Art. 4. Definizione dello stato fitosanitario del territorio 1. I Servizi fitosanitari regionali definiscono lo stato fitosanitario del territorio relativamente al virus PPV, delimitando le zone, conformemente alle definizioni di cui all'art. 2, in conformita' agli standard internazionali FAO. 2. I Servizi fitosanitari regionali comunicano al Servizio fitosanitario centrale, entro il 31 dicembre di ogni anno, lo stato fitosanitario del rispettivo territorio sulla base dei monitoraggi ufficiali condotti annualmente, rappresentando, su adeguato supporto cartografico, le zone delimitate di cui al comma 1, allo scopo di consentire la conoscenza della diffusione del virus PPV sul territorio nazionale e di assolvere agli obblighi internazionali di informativa per tale organismo nocivo. 3. I Servizi fitosanitari regionali danno pubblicita' nelle forme piu' opportune alle delimitazioni di cui al comma 1.