Art. 3. Monitoraggi ufficiali 1. Annualmente i Servizi fitosanitari regionali eseguono monitoraggi ufficiali al fine di verificare la presenza di infezioni dovute al virus PPV sulle piante di drupacee suscettibili e sui frutti, allo scopo di definire lo stato fitosanitario del territorio. 2. I monitoraggi consistono in ispezioni visive delle piante ospiti e dei frutti per il riconoscimento dei sintomi del virus PPV e in appropriate analisi di laboratorio, eseguite nei momenti piu' opportuni, per l'individuazione del virus PPV. 3. Il Servizio fitosanitario centrale definisce, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 214/2005, gli standard tecnici di esecuzione dei monitoraggi, prelievo dei campioni e realizzazione delle analisi. 4. I Servizi fitosanitari regionali per l'esecuzione delle analisi di laboratorio, possono avvalersi, oltre che delle proprie strutture, di laboratori in grado di soddisfare gli standard tecnici definiti in applicazione al comma 3 del presente articolo.