Art. 4.


        Definizione dello stato fitosanitario del territorio


  1.   I   Servizi   fitosanitari   regionali  definiscono  lo  stato
fitosanitario  del territorio relativamente al virus PPV, delimitando
le  zone,  conformemente  alle  definizioni  di  cui  all'art.  2, in
conformita' agli standard internazionali FAO.
  2.   I   Servizi  fitosanitari  regionali  comunicano  al  Servizio
fitosanitario  centrale,  entro il 31 dicembre di ogni anno, lo stato
fitosanitario  del  rispettivo  territorio sulla base dei monitoraggi
ufficiali  condotti annualmente, rappresentando, su adeguato supporto
cartografico,  le  zone  delimitate  di cui al comma 1, allo scopo di
consentire   la   conoscenza  della  diffusione  del  virus  PPV  sul
territorio  nazionale  e di assolvere agli obblighi internazionali di
informativa per tale organismo nocivo.
  3.  I  Servizi fitosanitari regionali danno pubblicita' nelle forme
piu' opportune alle delimitazioni di cui al comma 1.