Art. 12.


Misure  da  adottare  nei  vivai  preesistenti  ricadenti in una zona
                               tampone


  1.  Nel  caso in cui un vivaio, precedentemente costituito, venga a
trovarsi  all'interno di una zona tampone di un'area contaminata, per
tutte  le  piante  e tutti i materiali di moltiplicazione di drupacee
presenti   nel   vivaio   e'  sospesa  l'autorizzazione  all'uso  del
passaporto   delle   piante   CE   fino   all'eradicazione  dell'area
contaminata.
  2.  I  Servizi  fitosanitari regionali, in deroga a quanto previsto
dal  comma  precedente, previa valutazione del rischio fitosanitario,
possono autorizzare, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n.
214/2005,  lo spostamento o la commercializzazione delle piante verso
le  zone di insediamento del virus PPV o verso zone per cui i servizi
fitosanitari del territorio di destinazione e di confine interessati,
abbiano  dato  parere  favorevole  a  seguito  di una valutazione del
rischio fitosanitario, a condizione:
   a)  che  nel  vivaio di produzione e nel raggio di 300 metri dallo
stesso  non  vi  siano  piante  infette  e che le analisi su campioni
asintomatici,  ufficialmente  prelevati  in  modo rappresentativo dal
Servizio  fitosanitario  regionale,  in  applicazione  degli standard
tecnici   emanati   dal  Servizio  fitosanitario  centrale  ai  sensi
dell'art.  49, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 214/2005,
abbiano dato esito negativo;
oppure
   b)  che  la  coltivazione  delle  drupacee sia stata effettuata in
serra con un sistema di protezione antiafidi «screen-house».