Art. 16.


  Contributi per l'estirpazione e la riconversione delle produzioni


  1.  Le  regioni, al fine di prevenire gravi danni per l'economia di
una  zona agricola, possono stabilire misure di sostegno alle aziende
frutticole  e vivaistiche alle quali e' stata prescritta dal Servizio
fitosanitario  l'estirpazione  o  la distruzione obbligatoria a causa
della presenza di PPV.