Art. 2. Definizioni 1. Ai sensi del presente decreto si intende per: a) piante di drupacee suscettibili: albicocco, ciliegio, pesco, susino, tutti i portainnesti di drupacee e le specie suscettibili al virus PPV impiegate a fini ornamentali; b) «zona indenne»: il territorio dove non e' stato riscontrato il virus PPV o dove lo stesso e' stato eradicato ufficialmente; c) «area contaminata»: campo di produzione o vivaio in cui e' stata accertata ufficialmente con analisi di laboratorio la presenza del virus PPV; d) «zona di insediamento»: il territorio dove il virus PPV e' in grado di perpetuarsi nel tempo e la sua diffusione e' tale da rendere tecnicamente non piu' possibile l'eradicazione; e) «zona tampone»: zona di almeno 1 km di larghezza, di separazione fra una zona indenne e un'area contaminata o fra una zona indenne e una zona di insediamento; f) «luogo di produzione indenne da PPV»: luogo di produzione nel quale il virus PPV non e' presente come dimostrato da prove scientifiche e nel quale, se necessario, questa condizione viene mantenuta ufficialmente; g) «sito di produzione indenne da PPV»: una parte definita di un luogo di produzione che viene gestita come unita' separata indenne da PPV; h) «campo»: un appezzamento di terreno ben delimitato all'interno di un luogo di produzione nel quale uno specifico vegetale viene coltivato; i) «autoproduzione»: produzione di piante, anche mediante innesto, e relativi materiali di moltiplicazione, destinata all'esclusivo impiego all'interno della propria azienda, con esclusione di ogni forma di cessione a terzi.