Art. 2.


                             Definizioni


  1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
   a)  piante  di  drupacee suscettibili: albicocco, ciliegio, pesco,
susino,  tutti i portainnesti di drupacee e le specie suscettibili al
virus PPV impiegate a fini ornamentali;
   b)  «zona indenne»: il territorio dove non e' stato riscontrato il
virus PPV o dove lo stesso e' stato eradicato ufficialmente;
   c)  «area  contaminata»:  campo  di  produzione o vivaio in cui e'
stata  accertata ufficialmente con analisi di laboratorio la presenza
del virus PPV;
   d)  «zona  di insediamento»: il territorio dove il virus PPV e' in
grado di perpetuarsi nel tempo e la sua diffusione e' tale da rendere
tecnicamente non piu' possibile l'eradicazione;
   e)   «zona  tampone»:  zona  di  almeno  1  km  di  larghezza,  di
separazione fra una zona indenne e un'area contaminata o fra una zona
indenne e una zona di insediamento;
   f)  «luogo  di produzione indenne da PPV»: luogo di produzione nel
quale  il  virus  PPV  non  e'  presente  come  dimostrato  da  prove
scientifiche  e  nel  quale,  se  necessario, questa condizione viene
mantenuta ufficialmente;
   g)  «sito  di produzione indenne da PPV»: una parte definita di un
luogo di produzione che viene gestita come unita' separata indenne da
PPV;
   h)  «campo»: un appezzamento di terreno ben delimitato all'interno
di  un  luogo  di  produzione  nel quale uno specifico vegetale viene
coltivato;
   i) «autoproduzione»: produzione di piante, anche mediante innesto,
e  relativi  materiali  di  moltiplicazione,  destinata all'esclusivo
impiego  all'interno  della  propria  azienda, con esclusione di ogni
forma di cessione a terzi.