Art. 3.


                        Monitoraggi ufficiali


  1.   Annualmente   i   Servizi   fitosanitari   regionali  eseguono
monitoraggi  ufficiali al fine di verificare la presenza di infezioni
dovute  al  virus  PPV  sulle  piante  di drupacee suscettibili e sui
frutti, allo scopo di definire lo stato fitosanitario del territorio.
  2. I monitoraggi consistono in ispezioni visive delle piante ospiti
e  dei  frutti  per  il riconoscimento dei sintomi del virus PPV e in
appropriate   analisi  di  laboratorio,  eseguite  nei  momenti  piu'
opportuni, per l'individuazione del virus PPV.
  3. Il Servizio fitosanitario centrale definisce, ai sensi dell'art.
49,  comma  2,  lett.  c)  del  decreto  legislativo n. 214/2005, gli
standard tecnici di esecuzione dei monitoraggi, prelievo dei campioni
e realizzazione delle analisi.
  4.  I Servizi fitosanitari regionali per l'esecuzione delle analisi
di laboratorio, possono avvalersi, oltre che delle proprie strutture,
di laboratori in grado di soddisfare gli standard tecnici definiti in
applicazione al comma 3 del presente articolo.