Art. 13. Obblighi di informazione e denuncia dei casi sospetti 1.1 Le regioni, per il tramite dei Servizi fitosanitari regionali, devono dare massima divulgazione presso i vivaisti, i frutticoltori, gli operatori della filiera ortofrutticola: a) della conoscenza dei sintomi e della pericolosita' del virus; b) dello stato fitosanitario del territorio, con particolare riferimento alle delimitazioni operate ai sensi dell'art. 3; c) delle disposizioni di lotta obbligatoria e di profilassi applicabili nelle singole zone ai sensi del presente decreto; d) delle modalita' di produzione di piante e materiale di moltiplicazione di drupacee e delle limitazioni dell'attivita' vivaistica che possono essere adottate ai sensi del presente decreto. 2. Al di fuori delle zone di insediamento e' fatto obbligo a chiunque di segnalare ogni caso sospetto di PPV al Servizio fitosanitario regionale competente che provvede ad effettuare ispezioni visive e, se del caso, analisi virologiche ufficiali. 3. Le ditte che commercializzano e le industrie di trasformazione che acquistano frutti di drupacee, hanno l'obbligo di segnalare al Servizio fitosanitario regionale competente la presenza di partite di frutti con sintomi di PPV, fornendo copia della relativa documentazione commerciale. 4. I soggetti incaricati delle attivita' di certificazione qualitativa sui prodotti ortofrutticoli hanno l'obbligo di segnalare al Servizio fitosanitario regionale di competenza la presenza di partite con sintomi di PPV fornendo copia della relativa documentazione. 5. I Servizi fitosanitari regionali devono dare immediata comunicazione della prima comparsa di PPV nelle zone indenni: al Servizio fitosanitario centrale; agli altri Servizi fitosanitari regionali; ai vivaisti, ai frutticoltori e agli operatori della filiera ortofrutticola del territorio interessato. 6. I laboratori pubblici e privati, ivi compresi quelli di ricerca, che accertino la presenza di PPV devono darne immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.