Art. 15. Detenzione di piante infette 1. Il Servizio fitosanitario centrale puo' autorizzare, ai sensi della direttiva 2008/61/CE, per fini di ricerca scientifica e varietale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio e secondo le modalita' stabilite dal titolo X del decreto legislativo n. 214/2005, l'importazione, la movimentazione e la detenzione di piante infette da PPV per prove o scopi scientifici, nonche' lavori di selezione varietale.