente costituito, venga a trovarsi all'interno di una zona tampone di un'area contaminata, per tutte le piante e tutti i materiali di moltiplicazione di drupacee presenti nel vivaio e' sospesa l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CE fino all'eradicazione dell'area contaminata. 2. I Servizi fitosanitari regionali, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, previa valutazione del rischio fitosanitario, possono autorizzare, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 214/2005, lo spostamento o la commercializzazione delle piante verso le zone di insediamento del virus PPV o verso zone per cui i servizi fitosanitari del territorio di destinazione e di confine interessati, abbiano dato parere favorevole a seguito di una valutazione del rischio fitosanitario, a condizione: a) che nel vivaio di produzione e nel raggio di 300 metri dallo stesso non vi siano piante infette e che le analisi su campioni asintomatici, ufficialmente prelevati in modo rappresentativo dal Servizio fitosanitario regionale, in applicazione degli standard tecnici emanati dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 214/2005, abbiano dato esito negativo; oppure b) che la coltivazione delle drupacee sia stata effettuata in serra con un sistema di protezione antiafidi «screen-house».