Art. 13.


        Obblighi di informazione e denuncia dei casi sospetti


  1.1  Le regioni, per il tramite dei Servizi fitosanitari regionali,
devono  dare massima divulgazione presso i vivaisti, i frutticoltori,
gli operatori della filiera ortofrutticola:
   a) della conoscenza dei sintomi e della pericolosita' del virus;
   b)  dello  stato  fitosanitario  del  territorio,  con particolare
riferimento alle delimitazioni operate ai sensi dell'art. 3;
   c)  delle  disposizioni  di  lotta  obbligatoria  e  di profilassi
applicabili nelle singole zone ai sensi del presente decreto;
   d)  delle  modalita'  di  produzione  di  piante  e  materiale  di
moltiplicazione   di  drupacee  e  delle  limitazioni  dell'attivita'
vivaistica che possono essere adottate ai sensi del presente decreto.
  2.  Al  di  fuori  delle  zone  di  insediamento e' fatto obbligo a
chiunque   di  segnalare  ogni  caso  sospetto  di  PPV  al  Servizio
fitosanitario   regionale   competente  che  provvede  ad  effettuare
ispezioni visive e, se del caso, analisi virologiche ufficiali.
  3.  Le  ditte che commercializzano e le industrie di trasformazione
che  acquistano  frutti  di drupacee, hanno l'obbligo di segnalare al
Servizio fitosanitario regionale competente la presenza di partite di
frutti   con   sintomi   di   PPV,   fornendo  copia  della  relativa
documentazione commerciale.
  4.   I   soggetti  incaricati  delle  attivita'  di  certificazione
qualitativa  sui prodotti ortofrutticoli hanno l'obbligo di segnalare
al  Servizio  fitosanitario  regionale  di  competenza la presenza di
partite   con   sintomi   di   PPV   fornendo  copia  della  relativa
documentazione.
  5.   I   Servizi   fitosanitari  regionali  devono  dare  immediata
comunicazione della prima comparsa di PPV nelle zone indenni:
   al Servizio fitosanitario centrale;
   agli altri Servizi fitosanitari regionali;
   ai  vivaisti,  ai  frutticoltori  e  agli  operatori della filiera
ortofrutticola del territorio interessato.
  6. I laboratori pubblici e privati, ivi compresi quelli di ricerca,
che accertino la presenza di PPV devono darne immediata comunicazione
al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.