Art. 15.


                    Detenzione di piante infette


  1.  Il  Servizio  fitosanitario centrale puo' autorizzare, ai sensi
della  direttiva  2008/61/CE,  per  fini  di  ricerca  scientifica  e
varietale,   sentito   il   Servizio   fitosanitario  competente  per
territorio  e secondo le modalita' stabilite dal titolo X del decreto
legislativo  n.  214/2005,  l'importazione,  la  movimentazione  e la
detenzione  di  piante  infette da PPV per prove o scopi scientifici,
nonche' lavori di selezione varietale.