Art. 16. Contributi per l'estirpazione e la riconversione delle produzioni 1. Le regioni, al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola, possono stabilire misure di sostegno alle aziende frutticole e vivaistiche alle quali e' stata prescritta dal Servizio fitosanitario l'estirpazione o la distruzione obbligatoria a causa della presenza di PPV.