Art. 5.


               Misure fitosanitarie nelle zone indenni


  1.  Nelle  zone  indenni  le  ispezioni ufficiali annuali, previste
dall'art.  3,  devono essere effettuate prioritariamente nei campi di
piante madri, nei campi collezione, nei vivai e nei frutteti di nuovo
impianto.
  2.   Qualora   si  riscontri  e  venga  confermata  da  analisi  di
laboratorio,  la  presenza  di  infezioni  dovute  al  virus  PPV, il
Servizio  fitosanitario  competente  individua  ufficialmente  l'area
contaminata,  delimita  la  relativa  zona tampone e adotta le misure
fitosanitarie previste dall'art. 6.