Art. 5. Misure fitosanitarie nelle zone indenni 1. Nelle zone indenni le ispezioni ufficiali annuali, previste dall'art. 3, devono essere effettuate prioritariamente nei campi di piante madri, nei campi collezione, nei vivai e nei frutteti di nuovo impianto. 2. Qualora si riscontri e venga confermata da analisi di laboratorio, la presenza di infezioni dovute al virus PPV, il Servizio fitosanitario competente individua ufficialmente l'area contaminata, delimita la relativa zona tampone e adotta le misure fitosanitarie previste dall'art. 6.